Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 15482

Il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi e o certificativi, mentre l’incaricato di pubblico servizio non ha poteri nonostante l’attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica. A seguito di trasformazione dell’ente pubblico in spa i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l’attività della società stessa sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche pur se con strumenti privatistici

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 28 marzo 2017, n. 15482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/11/2015 emessa dalla Corte d’appello di Venezia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Venezia in data 25 luglio 2012 e appellata da (OMISSIS), imputato di una serie di episodi di corruzione commessi tra il 2004 e il 2010, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi fino alla data del (OMISSIS), perche’ estinti per prescrizione, e ha rideterminando la pena in due anni e quattro mesi di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena; ha confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda la confisca disposta sulle somme sequestrate all’imputato.

2. Secondo l’imputazione il (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore delegato della societa’ (OMISSIS) s.p.a., avrebbe favorito alcune imprese per far ottenere appalti e consulenze con la societa’ (OMISSIS) e, in cambio, avrebbe ottenuto somme di denaro, calcolate in percentuale (tra il 5% e il 10%) sull’importo dei lavori e delle consulenze affidate.

La contestazione fa riferimento ai seguenti episodi:

– tangenti per circa Euro 100.000 ricevuti da parte di (OMISSIS), amministratore delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., per una serie di consulenze in materia di analisi e contrasto dell’inquinamento atmosferico svolte per conto della societa’ (OMISSIS);

– tangenti per Euro 60.000 ricevuti da (OMISSIS), amministratore della ditta (OMISSIS) s.r.l. per una serie di appalti per opere di manutenzione;

– tangenti per Euro 15.000 ricevuti da (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS) s.r.l., in relazione ad appalti e anche subappalti affidati dalla dita di (OMISSIS);

– tangenti per Euro 60.000 ricevuti da (OMISSIS), amministratore delegato della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) s.r.l. in cambio di appalti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, confermata dalle due sentenza di merito, per favorire le imprese interessate l’imputato avrebbe affidato i lavori a trattativa privata, operando il frazionamento dei vari incarichi, in modo tale da evitare di dover procedere alla gara; avrebbe omesso di nominare il responsabile unico del procedimento (RUP); avrebbe violato la normativa che consentiva l’utilizzo di ditte esterne alla societa’ e alla amministrazione solo in caso di carenza di organico ovvero di difficolta’ di esecuzione di lavori di particolare complessita’; avrebbe violato il principio di rotazione e di parita’ di trattamento e, in generale, di trasparenza, conferendo gli incarichi alle medesime ditte, contravvenendo alla normativa sui contratti pubblici.

In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che la tecnica del c.d. frazionamento consisteva nell’affidare direttamente incarichi parziali che consentivano di mantenere i pagamenti sotto la “soglia comunitaria” (appalti c.d. sotto soglia) che, a seconda del tipo di prestazione, poteva essere di 20.000, 40.000 o 100.000 Euro, con la conseguenza che successivamente lo stesso lavoro veniva proseguito dalla stessa impresa in base ad un nuovo affidamento diretto, come se si trattasse di una nuova opera.

Le fonti di prova sono costituite, secondo i giudici di appello, oltre che dalla consulenza disposta dal pubblico ministero sulla documentazione acquisita, da numerose dichiarazioni accusatorie, rese anche dagli imprenditori coimputati nel medesimo processo, come (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); nonche’ da (OMISSIS), gia’ dirigente del settore edilizio della Provincia di Venezia, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente direttore tecnico della societa’ e direttore amministrativo della societa’ (OMISSIS).

La Corte d’appello ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale all’imputato che rivestiva l’incarico di amministratore delegato di una societa’ concessionaria a cui sono state trasferite attribuzioni concernenti attivita’ amministrative in senso oggettivo, quali lo svolgimento delle procedure di appalto delle opere pubbliche, la programmazione e l’esecuzione di lavori connesse al mantenimento e allo sviluppo della rete di viabilita’ pubblica; ha, inoltre, ribadito la sussistenza del reato di corruzione propria, in quanto l’imputato attribuiva gli affidamenti contro le regole stabilite e riceveva in cambio somme di denaro.

3. Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione deducendo dieci articolati motivi, la maggior parte dei quali diretti ad escludere che nelle condotte poste in essere dall’imputato siano stati posti atti contrari ai doveri d’ufficio.

3.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto viziati gli atti con cui l’imputato attribuiva gli incarichi, sul presupposto, ritenuto errato, che essi avvenivano senza il rispetto di alcuna formalita’ e senza regolare documentazione. Al contrario si rileva che i giudici avrebbero dovuto tenere in considerazione le dichiarazioni del direttore amministrativo della societa’ contenute nel verbale di sequestro del 24.10.2011, da cui risulta che tutta la documentazione riguardante le gare e gli affidamenti degli incarichi veniva regolarmente protocollata, custodita e scannerizzata, sicche’ le discrasie evidenziate, ad esempio tra documentazione cartacea e archivio informatico, non dimostrano l’inosservanza generale della tenuta della documentazione e non giustificano nemmeno il sospetto di possibili manomissioni, come invece sembra ritenere la Corte d’appello in base ad una valutazione apodittica.

3.2. Con il secondo motivo si censura, sotto un diverso profilo, la motivazione per aver fondato il giudizio di responsabilita’ dell’imputato sulle circostanze della mancata nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) e della omessa programmazione delle opere nonche’ sulla violazione del divieto di frazionamento degli affidamenti, cioe’ sul meccanismo evidenziato dalla Corte territoriale, in base al quale ad un primo affidamento di lavori sotto soglia, seguiva un successivo affidamento, sempre sotto soglia, della stessa lavorazione. Nel ricorso si contesta, ribadendo quanto sostenuto in appello, che vi fosse l’obbligo di nominare il rappresentante unico del procedimento ovvero di effettuare una programmazione triennale, cio’ sia in forza della legge c.d. Merloni (L. n. 109 del 1994), sia del codice dei contratti (Decreto Legislativo n. 163 del 2006), sicche’ in mancanza di tali obblighi perde ogni rilievo la costruzione che i giudici hanno fatto sul meccanismo di frazionamento degli appalti, in quanto questo non avrebbe alcuna ragione.

3.3. Con il terzo motivo, collegato al secondo, si ribadisce che la societa’ (OMISSIS) non era tenuta ad applicare le disposizioni contenute nella L. Merloni e nel suo regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999) per quanto riguarda il RUP, in quanto per i soggetti “concessionari di lavori pubblici”, tra cui va ricompresa la societa’ in questione, la stessa normativa consentiva che le funzioni del RUP potessero essere espletate dai singoli dirigenti e funzionari.

3.4. Con il quarto motivo si ribadisce che l’obbligo di nomina del RUP non discende neppure dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), che all’articolo 10 replica la disposizione previgente contenuta nella Legge Merloni. Anche in questo caso la societa’ (OMISSIS) non rientra tra le amministrazioni che devono nominare il RUP, in quanto non puo’ considerarsi organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo cit., data la natura industriale e commerciale della sua attivita’.

3.5. Con il quinto e sesto motivo viene sottolineato che la societa’ (OMISSIS) non era tenuta ne’ durante la vigenza della Legge Merloni (fino al 2006), ne’ successivamente, in base al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, a redigere il documento di programmazione triennale e annuale dei lavori previsto dalla L. n. 109 del 1994, articolo 14 e poi dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 128.

In sostanza, si contesta l’intero impianto accusatorio che ruota attorno al meccanismo di frazionamento degli affidamenti dei lavori, messo in opera al fine di eludere la disciplina concorsuale in materia di aggiudicazione degli appalti. Peraltro, proprio in relazione al c.d. frazionamento si evidenzia come nel caso in esame tutti gli affidamenti si sono resi necessari per fronteggiare sopravvenute e imprevedibili esigenze operative della societa’ (OMISSIS), non certo per eludere la normativa in materia di appalti. Ribadendo quanto gia’ sostenuto in appello nel ricorso si assume che la riproposizione degli incarichi alle stesse imprese si giustificava con l’urgenza di effettuare gli interventi su una rete stradale piuttosto difficile da parte di ditte conosciute, affidabili e tecnicamente valide.

