Escluso il privilegio del credito se la domanda è proposta dallo studio associato, in tal caso si presume che ci sia stata personalità nel rapporto d’opera
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 15 marzo 2017, n. 6784
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25738-2015 proposto da:
(OMISSIS), C.F e P.I. (OMISSIS), in persona degli associati e legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO n. (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto n. 11084/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con decreto del 5.10.2015, ammetteva lo (OMISSIS) al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per la somma di Euro 70.653,66, in via chirografaria, negando il riconoscimento del privilegio richiesto dal ricorrente a norma dell’articolo 2751-bis c.c., n. 2.
Osservava il tribunale, per quanto ancora interessa, che la presentazione della domanda di insinuazione da parte dello studio associato lasciava presumere l’esclusione della personalita’ del rapporto di opera professionale e dunque l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio.
Aggiungeva, inoltre, che nemmeno era possibile individuare una prestazione professionale svolta individualmente da uno dei professionisti dello studio, posto che era lo stesso opponente ad escludere la personalita’ della prestazione, allegando che per l’espletamento dell’attivita’ si era avvalso dell’ausilio della propria organizzazione e quindi dello studio associato.
Avverso tale decreto lo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo lamenta la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto in relazione all’articolo 2751-bis c.c., n. 2, sostenendo che la proposizione della domanda di ammissione da parte di uno studio associato pone una mera presunzione di esclusione della personalita’ del rapporto, superabile in presenza di una documentazione che consenta di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato; con il secondo, lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla corretta applicazione dell’articolo 2751-bis c.c. ed all’assolvimento degli oneri probatori ex articolo 2697 c.c., avendo il tribunale trascurato di considerare le peculiarita’ dell’associazione professionale in oggetto ed i numerosi elementi dai quali si evinceva il carattere personale della prestazione.
La curatela fallimentare non ha svolto difese.
Comunicato il decreto di fissazione di adunanza, a seguito della proposta del relatore che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, proponendo la trattazione in camera di consiglio non partecipata dalla Sesta sezione civile, parte ricorrente depositava la memoria difensiva di cui all’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Con riguardo al primo, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalita’ del rapporto d’opera professionale da cui quel credito e’ derivato e, dunque., l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione” (Cass. civ. n. 6285 del 2016).
Di tale principio il tribunale ha fatto corretta applicazione, da un lato, affermando che la domanda proposta dallo studio associato lasciava presumere l’esclusione della personalita’ del rapporto e dunque l’inesistenza dei presupposti del privilegio e, dall’altro, facendo salva la necessita’ di verificare, in concreto, elementi idonei a smentire tale presunzione.
Quanto al secondo motivo, e’ lamentato l’omesso esame di fatti che invece, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono stati affatto trascurati dal giudice del merito (cosi’ e’ con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi escussi) e che, comunque, risultano chiaramente privi del necessario carattere della decisivita’ (avuto riguardo al contenuto dei documenti segnalati dal ricorrente, che continuano a fare riferimento ad un’attivita’ svolta “per il tramite” dello studio professionale).
Il ricorso e’ pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese in difetto di attivita’ difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato
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