Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4187

Il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile va applicato solo quando, tenuto conto del valore della causa che scaturisce dalla domanda di carattere determinato, l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le indeterminabili consenta il riconoscimento di compensi maggiori rispetto a quelli che deriverebbero usando lo scaglione in ragione del cumulo delle sole domande di valore determinato

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 16 febbraio 2017, n. 4187

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27848/2012 proposto da:

(OMISSIS), DECEDUTO (OMISSIS), E SUOI EREDI: LA MOGLIE (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati, (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS) domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’ nei confronti di:

(OMISSIS) SA IN PERSONA DELL’AMM.RE; (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 27855-2012 proposto da:

(OMISSIS) SA (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’ nei confronti di:

(OMISSIS) e (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.a., con sede in Lugano, hanno proposto separati ricorsi – rispettivamente iscritti ai nn. 27848/12 e 27855/12 del registro generale di questa Corte – contro l’avvocato (OMISSIS), e nei confronti della litisconsorte (OMISSIS), per la cassazione della ordinanza non impugnabile emessa dalla corte d’appello di Roma ai sensi della L. n. 794 del 1942, articolo 29, (applicabile ratione temporis nel presente giudizio, introdotto prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011), con la quale essi ricorrenti erano stati condannati, in solido con la signora (OMISSIS), a pagare all’avvocato (OMISSIS) la somma di Euro 85.312,25 per l’attivita’ professionale da costui svolta, prima di rinunciare al mandato, per la costituzione del signor (OMISSIS), della signora (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.a. davanti alla corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in un giudizio di impugnazione di lodo arbitrale.

L’ordinanza impugnata – dopo aver disatteso l’eccezione con cui i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) avevano dedotto che la procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, articoli 28 e 29, sarebbe stata inammissibile in ragione della contestazione dell’esecuzione di talune delle attivita’ per le quali il professionista aveva richiesto il compenso – ha ritenuto corretta la determinazione del valore della causa posto a fondamento della liquidazione richiesta dall’avvocato (OMISSIS), ha giudicato generiche le contestazioni mosse in ordine all’effettiva prestazione di alcune attivita’ e, da ultimo, ha giudicato dovuto il compenso per la voce “ricerca documenti”, nonostante che tutti i documenti prodotti in giudizio fossero stati messi a disposizione professionista dagli assistiti.

I ricorsi del signor (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) si fondano su argomentazioni totalmente sovrapponibili, articolate in quattro motivi.

L’avvocato (OMISSIS) si e’ costituito con duplice controricorso, in risposta a ciascuno dei due ricorsi (svolgendo in via preliminare eccezioni di inammissibilita’ non totalmente sovrapponibili per entrambi i ricorsi), mentre la signora (OMISSIS) non ha spiegato attivita’ difensiva in questa sede.

La causa e’ stata discussa alla pubblica udienza del 7.12.16, per la quale le sig.re (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria di costituzione in giudizio quali eredi del ricorrente (OMISSIS) (deceduto nelle more del giudizio di cassazione), la societa’ ricorrente (OMISSIS) ha depositato copia (comunicata all’ avv. (OMISSIS) tramite elenco ex articolo 372 c.p.c.) della sentenza della corte di appello di Roma n. 4329/13, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e il contro ricorrente avv. (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.; in detta udienza il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., i ricorsi separatamente proposti dal sig. (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS) s.a.. Sempre in via preliminare vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilita’ dei ricorsi sollevate dal contro ricorrente.

L’eccezione di tardivita’ dei ricorsi – per essere stati gli stessi notificati dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato effettuata dalla cancelleria – va disattesa, perche’ il termine per l’impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c., decorre dalla notifica ad istanza di parte e non dalla comunicazione ad opera della cancelleria.

L’eccezione di nullita’ della procura speciale ad litem apposta a margine del ricorso di (OMISSIS) – perche’ recante una data anteriore rispetto a quella apposta in calce al ricorso (dal che deriverebbe incertezza sul requisito della specialita’ del mandato difensivo) – va disattesa, perche’ la suddetta procura contiene l’esatta identificazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa. L’eccezione di inammissibilita’ dei ricorsi per assenza del momento di sintesi di cui all’articolo 366 bis c.p.c., va disattesa perche’ quest’ultima disposizione non e’ applicabile nel presente giudizio, il quanto il provvedimento impugnato per cassazione e’ stato depositato dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha abrogato l’articolo 366 bis c.p.c. (cfr. L. n. 69 del 2009, articolo 58, comma 5).

Prive di pregio, infine, vanno giudicate le eccezioni sollevate dal contro-ricorrente in ordine al difetto di autosufficienza o all’imprecisa formulazione della rubrica dei motivi dei ricorsi.

Passando all’esame dei motivi dei ricorsi – del tutto sovrapponibili, come gia’ rilevato – nel ricorso del sig. (OMISSIS) ed in quello della societa’ (OMISSIS) s.a. – si osserva quanto segue.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, articolo 29, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa rigettando l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso introduttivo L. n. 794 del 1942, ex articolo 28, sollevata in sede di merito sul presupposto che l’oggetto della controversia non fosse limitato alla quantificazione del credito del professionista ma coinvolgesse l’accertamento della stessa sussistenza del medesimo.

Il motivo e’ infondato perche’ la contestazione relativa all’effettuazione delle prestazioni di redazione della comparsa (consultazioni col cliente e trasferta a (OMISSIS)) non mette in discussione l’esistenza del rapporto professionale, ne’ l’esistenza del credito, ma soltanto la quantificazione di quest’ultimo, in relazione alle specifiche attivita’ compiute dal professionista. Il Collegio ritiene dunque di dover confermare il principio, fissato nella sentenza di questa Corte n. 21261/10, che puo’ farsi ricorso alla procedura L. n. 794 del 1942, ex articolo 28, quando si controverta non solo sul quantum, ma anche sull’an di una determinata prestazione, purche’ non venga contestata l’esistenza del rapporto di clientela.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 6 della tariffa professionale approvata con il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, e degli articoli 10 e 14 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa attribuendo alla causa in relazione alla quale e’ stata prestata l’attivita’ professionale di cui si discute il valore di 21 milioni di Euro, risultante dal cumulo della domanda risolutoria e della domanda risarcitoria proposte nei confronti delle parti assistite dall’avvocato (OMISSIS), nonostante che tali due domande si cumulassero ad altre domande di valore indeterminabile. Secondo i ricorrenti, che invocano a suffragio della doglianza il precedente di questa corte nn. 16318/11, il cumulo di domande di valore determinato con altre di valore indeterminabile renderebbe l’intera causa di valore indeterminabile.

Il motivo e’ ammissibile, in quanto – contrariamente a quanto eccepito dal contro ricorrente – esso non difetta di autosufficienza (alle pagina 2 e segg. di entrambi i ricorsi sono debitamente trascritte le conclusioni rassegnate dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. contro (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.a. nella causa in cui l’avvocato (OMISSIS) presto’, a favore di questi ultimi, l’attivita’ defensionale per il cui compenso qui si discute), ne’, per altro verso, la questione che tale motivo pone puo’ essere giudicata inammissibile per essere stata sollevata per la prima volta in sede di legittimita’, giacche’ si tratta di questione di mero diritto, che non postula accertamenti di fatto.

Il motivo e’, tuttavia, infondato.

Questa Corte ha infatti gia’ avuto modo di chiarire – nella sentenza n. 9975/16, alla quale il Collegio intende dare conferma e seguito – che il principio espresso dalla sentenza n. 16318/11 (che a propria volta richiama la precedente sentenza n. 4937/03) va correttamente applicato solo nel caso in cui, tenuto conto del valore della controversia scaturente dalla domanda di carattere determinato, l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi maggiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle sole domande di valore determinato. Opinare diversamente, e cioe’ reputare che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando cio’ non rechi alcun vantaggio al professionista (il quale anzi vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire cumulando le sole domande di valore determinato) porterebbe alla conclusione, del tutto priva di razionalita’ e giustificazione, secondo cui l’attivita’ professionale connotata da maggiore complessita’ (in quanto contemplante la necessita’ di approntare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l’attivita’ difensiva relativa alle sole domande di valore determinato.