3.6. Con il settimo motivo si contesta la motivazione per aver dato rilievo alle dichiarazioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno sostenuto che i frazionamenti venivano operati su indicazione dell’imputato, senza considerare, da un lato, che tali dichiarazioni possono giustificarsi con il timore di venire coinvolti nell’indagine, dall’altro, che si pongono in contraddizione con quanto rilevato circa la assoluta correttezza delle procedure poste in essere nell’affidamento dei lavori.

3.7. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, e il vizio di motivazione in ordine alle chiamate in correita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui si mettono in rilievo alcune contraddizioni, incertezze e di cui si sostiene difettino i riscontri.

3.8. Con il nono e decimo motivo si censura la sentenza per avere qualificato come corruzione propria le condotte attribuite all’imputato che, invece, andavano inquadrate nel diverso reato di cui all’articolo 318 c.p..

Inoltre, si sostiene che le dazioni per lavori del 2010, da parte di (OMISSIS) allo (OMISSIS), non possono essere imputate a (OMISSIS), dal momento che la concessione con (OMISSIS) e’ cessata nel dicembre 2009; per quanto riguarda le dazioni da parte di (OMISSIS), esse devono essere collocate nel tempo non oltre il 2008.

Infine, si ritiene che erroneamente la sentenza abbia attribuito all’imputato la qualifica di pubblico ufficiale; si sostiene che la societa’ (OMISSIS) non puo’ definirsi organismo di diritto pubblico e che anche la Corte di cassazione ha riconosciuto all’amministratore delegato di una societa’ di gestione autostradale la posizione di incaricato di pubblico servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Appare necessario, in via preliminare, esaminare la questione posta dal ricorrente che, con l’ultimo motivo, contesta la qualifica pubblicistica che entrambe le sentenze di merito gli hanno riconosciuto in quanto amministratore delegato della societa’ (OMISSIS) s.p.a..

I giudici di appello hanno ribadito che l’imputato rivestisse la qualita’ di pubblico ufficiale nella sua veste di amministratore della societa’ concessionaria, richiamando alcune decisioni di questa Corte che, proprio in analoghe situazioni, relative a soggetti che ricoprivano posizioni di vertice di societa’ concessionarie dell’ (OMISSIS) ( (OMISSIS) s.p.a.), hanno riconosciuto la qualifica pubblicistica in base al rapporto concessorio tra le due societa’, con cui vengono trasferite attribuzioni di rilevanza pubblica, tra cui la programmazione, la esecuzione dei necessari lavori e delle connesse attivita’ (Sez. 6, n. 5116 del 19/01/1998, Pancheri, Rv. 211701; v., inoltre, Sez. 6, n. 6575 del 12/10/1999, Cattaneo, Rv. 217549).

1.1. Si tratta di una soluzione che questo Collegio ritiene di avallare in parte.

La concezione oggettiva delle qualifiche pubblicistiche pone l’accento non sull’esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico, ma piuttosto sui caratteri qualificanti l’attivita’ svolta in concreto dai soggetti, che deve potersi definire, a seconda dei casi, come pubblica funzione o come pubblico servizio. Infatti, sulla base degli articoli 357 e 358 c.p., le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sono collegate alle attivita’ svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l’attivita’ nonche’ per i contenuti giuridici pubblici che la connotano, che per quanto riguarda il servizio pubblico sono quantitativamente inferiori (rispetto a quelli della funzione pubblica), tali comunque da escludere dalla categoria i soggetti che svolgono semplici mansioni di ordine ovvero che prestino’ un’opera meramente materiale.

Le due categorie sono accomunate, quindi, da una prospettiva funzionale-oggettiva, nel senso che entrambe postulano il criterio di delimitazione “esterna” imperniato sulla natura della disciplina pubblicistica dell’attivita’ svolta. L’elemento che le differenzia e’ costituito dal fatto che il pubblico ufficiale e’ dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l’incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attivita’ sia comunque riferibile alla sfera pubblica: in altri termini, e’ la tipicita’ dei poteri elencati nell’articolo 357 c.p. che fonda la differenza.

In particolare, con riferimento alla qualita’ di incaricato di pubblico servizio l’articolo 358 c.p. attribuisce tale qualifica a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, fornendo poi, nel secondo comma, la definizione di pubblico servizio, inteso come un’attivita’ disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa, con esclusione di attivita’ concretizzantesi in semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale.

