Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 25 maggio 2017, n. 26378

La rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla. Ciò posto, nessun effetto può avere una dichiarazione del difensore, inserita nel corpo della rinunzia al mandato, con cui si afferma di rifiutare l’elezione di domicilio, trattandosi di atto contrario non solo alla legge processuale ma allo stesso codice deontologico forense

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 25 maggio 2017, n. 26378

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 171/2014 TRIBUNALE di PRATO, del 22/10/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

lette le conclusioni del PG Dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente al diniego di restituzione nel termine.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Prato – quale giudice della esecuzione – con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2015 ha respinto le richieste presentate da (OMISSIS) in tema di inesistenza del titolo esecutivo (articolo 670 c.p.p.) o restituzione nel termine (articolo 175 c.p.p.).

1.1 Giova precisare la sequenza dei fatti processuali:

a) risulta posta in esecuzione la sentenza n. 1262 del 2012 nei confronti di (OMISSIS) (Trib. Prato del 20.6.2012);

b) in sede di indagini preliminari il 15.3.2007 (OMISSIS) aveva nominato difensore di fiducia l’avv. (OMISSIS), con elezione di domicilio presso il suo studio;

c) successivamente era intervenuta nuova nomina in favore dell’avv. Denaro, con esclusione di validita’ della precedente e nuova elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che risulta destinatario di avviso ex articolo 415 bis c.p.p.;

d) detto avv. (OMISSIS), in data 4.3.2011 aveva comunicato di rinunziare al mandato fiduciario “dichiarando altresi’ di rifiutare l’elezione di domicilio”;

e) era stato nominato un difensore di ufficio, avv. (OMISSIS), che risulta destinatario delle successive notifiche, ivi compresa quella dell’estratto contumaciale, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4;

f) il (OMISSIS), nel frattempo, era stato tratto in arresto per diverso procedimento, ma tale circostanza non risultava agli atti del giudizio in questione.

1.2 Il giudice della esecuzione ritiene valida la notifica dell’estratto contumaciale operata al difensore di ufficio.

Vero e’ che la rinunzia del difensore non poteva comportare il venir meno della elezione di domicilio – che e’ atto dell’imputato – ma si ritiene che, di fatto, quella elezione era divenuta “inidonea”. Per tale motivo viene respinta la domanda di accertamento della inesistenza della esecutivita’ del titolo.

Si passa, in seguito, a valutare la domanda di restituzione nel termine, che viene respinta in virtu’ della certezza circa la “conoscenza del procedimento” in capo al (OMISSIS), che aveva nominato – in piu’ occasioni – il difensore di fiducia e su cui pertanto gravava un onere di “informarsi” circa lo sviluppo del processo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), con unico motivo.

Si deduce erronea applicazione delle norme processuali e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che l’atto di rinunzia al mandato difensivo non poteva comportare anche il rifiuto della elezione di domicilio, posto che tale atto non proviene dal difensore ma dall’imputato.

Il (OMISSIS), non avendo mai revocato l’elezione di domicilio, confidava circa l’obbligo dell’avv. (OMISSIS) di informarlo, comunque, dello sviluppo del procedimento.

Non poteva, pertanto, procedersi a notifica degli atti presso il difensore di ufficio, mancando il presupposto di legge, erroneamente individuato dal giudice della esecuzione.

Si rappresenta, inoltre, che essendo il (OMISSIS) detenuto per altra causa avrebbe dovuto ricevere notifica dell’estratto contumaciale presso il luogo di detenzione. Si contesta, pertanto, la validita’ della notifica che ha consentito di ritenere esecutiva la sentenza.

Si rivolgono critiche anche alla parte di decisione concernente il diniego di restituzione nel termine.

3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Preliminare ed assorbente risulta la erroneita’ del diniego circa la regolare notifica dell’estratto contumaciale, dovuta al (OMISSIS) in ragione dello status di contumace (disciplina previgente rispetto a quella introdotta con L. n. 67 del 2014).

La verifica spettante al giudice della esecuzione ai sensi dell’articolo 670 cod.proc.pen. riguarda – infatti – la validita’ formale degli atti necessari a conferire efficacia esecutiva al titolo.

Nel caso in esame, non puo’ dirsi valida la notifica operata ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, al difensore di ufficio, posto che non aveva mai perso efficacia la antecedente elezione di domicilio realizzata dal (OMISSIS) (presso lo studio dell’avv. (OMISSIS)).

Ed invero:

a) e’ principio pacifico quello per cui la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla (da ultimo, Sez. 2 n. 31969 del 2.7.2015, rv 264234; Sez. 5 n. 16330 del 20.3.2013, rv 254842);

b) cio’ posto, nessun effetto puo’ avere una dichiarazione del difensore, inserita nel corpo della rinunzia al mandato, con cui si afferma di “rifiutare l’elezione di domicilio”, trattandosi di atto contrario non solo alla legge processuale ma allo stesso codice deontologico forense pubblicato in GU n. 241 del 16.10.2014 (si veda l’articolo 32, comma 5, ove si afferma espressamente che l’avvocato, anche in caso di rinunzia al mandato e’ tenuto ad informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli, il che conferma la impossibilita’ di una contestuale dismissione del connotato di domiciliatario). L’autorita’ procedente – nel caso del (OMISSIS) – ha invece ritenuto che tale irrituale manifestazione di volonta’ del legale comportasse ipso facto la inidoneita’ del domicilio eletto, attribuendo dunque un valore all’atto di rinunzia.

Tale attribuzione di valore non puo’ ritenersi consentita dal vigente sistema processuale.

E’ stato ritenuto infatti – in alcuni arresti – possibile che il domiciliatario rifiuti la ricezione del singolo atto (in tal senso Sez. 1 n.22073 del 9.4.2013, rv 256082; Sez. 4 n. 31658 del 20.5.2010, rv 248099) ma cio’ e’ ben diverso da una sorta di “rinunzia generale e preventiva” da parte del difensore/domiciliatario, come quella di cui si discute. Peraltro, il dovere – quantomeno sul piano deontologico di rispettare l’impegno nascente dal precedente mandato difensivo fiduciario porta a ritenere neanche possibile la rinunzia di ricezione del singolo atto da parte del legale che sia anche domiciliatario non revocato.

Non poteva pertanto procedersi alla notifica dell’estratto contumaciale in via “diretta” al difensore di ufficio nominato a seguito della rinunzia al mandato.

Ne deriva, in ragione della fondatezza della doglianza, l’accertamento della assenza di esecutivita’ del titolo, con ordine di rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale e sospensione della esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiara non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 20.6.2012 nei confronti di (OMISSIS), sospendendone l’esecuzione. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato per la notificazione dell’estratto contumaciale all’imputato. Dispone altresi’ che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore Generale della Corte di Cassazione per i provvedimenti conseguenti.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *