In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita’ di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ a un assiduo rapporto, nonche’ della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che e’ in grado di offrire al minore, “fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione
Ordinanza 28 settembre 2017, n. 22744
Data udienza 19 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. FALABLLLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12004/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 971/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO IN FATTO
che:
la corte d’appello di Napoli, per quanto ancora di interesse in questa sede, rigettava l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui, definendo il giudizio di separazione personale della stessa (OMISSIS) dal coniuge (OMISSIS), aveva affidato i figli minori a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e regolato il diritto-dovere di frequentazione del padre coi figli mediante incontri protetti e monitorati dai competenti servizi sociali;
ad avviso della predetta appellante, a lei avrebbero dovuto essere affidati, invece, i figli in via esclusiva, e si sarebbe dovuto impedire o sospendere, stante il rifiuto dei minori, gli incontri tra questi e il padre finanche in ambiente protetto;
la corte d’appello rigettava il gravame facendo leva su quanto emerso sia dall’ascolto dei minori sia dalle c.t.u., compresa quella svolta in separata sede (dinanzi al tribunale per i minorenni): evidenziava che sui ragazzi, e soprattutto sul figlio (OMISSIS), erano state riscontrate manifestazioni di allarme e diffusa percezione di pericolo nel rapporto col padre, pericolo di fatto inesistente, e una evidente labilita’ emotiva tale da rimandare a manifestazioni isteriche a tipo di sindrome di alterazione parentale (PAS); cio’ a fronte di un rapporto di dipendenza e di attaccamento simbiotico dei figli alla madre;
la corte territoriale ricostruiva poi i profili di personalita’ di entrambi i genitori, escludendo una loro assoluta inidoneita’ alla funzione parentale ma evidenziando che lo stato dei loro negativi rapporti personali aveva avuto pessimi riflessi sull’esercizio della comune responsabilita’ genitoriale; esprimeva infine il convincimento che il padre doveva assumersi le proprie responsabilita’ nell’ambito dell’affidamento condiviso e che la madre aveva l’obbligo morale e giuridico di rendere possibile tale condivisione, senza perseverare in condotte contrarie alla funzione materna; donde, nella prospettiva di migliorare il rapporto tra i minori e il padre, concludeva nel senso di mantenere ferma la previsione di incontri protetti e monitorati nell’ambito del predetto regime; per la cassazione della sentenza, la (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
(OMISSIS) ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 12 della convenzione di New York del 20-111989, in quanto la corte d’appello sarebbe incorsa nella totale ablazione della volonta’ manifestata dai minori (di 15 e 16 anni), facendo propri gli accertamenti peritali intesi a concludere per l’esistenza della PAS; in particolare la corte del merito avrebbe omesso di verificare il fondamento scientifico di una tal consulenza, caratterizzata da devianza dalla scienza medica ufficiale;
col secondo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza a proposito dell’applicazione dell’affido condiviso;
col terzo motivo infine ci si duole della illogicita’ e della contraddittorieta’ della motivazione in ordine al governo delle spese processuali, nonche’ della falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, articolo 5;
il primo motivo e’ inammissibile in quanto basato su una lettura distorta dell’impugnata sentenza;
per quanto menzionando l’ipotesi della PAS come emersa dalle c.t.u., la corte partenopea ha dato conto di tutti gli elementi posti a base delle prescelte modalita’ di affidamento, ritenendo codeste modalita’ funzionali al ripristino, per quanto nella prudenziale ottica degli incontri protetti, di relazioni fisiologiche tra il padre e i figli;
[……..segue pag. successiva]
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