Come e’ noto, la giurisprudenza ha cercato di individuare gli indici sintomatici del carattere pubblicistico dell’attivita’ svolta, facendo riferimento alla natura pubblica dell’ente da cui promana l’attivita’ del soggetto, al perseguimento di finalita’ pubbliche, all’impiego di pubblico denaro, alla soggezione a controlli pubblici, in ogni caso escludendo, tra i criteri idonei a qualificare come di rilievo pubblico l’attivita’ svolta, la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico. Di conseguenza, la giurisprudenza riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche al dipendente di una societa’ privata che eserciti un servizio pubblico, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in concreto un’attivita’ che in tale servizio pubblico rientri. In questo senso, deve rilevarsi come le applicazioni giurisprudenziali delle qualifiche pubblicistiche che hanno sollevato maggiori perplessita’, soprattutto in dottrina, sono state quelle che hanno riguardato gli operatori d’impresa, soprattutto nel settore delle c.d. privatizzazioni.

In quest’ambito il giudice penale in alcuni casi ha esteso lo statuto penale dei pubblici agenti o degli incaricati di pubblico servizio nei confronti di soggetti operanti negli enti privatizzati, riconoscendo che la trasformazione dell’ente pubblico in societa’ per azioni non cancella di per se’ le connotazioni proprie della originaria natura pubblica dell’ente, in ogni caso ribadendo che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una societa’ per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attivita’ della societa’ medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalita’ pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (cfr., Sez. 5, n. 23465 del 26/04/2005, Laghi; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi; Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Barone).

In questi casi, la giurisprudenza valorizza, tra gli indici di riconoscibilita’ del rilievo pubblico dell’attivita’, quello del controllo gestionale e finanziario dello Stato sugli enti privatizzati, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la semplice trasformazione degli enti pubblici economici non puo’ essere ritenuto motivo sufficiente ad escludere il controllo della Corte dei conti, almeno fino a quando permanga inalterato l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, ossia fino a quando permanga una partecipazione maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali societa’ (Coste cost., sent. n. 466 del 1993).

In ogni caso, gli indici sintomatici del carattere pubblico dell’attivita’ svolta devono necessariamente collegarsi ad una disciplina che abbia connotazioni pubblicistiche.

Nel caso in esame, la Societa’ delle (OMISSIS) s.p.a., oltre ad essere partecipata da enti pubblici (tra cui Comune e Provincia di Venezia; Comune e Provincia di Padova), agisce quale concessionaria (OMISSIS), con il compito di gestire tutte le attivita’ ed i compiti necessari per l’esercizio dell’autostrada, per il suo completamento nonche’ per le opere di

ristrutturazione e di manutenzione, come risulta dall’atto di convenzione unica autostradale sottoscritta dallo stesso Lino (OMISSIS), in qualita’ di amministratore delegato. In questo modo, alla Societa’ delle (OMISSIS) e’ stata affidata la gestione di un servizio pubblico in un settore di particolare rilievo strategico come quello dei trasporti, attivita’ che comunque svolge sotto il controllo e la vigilanza del Ministero competente: la struttura di societa’ per azioni, a partecipazione mista, non puo’ condurre a disconoscerne il rilievo pubblicistico, in quanto la veste privatistica e’ funzionale ad assicurare di poter operare con maggior snellezza sul mercato. La forte connotazione pubblicistica della societa’ e’ rivelata, tra l’altro, dalle previsioni contenute nell’articolo 30 della Convenzione con (OMISSIS), secondo cui la concessionaria “e’ tenuta all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente” per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con espresso riferimento al rispetto del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 85, lettera c), convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, e con richiamo alla L. 7 agosto 1990, n. 241.

