Nessuna responsabilità per il notaio che non ha segnalato l’esistenza di un’ipoteca quando si trattava di un atto di compravendita simulato
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 12 maggio 2017, n. 11768
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23439-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
FALLIMENTO (OMISSIS) SNC E DEI SOCI personalmente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in persona del curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA in persona del Dirigente del Servizio Affari Legali Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato-
avverso la sentenza n. 552/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.
I FATTI
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Ivrea il notaio (OMISSIS), sostenendo di aver subito danni in conseguenza dell’omessa segnalazione, da parte del professionista, di un’ipoteca, iscritta il (OMISSIS), su di un immobile da loro acquistato in data (OMISSIS).
Il convenuto, nel costituirsi, eccepi’ la natura simulata dell’atto di compravendita (e la conseguente, mancata corresponsione del prezzo da parte delle attrici al fittizio alienante), e l’assenza di nesso causale tra la sua condotta e l’evento di danno lamentato, chiedendo la chiamata in causa della simulata venditrice (la s.n.c. (OMISSIS), nelle more fallita, e con essa (OMISSIS) quale legale rappresentante illimitatamente responsabile) e della propria compagnia assicuratrice (la (OMISSIS) s.p.a.), dalla quale chiese di essere manlevato.
Il giudice di primo grado accolse (in parte) la domanda attorea e quella di manleva proposta dal convenuto.
La corte di appello di Torino, investita dell’impugnazione principale proposta dal notaio e da quelle incidentali degli appellati, accolse la prima e rigetto’ la domanda delle attrici.
Avverso la sentenza della Corte piemontese (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.
Resistono con controricorso (OMISSIS), la (OMISSIS) e il Fallimento (OMISSIS).
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1415 e 1416 c.c., e in ogni caso omesso esame sul punto.
Il motivo – con il quale si contesta la carenza di legittimazione del notaio a far valere la simulazione dell’atto di compravendita – e’ privo di pregio.
Al di la’ delle questioni processuali sollevate da entrambe la parti sul punto, difatti, ragione piu’ liquida del rigetto del motivo (cosi’ dovendosi ritenere integrata la motivazione della sentenza di appello) e’ quella per cui il notaio, terzo rispetto all’atto di compravendita, risulto’ senz’altro pregiudicato dall’apparenza dell’atto, poiche’ causa petendi della domanda risarcitoria era stata, nella specie, il negozio a titolo (asseritamente) oneroso ed il conseguente pagamento del prezzo da parte delle odierne resistenti. Di tal che la natura simulata dell’atto (accertata in sede di merito tanto dal Tribunale quanto dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esente da vizi logico-giuridici) consente di ritenere insussistente (come condivisibilmente affermato dal giudice di appello a fl. 8 della sentenza impugnata) il nesso causale tra il conclamato inadempimento del notaio (OMISSIS) (i.e. l’omessa segnalazione dell’ipoteca iscritta nel (OMISSIS)) e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate successivamente dai creditori sull’immobile. Inammissibile risulta poi la censura di omesso esame di fatto decisivo, essendo la questione della legittimazione ad agire del notaio questione di diritto e non “di fatto” (quest’ultimo rettamente inteso, ai fini della sua rilevanza ex articolo 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo, come accadimento storico extraprocessuale, immotivatamente non considerato dal giudice, nella fase endoprocessuale e poi in sentenza, benche’ oggetto di discussione).
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 2230 e 2232 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo e’ manifestamente infondato.
La “manifesta irrilevanza” della condotta del notaio” agli invocati fini risarcitori, predicata dal giudice di appello, e’ difatti da ritenersi conseguenza diretta ed immediata, all’evidenza, non dell’altrettanto pacifica “grave inadempienza contrattuale” di cui quest’ultimo si era reso responsabile, bensi’ dell’accertata natura simulata dell’atto di alienazione, e dell’altrettanto conseguente interruzione di un nesso di causalita’ giuridicamente rilevante tra la condotta e l’evento, come esaustivamente e condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale ai ff. 8 e 9 della sentenza.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1218 c.c..
Il motivo e’ inammissibile.
Costituisce ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale la valutazione del nesso etiologico tra condotta ed evento costituisce giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita’ se, come nella specie, congruamente e correttamente motivato, ed ove questa Corte non possa, come nella specie, rilevare l’esistenza di vizi logico-giuridici nel dipanarsi della motivazione della sentenza.
Il ricorso e’ pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, in complessivi Euro 6200, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma gia’ dovuta, a norma del predetto articolo 13, comma 1 bis
Leave a Reply