Accolta la richiesta di informazioni sul conto corrente del coniuge da parte dell’altro che vuole utilizzarle in sede di separazione.
Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20649
Data udienza 12 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7694/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 1958/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS), per avere illecitamente chiesto a (OMISSIS) e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della (OMISSIS), in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L’appello e’ stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perche’ privo di una ragionevole probabilita’ di essere accolto (articolo 348 bis c.p.c.).
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 4; la (OMISSIS) non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l’errata interpretazione di imprecisate norme del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.
Il ricorso e’ inammissibile. Con l’ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la (OMISSIS) non aveva violato alcuna norma di legge ne’ aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l’attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.
Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il (OMISSIS) ha censurato soltanto la prima ratio decidendi, lamentando l’illiceita’ del comportamento della convenuta (OMISSIS), ma non la seconda ratio, distinta ed autonoma, la quale e’ da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il ricorso e’ inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.
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