Le condotte contestate al (OMISSIS) si inseriscono proprio nell’ambito delle attivita’ di affidamento di lavori a societa’ esterne e costituiscono condotte esplicative del servizio pubblico prestato, con la conseguenza che va riconosciuta all’imputato la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ma non quella di pubblico ufficiale, dovendo escludersi che la societa’ concessionaria svolgesse una pubblica funzione. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale – la Corte d’appello si e’ limitata a richiamare alcune decisioni risalenti omettendo ogni specifica motivazione al riguardo -, secondo cui sussisterebbe la qualifica di pubblico ufficiale in quanto il (OMISSIS) avrebbe agito nell’esercizio di pubbliche funzioni, tali dovendo riconoscersi le procedure attivate per l’assegnazione dei lavori, si ritiene che nello svolgimento del pubblico servizio vada ricompresa anche l’attivita’ svolta dall’imputato nei vari affidamenti dei lavori, escludendo che per il solo fatto di procedere all’assegnazione dei lavori muti la qualifica in quella di pubblico ufficiale.

Ne consegue che, nella specie, trova applicazione l’articolo 320 c.p., precedente alla riforma di cui alla L. n. 190 del 2012, riferito, come si vedra’, all’articolo 319 c.p. (corruzione propria).

2. Va invece integralmente confermata la sentenza la’ dove ha ritenuto sussistente il reato di corruzione propria di cui all’articolo 319 c.p..

Quasi tutti i dieci motivi dedotti nell’interesse dell’imputato sono diretti a dimostrare che non vi e’ stata alcuna violazione di legge nelle condotte oggetto di contestazione, sicche’ al massimo sarebbe ipotizzabile il reato di corruzione impropria di cui all’articolo 318 c.p., vigente prima della riforma di cui alla L. n. 190 del 2012 e applicabile nel caso in esame in quanto i fatti contestati risultano commessi prima del 2012.

Invero, vi sono elementi che confermano la sussistenza del reato di cui all’articolo 319 c.p..

Innanzitutto, i fatti contestati risultano provati in base alle dichiarazioni dei testimoni e coimputati nonche’ di alcune consulenze di cui le sentenze di merito hanno dato ampio risalto.

Nei motivi sette e otto la difesa del ricorrente deduce la violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, e il conseguente vizio di motivazione rilevando alcune contraddizioni nelle dichiarazioni utilizzate. Invero, con tali motivi si tenta di censurare i fatti cosi’ come ricostruiti dai giudici di merito, peraltro evidenziando talune imprecisioni che appaiono del tutto inidonee a mettere in crisi la logicita’ e la completezza delle motivazioni. Entrambe le sentenze hanno bene evidenziato i forti riscontri nelle dichiarazioni rese dai coimputati e testimoni, concordanti sul fatto fondamentale che l’imputato abbia ricevuto somme di denaro in cambio dei lavori affidati alle imprese.

Si lamenta che non siano state riportate tutte le dichiarazioni rese da (OMISSIS), ma non viene contestato quanto riportato nella sentenza di appello, secondo cui (OMISSIS) ha dichiarato di aver dovuto versare all’imputato il 5% dei pagamenti ricevuti per i lavori effettuati in favore della Societa’ (OMISSIS); riguardo alle dichiarazioni rese da (OMISSIS) non si contesta quanto da questi riferito circa gli importi versati al (OMISSIS), pari all’8%, l’ultimo dei quali nell’estate del 2010 per i lavori effettuati nel corso del 2009; vaghe censure di imprecisione sono dedicate alle accuse di (OMISSIS), ma non si contesta il nucleo delle sue dichiarazioni secondo cui pagava una percentuale del 10% al (OMISSIS), precisando di aver versato la somma di Euro 10.000 nel febbraio 2010 per l’ultimo lavoro svolto nel corso del 2009; per quanto riguarda (OMISSIS) si contesta la sua dichiarazione la’ dove colloca l’ultimo lavoro svolto per la societa’ nel 2010, ma nulla di concreto viene detto in relazione agli anni precedenti, rispetto ai quali il (OMISSIS) conferma di aver versato somme di denaro al (OMISSIS). Peraltro, a riscontro di queste accuse la sentenza d’appello indica le dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), rispettivamente direttore tecnico e direttore amministrativo della Societa’ (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), dirigente della stessa societa’, i quali hanno riferito che tutte le decisioni sulle imprese a cui affidare i lavori erano prese dal (OMISSIS), alcune volte senza rispettare le deleghe interne.

