Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 febbraio 2017, n. 3468

In tema di licenziamento e valutazione delle prove

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 9 febbraio 2017, n. 3468

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 27 maggio 2014, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da G.G. , dirigente alle dipendenze della società (omissis) s.p.a., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti con lettera del 30 agosto 2014.
Al predetto dipendente erano state contestate l’assenza ingiustificata dal lavoro di tre giorni nonché di avere dichiarato, in data 6 agosto 2010, nel corso di una intervista rilasciata ad un giornalista del quotidiano (omissis) , nel periodo in cui ricopriva l’incarico di direttore finanziario della società, quanto segue: “sì, negli anni sono state realizzate varie operazioni dirette a fornire una rappresentazione dei bilanci della società diversa dal reale”.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso G.G. sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso la società. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 5 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 cod. civ..
Si deduce che la Corte di merito ha attribuito valore di prova ad un articolo di giornale in cui era riportata una dichiarazione rilasciata dal ricorrente, dichiarazione che egli mai aveva reso al giornalista e che era contenuta in un verbale di interrogatorio reso al P.M., nel corso del quale erano state forniti chiarimenti all’organo inquirente. La frase incriminata era stata estrapolata dal contesto di ben più ampie dichiarazioni rese dal ricorrente, e lungi dal violare il vincolo fiduciario che sta alla base del rapporto del lavoro, altro non era se non una risposta ad una richiesta di collaborazione dell’autorità giudiziaria. Erroneamente dunque la Corte territoriale aveva ritenuto provato il rilascio di quell’intervista, in ordine al quale l’onere della prova era a carico della controparte.
2. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente è stato licenziato per essersi assentato ingiustificatamente dal lavoro tre giorni e per avere rilasciato ad un quotidiano la seguente dichiarazione: “sì, negli anni sono state realizzate varie operazioni dirette a fornire una rappresentazione dei bilanci della società diversa dal reale”.
La Corte di merito ha ritenuto assorbente, ai fini della legittimità del licenziamento, quest’ultima contestazione, omettendo di prendere in esame la prima.
Ha dato atto che il ricorrente nella lettera di giustificazioni e in sede giudiziale ha sempre affermato di non aver rilasciato al giornalista alcuna intervista e che quelle dichiarazioni erano il frutto di un’autonoma iniziativa dello stesso che, a sua totale insaputa, erano state attinte da fonte a lui estranea.
Ha poi osservato la Corte territoriale che non vi era stata da parte del ricorrente una chiara e pubblica smentita sulla paternità di quelle dichiarazioni; che era mancata qualsiasi iniziativa del ricorrente al fine di contestare la attribuibilità al medesimo di quelle espressioni riportate tra virgolette; che non risultava presentata alcuna querela da parte del G. né era stata chiesta alcuna rettifica alla redazione del giornale; che non poteva valere a discolpa del dipendente la circostanza che le operazioni descritte nell’articolo fossero di pubblico dominio, atteso che la provenienza di quelle dichiarazioni, per il ruolo di direttore finanziario rivestito dal ricorrente, era di per sé solo idonea a dotare le stesse di particolare credibilità; che la condotta del G. era dunque idonea a giustificare il recesso, essendo quelle dichiarazioni incompatibili con il vincolo fiduciario che caratterizza la figura del dirigente.
Senonché, nel pervenire a tale convincimento, la Corte di merito ha del tutto trascurato l’eccezione relativa alla mancanza di prova dell’intervista, eccezione reiterata in appello dal ricorrente, il quale aveva altresì dedotto che quelle dichiarazioni erano state da lui rese al P.M. in sede di indagini nell’ambito dell’inchiesta per bancarotta, aggiotaggio e falso in bilancio nei confronti dei vertici della società e che le dichiarazioni riportate sul quotidiano erano state verosimilmente attinte da altre fonti, posto che si trattava di notizie di pubblico dominio, in quanto pubblicate dai giornali e diffuse dalla televisione.
Ha dato invece per scontata la sentenza impugnata una circostanza che tale non era (intervista rilasciata dal ricorrente al giornalista), sul mero rilievo che era stata prodotta in atti una copia del quotidiano sul quale era riportata tale intervista, senza tener conto delle difese spiegate sul punto dal ricorrente e senza spiegare in virtù di quali elementi quella produzione fosse idonea a provare l’esistenza dell’intervista.
Così facendo, la Corte territoriale è incorsa nella violazione e falsa applicazione, ancor prima del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), delle norme di cui agli artt. 116 cod. proc. civ. (valutazione delle prove) e 2697 cod. civ. (onere della prova), entrambe denunciate dal ricorrente.
In particolare, quanto alla prima di tali disposizioni – che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento – la Corte di merito, lungi dall’attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie processualmente acquisite, ha attribuito valore decisivo ad una circostanza non presa in esame, che il ricorrente aveva reiteratamente contestato, come ha dato atto la stessa Corte; quanto alla seconda ha omesso di considerare che l’onere della prova delle ragioni che giustificano il licenziamento (e quindi dell’avvenuto rilascio di quell’intervista) era a carico del datore di lavoro.
L’accertamento preliminare di quella circostanza, ove negativo, era sicuramente idoneo a risolvere la controversia, a nulla rilevando che non vi fosse stata, da parte del ricorrente, una pubblica smentita o che il medesimo non abbia proposto querela nei confronti del giornalista o non abbia chiesto una rettifica alla redazione del giornale.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al giudice di rinvio che, nel procedere al riesame della controversia nei termini sopra indicati, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composiz

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