Suprema Corte di Cassazione

Sezione VI

sentenza del 19 aprile 2012, n. 6180

Svolgimento del processo

che S.A. con ricorso del 5 luglio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 27 aprile 2011, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi, cui resiste, con controricorso, il S.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, proposta con ricorso del 24 giugno 2010, era fondata sui seguenti fatti: a) con ricorso alla Corte d’Appello di Roma, depositato in data 3 gennaio 2006, il S. aveva chiesto l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1; b) tale giudizio era stato definito con decreto dell’11 maggio 2007; c) tale decreto era stato impugnato per cassazione con ricorso del 24 giugno 2008; d) il giudizio di legittimità era stato definito con sentenza del 31 dicembre 2009;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che: a) il ricorso per chiedere l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 è certamente ammissibile, sia perchè tale processo è un vero e proprio procedimento giurisdizionale contenzioso che si conclude con un provvedimento idoneo ad avere efficacia di titolo esecutivo, sia perchè anche tale processo è idoneo, al pari di qualsiasi altro di ingenerare un patema d’animo; b) nella specie, il processo presupposto ha avuto una durata di un anno e quattro mesi dinanzi alla Corte d’Appello e di un anno e sei mesi dinanzi alla Corte di cassazione e così, complessivamente, una durata inferiore ai tre anni, durata che non supera quella ragionevole, corrispondente a due anni per la corte di appello e di un anno per la Corte di cassazione;

che, all’esito dell’odierna discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Motivi

preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con l’unico motivo (con cui deducono: Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU – Violazione principio di sussidiarietà: art. 35 CEDU – Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia), il ricorrente principale critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che: a) in forza del principio di sussidiarietà sancito dalla CEDU e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, il diritto fondamentale di ogni persona ad un processo equo, da definirsi entro un termine ragionevole, è entrato a far parte dei principi generali del diritto comunitari; b) secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il termine ragionevole per la risoluzione di una controversia avente ad oggetto l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001 è pari a quattro mesi per il giudizio di primo grado ed a complessivi quattordici mesi ove intervenga il giudizio di impugnazione; c) conseguentemente, nel caso di specie, i Giudici a quibus hanno errato nell’applicare al giudizio di equa riparazione per la durata irragionevole di precedente giudizio avente il medesimo oggetto i consueti parametri di due anni per il primo grado e di un anno per il grado di legittimità; d) inoltre, i Giudici a quibus hanno errato nel detrarre dalla durata complessiva del giudizio presupposto il periodo di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; e) la motivazione del decreto è del tutto insufficiente, laddove omette del tutto di considerare la fattispecie alla luce del criterio della complessità del giudizio presupposto;

che, con il primo (con cui deduce: Violazione dell’art. 112 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia) e con il secondo motivo (con cui deduce:

Violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 6 1 e 35 della CEDI in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente incidentale critica a sua volta il decreto impugnato, sostenendo che: a) i Giudici a quibus avrebbero omesso la pronuncia sull’eccezione preliminare, sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, circa l’inammissibilità del ricorso proposto per l’irragionevole durata del processo presupposto avente ad oggetto la richiesta d’indennizzo di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2; b) non sarebbe ammissibile il giudizio promosso per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di precedente giudizio avente il medesimo oggetto, in quanto tale giudizio non sarebbe idoneo di per sè ad ingenerare “patema d’animo” indennizzabile;

che assume carattere logicamente prioritario l’esame del ricorso incidentale;

che il primo motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello, esaminando nel merito la domanda con la quale gli attori chiedevano l’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento ex L. n. 89 del 2001, ha implicitamente rigettato l’eccezione della difesa erariale di inammissibilità della domanda con riferimento alla indicata tipologia di giudizi, con la conseguenza che deve escludersi la denunciata omessa pronuncia su tale eccezione;

che anche il secondo motivo è infondato, atteso che il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001;

che non appare neppure condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscono una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata;

che il ricorso incidentale va quindi rigettato; che il motivo del ricorso principale è fondato;

che, ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre preliminarmente procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul punto;

che con la sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che il periodo di quattro mesi previsto dalla Legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli (n. 99);

che, con la successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (n. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio “Pinto”, svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi;

che nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, la Corte europea, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, ha ulteriormente precisato che la durata di un giudizio “Pinto” davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi;

che, da ultimo, con la decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento “Pinto” non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni;

che nella giurisprudenza di questa Corte si è, invece, ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in quattro mesi dalla data del deposito del ricorso, in coerenza con la chiara indicazione desumibile dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6 (cfr. la sentenza n. 8287 del 2010);

che il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che – pur rinviandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura “Pinto” che si svolga soltanto dinnanzi alla Corte d’appello – ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, essendo tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6, sia alla durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno;

che, ovviamente, nella predetta durata biennale massima va incluso il termine di sessanta giorni previsto dal nostro ordinamento per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. la sentenza n. 8287 del 2010, cit.);

che, in applicazione del su enunciato principio al caso di specie – tenuto conto: che il ricorso introduttivo è stato depositato presso la corte d’appello il 3 gennaio 2006; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato l’11 maggio 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 24 giugno 2008 ed è terminato con sentenza depositata il 31 dicembre 2009 -, dalla durata complessiva del procedimento di circa tre anni e undici mesi (47 mesi) va detratto il termine ragionevole, stimato due anni, nonchè il termine di circa undici mesi intercorso tra il deposito del decreto della corte d’appello e la proposizione del ricorso per cassazione, ulteriore rispetto a quello legislativamente previsto per tale impugnazione, con la conseguenza che la durata non ragionevole risulta essere stata di un anno;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, secondo consolidato orientamento, questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, va determinato in Euro 750,00 per l’anno circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4 e B, par. 1gate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. …, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv…., dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. F., dichiaratosene antistatario.

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