D’altra parte, la Corte d’appello ha sottolineato come le molteplici fonti di accusa, tutte obiettivamente riscontrate, consentono di affermare pacificamente la sussistenza dei fatti anche considerando che “la difesa stessa non ha inteso particolarmente sostenere l’innocenza del (OMISSIS), quanto piuttosto affermare che i fatti contestati non costituiscono il reato di corruzione propria bensi’, semmai, la corruzione impropria, antecedente o anche susseguente”.

Ebbene, puo’ dirsi che questa impostazione difensiva viene replicata nel ricorso per cassazione, in cui la contestazione dei fatti, affidata ai motivi ora esaminati (7 e 8), appare generica e, soprattutto, fondata su una rilettura di parti delle dichiarazioni di cui ne’ vi e’ traccia nella sentenza impugnata ne’ vengono riportate nel ricorso e che, oltretutto, non appaiono in grado di mettere in crisi la ricostruzione dei fatti cosi’ come effettuata nelle sentenze. Infatti, occorre puntualizzare come dalla sentenza di primo grado emergano altri elementi di prova non considerati dal ricorso, tra cui la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, i risultati dell’intercettazione del 16 luglio 2009 e la documentazione trasfusa nell’annotazione del 5 dicembre 2011 della Guardia di Finanza.

3. I restanti motivi, come si e’ gia’ anticipato, sono diretti ad escludere l’illegittimita’ degli atti e dei procedimenti posti in essere dall’imputato nel corso degli affidamenti degli incarichi alle varie ditte e, quindi, a dimostrare l’insussistenza del reato di cui all’articolo 319 c.p..

In particolare, si insiste a dimostrare che tutta la documentazione riguardante le gare e gli affidamenti veniva regolarmente protocollata, che non vi era necessita’ di nominare il responsabile unico del procedimento (RUP), ne’ di effettuare una programmazione triennale, che non vi e’ stato alcun meccanismo di frazionamento degli affidamenti per eludere la disciplina concorsuale in materia di aggiudicazione degli appalti.

Invero, come ha evidenziato soprattutto il primo giudice, la condotta dell’imputato nella gestione del servizio pubblico e’ stata finalizzata al perseguimento di utilita’ private, avendo percepito in un arco di tempo individuato tra il 2004 e il 2010 tangenti, in percentuali variabili, sui lavori affidati a societa’ e a imprese, ponendo cosi’ in essere un’attivita’ contraria ai suoi doveri di “ufficio”.

Cio’ che emerso e’ che, ad esempio, negli incarichi affidati al (OMISSIS) e’ mancata una istruttoria procedimentale ovvero una forma di interpello rivolta ad altri professionisti che consentisse una comparazione delle offerte: invece, in dispregio dei principi di trasparenza, di libera concorrenza, di rotazione e parita’ di trattamento stabiliti dalla L. n. 109 del 1994 e, successivamente, dal codice dei contratti pubblici, le consulenza sono state affidate sempre al (OMISSIS), dal quale l’imputato ha ricevuto percentuali pari al 10% dei pagamenti effettuati dalla Societa’ (OMISSIS).

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione affidati in favore dello (OMISSIS) e giustificati in base a situazioni di urgenza che, come tali, non rientravano negli interventi oggetto di programmazione – sicche’ la scelta e’ ricaduta piu’ volte sulla stesa ditta perche’ di comprovata competenza tecnica e’ stato evidenziato che nessuno degli affidamenti reca menzione dell’esistenza di una effettiva situazione di urgenza, laddove e’ dimostrato che l’imputato ha ricevuto dallo (OMISSIS) “tangenti” nella misura di circa l’8% dei lavori eseguiti.

Analogo meccanismo e’ stato realizzato per i lavori affidati alla ditta del (OMISSIS): anche in questo caso la difesa sostiene che si sia trattato di affidamenti operati dall’imputato in favore dell’imprenditore gia’ assegnatario di altri appalti erogati con pubblica gara e riassegnati allo stesso (OMISSIS) per ragioni di urgenza, ragioni che pero’ sono state smentite dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero che, invece, ha accertato trattarsi di lavori di ordinaria manutenzione e, quindi, da ricomprendere negli atti di programmazione annuale.

