Sebbene il reato di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte siamo reiterate in un arco di tempo molto ristretto, è tuttavia necessario che si tratti di atti autonomi. Non rileva quindi a questo scopo il tentativo dell’imputato di abbattere la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima, seguito dal superamento del balcone e dall’effrazione della porta finestra accompagnata dalla minaccia di distruggere l’intero appartamento.
Sentenza 5 settembre 2017, n. 40280
Data udienza 4 luglio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre tramite il difensore avverso la sentenza in epigrafe che ne ha confermato la colpevolezza, riducendo la pena e dichiarandola condizionalmente sospesa, per i reati di cui agli articoli 612-bis e 614 c.p., quest’ultimo aggravato dalla violenza sulle cose e dal nesso telologico (capi 1 e 2) in danno della ex convivente, nella cui abitazione, essendo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o., si era introdotto in data 29/01/2016, scavalcando il balcone e forzando una porta finestra dopo aver tentato invano di scardinare la porta d’ingresso.
2. Con il primo motivo deduce violazione del bis in idem essendo stato gia’ condannato per gli stessi fatti (qualificati come maltrattamenti in famiglia) con sentenza 23/03/2016 n. 786/2016 RG 98/2016.
3. Con il secondo violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice, che esige ripetute condotte finalizzate alla molestia, e correlato vizio di motivazione non risultando provati ne’ alcuno dei tre eventi tipici del reato ne’ il dolo, essendo tra l’altro intervenuta remissione di querela in ordine a precedenti denunce del 4 e del (OMISSIS).
4. Il terzo investe con le stesse censure il riconoscimento dell’aggravante del nesso teleologico in relazione alla violazione di domicilio non essendosi trattato di condotte distinte e separate.
5. L’ultimo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 603 cod. proc. pen., applicabile anche al rito abbreviato, quanto allo stato d’ansia o di paura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
2. Quanto alla reiterazione delle condotte che caratterizza il reato abituale di atti persecutori, contestata nell’ambito del secondo motivo, va osservato che la sentenza ha fondato la sussistenza di tale requisito, richiamando giurisprudenza di questa Corte che ritiene sufficienti anche due sole condotte, sulla valutazione dei fatti molesti e minacciosi posti in essere dall’imputato nei confronti della ex convivente il (OMISSIS), benche’ la rubrica rechi, in calce ai capi d’imputazione 1) e 2), un’unica data commissi delicti, quella del (OMISSIS).
3. Il capo 1), d’altro canto, nel riferirsi per l’appunto alla condotta del (OMISSIS), contiene nondimeno l’inciso con condotte reiterate, descrivendo poi i fatti – il tentativo dell’imputato di abbattere la porta d’ingresso dell’abitazione della persona offesa, seguito dal superamento del balcone e dall’effrazione della porta finestra, accompagnata dalla minaccia di distruggere l’intero appartamento – come se si trattasse di piu’ condotte rilevanti nel loro complesso ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 612-bis cod. pen., mentre, secondo giurisprudenza di questa Corte, per quanto il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, e’ tuttavia necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, C, Rv. 267954). Il che non sembra essersi verificato nel caso di specie in cui la condotta del prevenuto volta ad introdursi nel domicilio della persona offesa, appare unica, se pure articolata in piu’ gesti, privi peraltro di soluzione di continuita’.
4. Quanto poi al panorama di eventi descritto dalla vittima, cui la sentenza fa riferimento, che sarebbe avvalorato da reiterati interventi del personale di polizia, il quale, da ultimo, il (OMISSIS), aveva proceduto all’arresto in flagranza dell’imputato, va osservato che, come pure risulta dalla decisione impugnata, la querela presentata il 4/01/2016 era stata rimessa il 9/01/2016. Sicche’ la corte territoriale avrebbe dovuto o indicare le ragioni per le quali le condotte del (OMISSIS) – essendo le precedenti coperte dalla remissione di querela – rientravano, alla stregua del capo d’imputazione, nel panorama di cui sopra, ovvero se quelle del 29 gennaio, autonomamente considerate, potessero integrare dolosa reiterazione di condotte persecutorie, produttive di almeno uno degli eventi tipici del reato (peraltro neppure precisati nel capo d’imputazione sub 1), oppure un diverso reato (quale quello di minaccia, potendo per il resto la condotta di cui al capo 1 essere sussumibile nel capo 2 relativo alla violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose).
5. Resta assorbito il terzo motivo riguardante la ricorrenza, quanto al reato di violazione di domicilio (capo 2) – per il quale l’affermazione di responsabilita’ e’ incontestata -, dell’aggravante del nesso teleologico, che opera anche in caso di concorso formale di reati sempreche’, ovviamente, il fatto contestato integri effettivamente due figure autonome di reato e l’uno sia commesso per eseguire l’altro.
6. La necessita’, per le ragioni indicate, di annullamento per nuovo esame della sentenza impugnata consente di demandare al giudice del rinvio anche la questione della preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto sollevata con il primo motivo di ricorso, questione che, deducibile nel giudizio di cassazione in quanto la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo (Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997; Sez. 5, n. 1131 del 29/11/2012 – dep. 2013, Siano, Rv. 254837), comporta nella specie accertamenti di fatto inerenti all’oggetto della condanna per maltrattamenti ex articolo 572 cod. pen. (fatti commessi dal 1998 con condotta perdurante), subita dall’imputato con la sentenza, evocata nel ricorso, del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, in data 23/03/2016, irrevocabile il 17/06/2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame.
Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.
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