Quanto alle considerazioni svolte nel mezzo di gravame in ordine al valore indicato nel’ atto di riassunzione dalla (OMISSIS) s.r.l. ai fini del versamento del contributo unificato e in ordine alla circostanza che la stessa (OMISSIS) s.r.l. aveva chiesto una consulenza tecnica per la quantificazione del proprio danno, e’ sufficiente osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 6, comma 2, la’ dove, nel disciplinare la liquidazione a carico del cliente degli onorari professionali dell’avvocato, prevede che “puo’ aversi riguardo al valore effettivo della controversia”, trova applicazione solo in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi, in tale situazione, utilizzare il disposto dell’articolo 10 c.p.c., senza necessita’ di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (cfr. Cass. n. 5615/98, Cass. n. 8660/10, Cass. n. 19098/14). Correttamente, quindi, l’ordinanza impugnata, nel rispetto di detti principi e del disposto degli articoli 10 e 14 c.p.c., (che, stabiliscono, rispettivamente, che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” e che “nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore…”), ha determinato il valore della causa con riguardo alle somme domandate con l’atto introduttivo del giudizio in cui sono state rese le prestazioni professionali del cui compenso si discute, a nulla rilevando ne’ la dichiarazione di valore di quella causa resa dalla (OMISSIS) s.r.l. ai fini del versamento del contributo unificato, ne’ l’articolazione delle richieste istruttorie avanzate dalla stessa (OMISSIS) per offrire la prova del quantum richiesto, ne’, infine, la somma nei cui limiti la domanda dalla (OMISSIS) sia stata accolta (sulla irrilevanza del decisum, ai fini del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 6, comma 2, cfr., da ultimo, Cass. 25893/16); irrilevante, quindi, oltre che inammissibile ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., va giudicata produzione della sentenza della corte di appello di Roma n. 4329/13 che ha definito la controversia tra la (OMISSIS) s.r.l. e gli odierni ricorrenti, da questi ultimi effettuata in prossimita’ dell’udienza.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del capitolo I, tabella A, parte quarta, punti 33 e 35 e del capitolo III, articolo 8, della tariffa approvata col Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, nonche’ dell’articolo 2697 c.c., nonche’ il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Con il motivo in esame si censura la statuizione della corte d’appello che ha ritenuto le contestazioni dei clienti concernenti l’effettivo svolgimento delle attivita’ di redazione della comparsa, consultazioni col cliente e trasferta Roma sarebbe stata” generica” e “non confortata da alcuna deduzione, almeno logicamente probante di quanto asserito”.

La doglianza non puo’ trovare accoglimento perche’ essa si risolve nella deduzione di questioni di merito. Premesso, infatti, che il riferimento della corte di appello al principio di presunzione di veridicita’ delle parcelle e’ giuridicamente corretto (conformandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14699/10), l’apprezzamento di genericita’ della contestazione sollevate dal cliente nei confronti della parcella rimessagli dal proprio avvocato spetta al giudice di merito e in questa sede puo’ essere censurato solo mediante la critica del ragionamento decisorio del giudice di merito, senza la possibilita’ di attingere direttamente l’approdo a cui tale ragionamento sia pervenuto.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione del capitolo I, tabella A, parte quarta, punto 34 della tariffa approvata col Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, e dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ il vizio di insufficiente motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo dovuto il compenso per la voce ricerca documenti nonostante che i documenti fossero stati tutti forniti al professionista dai suoi assistiti. Col motivo di ricorso in sostanza si chiede di rivisitare l’orientamento della sentenza n. 7275/91 con la quale questa Corte ha qualificato la ricerca dei documenti come attivita’ intellettuale e non materiale (“In tema di onorari di avvocato e procuratore la ricerca di documenti costituisce una prestazione di ordine intellettuale che non va confusa con l’attivita’ meramente materiale con la quale siano messi a disposizione del professionista i documenti da questi indicati, come e’ confermato dalla collocazione della voce “ricerca documenti” al n. 4 della tabella degli onorari di avvocato preceduto dallo studio della controversia e consultazione con il cliente (n. 3) e seguito da “preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta” (n. 5).”). In proposito i ricorrenti sottolineano, per un verso, che l’attivita’ di ricerca documenti, se intesa come attivita’ meramente intellettuale, si risolverebbe in una duplicazione dell’attivita’ di studio della controversia e, per altro verso, che nella tariffa del 2004, a differenza dalla tariffa a cui si riferiva la sentenza n. 7275/91, l’attivita’ di ricerca documenti e’ accorpata nella medesima voce concernente l’ispezione dei luoghi (attivita’, quest’ultima, sicuramente qualificabile come materiale).

I suddetti argomenti non possono essere condivisi. Quanto al primo, va evidenziato che altro e’ l’attivita’ intellettuale di studio della causa, che si risolve nell’elaborazione di una tesi difensiva, altro e’ l’attivita’ di individuazione (anch’essa intellettuale, distinta dall’attivita’ di reperimento materiale) dei documenti funzionali a provare i fatti la cui dimostrazione in giudizio si ritenga necessaria a sostegno della suddetta tesi difensiva. Quanto al secondo, e’ sufficiente rilevare che anche nella tariffa presa in considerazione dalla sentenza di questa Corte n. 7275/91, approvata con Decreto Ministeriale 22 giugno 1982, il n. 4 della tabella degli onorari di avvocato comprendeva tanto la ricerca documenti quanto l’ispezione dei luoghi. Non vi sono quindi ragioni per discostarsi dal principio enunciato nella ripetuta sentenza n. 7275/91.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano separatamente a carico degli eredi (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.a., essendo la riunione dei ricorsi intervenuta solo in sentenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi proposti dal sig. (OMISSIS) (R.G. 27848/12) e dalla societa’ (OMISSIS) s.a. (R.G. 27855/12), li rigetta entrambi.

Condanna le parti ricorrenti, separatamente, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna parte ricorrente, nella misura di Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge

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