Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 marzo 2017, n. 10901

1. Le condotte di maltrattamento raggiungono la soglia della rilevanza penale quando si collochino in una più ampia ed unitaria condotta abituale idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

2. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, un intento intermittentemente scherzoso o giocoso non esclude certo il dolo, che si caratterizza per la coscienza e volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato ed abituale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA 6 marzo 2017, n. 10901

Ritenuto in fatto

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ravenna e il Difensore della parte civile C.R. hanno proposto ricorso ‘per saltum’ in Cassazione contro la sentenza con la quale il Tribunale di Ravenna ha assolto, perché il fatto non sussiste, A.S. dal reato di cui all’art. 572 cod. pen. per aver maltrattato il C. , figlio della moglie convivente e ancora dai reati di cui agli artt. 614 e 624 bis cod. pen..

Il Pubblico ministero ha articolato due motivi di ricorso, entrambi riferiti a violazione di legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1 lett. b cod. proc. pen..

2.1 Con il primo motivo, riferito al reato di cui all’art. 572 cod. pen., il ricorrente ha segnalato che la vicenda processuale esaminata dal primo Giudice registrava la presenza di ripetute condotte psicologicamente violente realizzate mediante reiterazione sistematica di atti di disprezzo e di denigrazione del minore con sopraffazione morale della persona offesa, condotte tali da concretare sicuramente la fattispecie di maltrattamenti anche da punto di visto dell’elemento soggettivo.

2.2 Con il secondo motivo, riferito al reato di cui all’art. 614 cod. pen., il ricorrente ha segnalato che, nonostante la separazione di fatto esistente tra i coniugi nel periodo in cui i fatti si erano realizzati, il titolare del diritto di esclusione di terzi andava comunque individuato nel coniuge che era rimasto nella abitazione comune e si esercitava anche nei confronti del coniuge trasferito.

La Parte civile C.R. ha articolato un unico motivo di ricorso, riferito a inosservanza ed erronea applicazione di legge penale sostanziale in merito alla imputazione di cui all’art. 572 cod. pen.

3.1 Il ricorrente, dopo aver premesso che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza materiale dei fatti enunciati nella imputazione, ha segnalato che l’imputato aveva realizzato sistematicamente condotte violente, vessatorie e sopraffattrici sicuramente qualificabili come maltrattamenti ai sensi dell’art. 572 cod. pen., sia dal punto di vista materiale che da quello dell’elemento psicologico.

Considerato in diritto

La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, trattandosi di ricorso ‘per saltum’ ex art. 569, comma 1 cod. proc. pen., per nuovo giudizio in riferimento ai reati di cui ai capi A (art. 572 cod. pen.) e B (art. 614 bis cod. pen.), dato che per il reato di cui al capo C di furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen. non c’è impugnazione.

In merito al reato di maltrattamenti di cui al capo A va subito osservato che le condotte enunciate nel relativo capo di imputazione sono state riconosciute come effettivamente esistenti dallo stesso Tribunale di Ravenna, che ne ha escluso però il carattere di maltrattamento penalmente rilevante sulla base della considerazione che si sarebbe trattato di condotte ‘in parte ordinarie, in parte poco urbane, in altra parte frutto di sottocultura e di maleducazione….. iscrivibili in una mentalità maschile poco aperta, riconducibile ad una mascolinità retrograda e superata’.

Il Tribunale di Ravenna non sembra aver fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen..

3.1 Sul primo punto, è noto che le condotte di maltrattamento raggiungono la soglia della rilevanza penale quando si collochino in una più ampia ed unitaria condotta abituale idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile (Cass. Sez. 6 del 27/5/2003 n. 37019, Caruso, Rv 226794); è sufficiente la mera lettura delle condotte enunciate nella imputazione e la considerazione, fondata sulle dichiarazioni dei testi e in particolare del minore C.R. , per cui le stesse si svolgevano con abitualità e ripetitività lungo un ambito temporale decisamente assai rilevante (la contestazione data dal 2005 al settembre del 2011) per concludere che ci si trova qui in presenza di condotte sicuramente maltrattanti, caratterizzate come sono da manifesto disprezzo nei confronti della personalità morale e della dignità del minore e da minute ma reali violenza fisiche e certe e positive violenze morali.

3.3 Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, quello che il Tribunale di primo grado sembra aver particolarmente esaminato e valutato, va rilevato che un intento intermittentemente scherzoso o giocoso non esclude certo il dolo del reato, che si caratterizza per la coscienza e volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato ed abituale (tra le tante, di identico, tenore, si veda Cass. Sez. 6 del 28/3/2012 n. 15680, Rv 252586), estremo quest’ultimo che appare manifestamente sussistente una volta che si valuti la lunga e dettagliata descrizione delle condotte maltrattanti enunciate nella imputazione e la natura e la ‘qualità’ delle stesse.

Quanto infine al reato di cui all’art. 614 cod. pen. di cui al capo B, basterà qui mettere in evidenza che il Tribunale ravennate non si è adeguato al principio di diritto secondo il quale in tema di violazione di domicilio, nella ipotesi in cui, in seguito ad una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare trasferendosi altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione di terzi va individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare (Cass. Sez. 5 del 21/9/2012 n. 47500, Catania, Rv 254518); la B. , quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, era titolare effettiva di un diritto di esclusione nei confronti dell’A. .

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Bologna

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