Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 7 settembre 2017, n. 40839 

In tema di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri è necessario tenere in adeguata considerazione la natura “formale” del reato di cui all’art. 496 c.p., sicché la possibilità che una dichiarazione “implicita” integri la previsione in oggetto deve essere circoscritta, onde non violare il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., al solo caso in cui il possesso di determinate qualità personali sia presupposto necessario della espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale, con un passaggio logico analogo a quello già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al reato di falsità ideologica in atto pubblico, laddove si è detto che l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 7 settembre 2017, n. 40839

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare di Parma, che aveva condannato M.F. in quanto responsabile dei delitti di cui agli artt. 495, 469, 485 c.p. in forma continuata, assolvendolo da quest’ultimo addebito per essere il fatto non più previsto come reato e rideterminando la pena in ordine al residuo reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale.
1.1. È fatto carico a M. di avere, in più occasioni, falsamente dichiarato al Giudice di Pace di (…), nel verbale di asseveramento di perizia tecnica, di essere un ingegnere iscritto all’Albo, circostanza non vera.
La Corte d’Appello, pur ammettendo che l’imputato potesse non avere esplicitamente dichiarato, nell’ambito dei verbali di giuramento, di essere un ingegnere iscritto all’Albo, ritiene che comunque l’asseverazione non potesse essere disgiunta rispetto al testo da asseverare, vale a dire la perizia che, almeno apparentemente, risultava essere redatta da un ingegnere.
2. Propone ricorso il difensore di fiducia censurando la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto rilevante, ai fini di integrare la fattispecie di cui all’art. 495 c.p., una dichiarazione “implicita” sulle proprie qualità personali e senza che dette qualità costituiscano presupposto necessario della dichiarazione resa al pubblico ufficiale, nel nostro caso l’asseverazione.
Si osserva, infatti, che l’imputato era stato assolto dall’addebito di esercizio abusivo della professione in quanto si era escluso che le attività in favore del Giudice di Pace fossero di esclusiva pertinenza degli ingegneri iscritti all’Albo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
La Corte d’Appello parte da un presupposto corretto e conforme ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità: quello per cui il reato di false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui puo’ configurarsi anche in presenza di dichiarazioni implicite (in tal senso Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 Rv. 264329).
Tuttavia, così come enunciato nella motivazione della sentenza citata, è necessario tenere in adeguata considerazione la natura “formale” del reato di cui all’art. 496 c.p., sicché la possibilità che una dichiarazione “implicita” integri la previsione in oggetto deve essere circoscritta, onde non violare il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., al solo caso in cui il possesso di determinate qualità personali sia presupposto necessario della espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale, con un passaggio logico analogo a quello già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al reato di falsità ideologica in atto pubblico, laddove si è detto che l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa (Sez. 5, n. 7718 del 13/01/2009, Rv. 242569).
1.1. Nel caso che ci occupa, non risulta che nei verbali di asseverazione delle perizie, nel declinare le proprie generalità, il ricorrente si sia qualificato come ingegnere e, d’altro canto, si è escluso che quelle perizie presupponessero necessariamente il possesso della qualifica di ingegnere abilitato, sicché, per le ragioni sopra ricordate, appare illegittimo il ricorso, da parte dei giudici di merito, alla nozione di “dichiarazione implicita”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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