Lo stesso e’ accaduto per gli appalti assegnati a (OMISSIS): si e’ accertato che gli appalti sono stati attribuiti facendo ricorso al sistema dell’affidamento diretto, previo l’indebito frazionamento dell’opera da appaltare, allo scopo di non superare i “limiti soglia”, cosi’ procedendo a “micro affidamenti” del tutto artificiosi, al disotto della soglia di Euro 40.000, assegnati alla ditta in questione senza alcun confronto con le offerte delle altre imprese, offerte che non risultano neppure protocollate.

Le risultanze evidenziate dimostrano che nel corso degli anni presi in esame il (OMISSIS) ha reiteratamente violato i principi di imparzialita’ e di concorrenza contenuti nelle disposizioni di legge, in cambio della corresponsione di tangenti, in tal modo svendendo la sua “funzione” in relazione al servizio pubblico che gli era stato assegnato. In questo senso appare corretta la decisione dei giudici che hanno ritenuto sussistente la corruzione propria, in quanto l’indebito mercimonio della funzione pubblica ha avuto ad oggetto un comportamento di favore per il privato, che si e’ estrinsecato in una serie di atti specifici contrari ai doveri d’ufficio, previsti anche da disposizioni di legge.

Nella specie acquistano rilevanza non tanto le disposizioni sulla necessita’ della nomina del RUP e sulla tenuta del documento di programmazione triennale e annuale dei lavori, su cui insistono molti dei motivi dedotti nel ricorso, quanto la sistematica inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza, libera concorrenza e parita’ di trattamento stabilite nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 2 e 125, e, prima ancora, nella L. n. 109 del 1994, articolo 24, sicuramente applicabili nel caso in esame, la cui violazione, accompagnata da meccanismi elusivi come quello del frazionamento degli appalti, ha consentito per anni di favorire le imprese “amiche” in cambio del prezzo della corruzione stabilito in percentuale sul valore del singolo appalto. Il frazionamento dell’appalto e’ stato posto in essere non in ragione della migliore realizzazione dei lavori, cioe’ in funzione dell’opera oggetto del contratto, ma per uno scopo illecito, ossia per avvantaggiare imprese amiche e ottenere utilita’ personali, in violazione dei criteri di trasparenza, massima partecipazione, efficienza, efficacia e tempestivita’. Le disposizioni sopra citate erano funzionali a dissuadere le amministrazioni dall’artificioso frazionamento degli appalti, frazionamento che, se non giustificato, e’ idoneo a ledere il principio della concorrenza mediante il ricorso alla trattativa privata o all’affidamento diretto. Nella specie, l’imputato ha proceduto direttamente agli affidamenti diretti, violando la disposizione contenuta nel Decreto Legislativo cit., articolo 125, comma 8, che tra l’altro attribuisce al responsabile del procedimento di effettuare tali affidamenti.

Si vuole sottolineare che la contrarieta’ ai doveri dell’ufficio e’ consistita, soprattutto, nel violare reiteratamente e sistematicamente la parita’ di accesso delle imprese agli appalti interessanti la Societa’ (OMISSIS), realizzando una condotta, appunto, contraria ai doveri d’ufficio perche’ non ha garantito una parita’ di trattamento degli operatori economici che avrebbero potuto partecipare a tali lavori, cosi’ eludendo le norme poste a garanzia della concorrenza.

4. Tuttavia, per una parte dei reati posti in essere deve essere dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione. Infatti, nella specie trova applicazione il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, calcolato sulla base della pena prevista per il reato di cui agli articoli 319 e 320 c.p. nella versione antecedente alla riforma della L. n. 190 del 2012, per cui i reati commessi fino alla data del 10 maggio 2019 sono prescritti e di conseguenza per essi deve pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio.

Per il resto il ricorso deve essere rigettato, ma gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per la sola rideterminazione della pena in ordine ai residui reati, tenuto conto della corretta qualificazione soggettiva attribuita all’imputato ai sensi dell’articolo 320 c.p., prima della riforma del 2012.

Per tali reati deve dichiararsi l’irrevocabilita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione in ordine ai fatti commessi fino alla data del (OMISSIS).

Rigetta nel resto il ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui, per i quali si dichiara l’irrevocabilita’ della sentenza a norma dell’articolo 624 c.p.p., comma 2

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