L’aggravante prevista dall’art. 577 ultimo comma c.p. che prevede la reclusione da ventiquattro a trent’anni per chi uccide il coniuge non è applicabile al convivente more uxorio
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 10 gennaio 2017, n. 808
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella Patrizi – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2014 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOY Maria Francesca, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2, e con rinvio per la determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 5 febbraio 2014 del G.u.p. del Tribunale di Roma, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di tentato omicidio in danno di (OMISSIS), con lui convivente, e del reato di maltrattamenti in famiglia, e lo aveva condannato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate per il piu’ grave reato di tentato omicidio e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.
2. La vicenda giunta al controllo di legittimita’, relativa alle predette imputazioni, e’ stata ampiamente ricostruita dal primo Giudice sulla base delle richiamate risultanze processuali, costituite dalle dichiarazioni della persona offesa e da quelle del padre (OMISSIS) e della sorella (OMISSIS).
2.1. Il (OMISSIS) si era presentata presso la stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), accompagnata dal padre, la persona offesa, che era in stato confusionale, aveva gli abiti sporchi di sangue e presentava evidenti ferite sul corpo.
La stessa, che aveva indicato nell’imputato l’autore delle ferite, aveva rappresentato di convivere con lo stesso e di avere avuto, durante la convivenza, una figlia, che aveva con se’, nata il precedente (OMISSIS); aveva riferito in merito al carattere violento e irascibile espresso, dopo la nascita della figlia, dal convivente, che, uscendo tutte le sere con gli amici, era solito rientrare a tarda ora della notte in stato di ubriachezza e sottoporla ad atti di violenza fisica, dalla cui denuncia aveva desistito per essere lo stesso comunque padre della figlia; aveva descritto quanto verificatosi nella notte tra i precedenti sabato e domenica, rappresentando che il predetto, rientrato in totale stato di ubriachezza, aveva reagito alla sua richiesta di spiegazioni su dove fosse stato e con chi, e l’aveva aggredita, cingendole il collo con forza con il braccio destro, colpendola al viso e sulle braccia, nonostante avesse la figlia tra le braccia, e colpendo anche quest’ultima con un pugno al capo, e aggiungendo che lo stesso aveva continuato a colpirla, dopo che lei aveva poggiato la bambina sul letto, con il casco da motociclista sulle braccia, sulle gambe e sulle ginocchia e, impugnato un coltello in cucina, l’aveva ferita al ginocchio destro e alle braccia, senza riuscire a colpire i reni perche’ si era riparata con un cuscino.
Solo l’intervento di tale (OMISSIS) aveva consentito alla persona offesa di fuggire con la bambina, mentre l’imputato le gridava dietro che l’avrebbe aspettata fuori e ammazzata.
La persona offesa aveva, quindi, raggiunto con un taxi i familiari e aveva sporto denuncia prima di andare in ospedale per le ferite, mentre un sopralluogo nel luogo del fatto aveva permesso alla Polizia giudiziaria di rinvenire il coltello all’interno del lavandino della cucina, che presentava tracce ematiche, il cuscino, che aveva una lacerazione da strumento da taglio, e l’imputato, che, sottoposto a fermo di polizia, aveva ammesso in sede di convalida i fatti, che erano avvenuti nel corso di una violenta lite con la convivente.
2.2. La persona offesa nella successiva escussione dell’11 ottobre 2013 aveva riferito in modo specifico in ordine al tempo e alla frequenza delle violenze fisiche e morali cui era stata sottoposta dall’imputato, anche rappresentando la ragione dell’omessa denuncia e le richieste di perdono pervenute telefonicamente dall’imputato.
3. La Corte di appello, presupposta tale ricostruzione dei fatti non contestata dall’appellante, illustrava le ragioni di doglianza della difesa sviluppate con i sei motivi di appello, e, nel rimarcarne la infondatezza, rappresentava, in particolare, che:
– quanto alla qualificazione del fatto, ostavano alla reclamata configurabilita’ del meno grave reato di lesioni volontarie, le potenzialita’ lesive dell’arma, le risultanze del sequestro, le certificazioni mediche e le dichiarazioni assunte, poiche’ era risultato che l’appellante aveva utilizzato nell’occasione un’arma bianca con temibili caratteristiche offensive, rinvenuta nel lavandino della cucina con tracce ematiche, e il cuscino, indicato dalla persona offesa come suo mezzo di difesa dai colpi, presentava tracce di sangue e un taglio “di ragguardevoli dimensioni”, che confermava il racconto della stessa e rendeva palese che era stato il cuscino a impedire l’evento letale. Confermavano la volonta’ omicidiaria diretta l’escalation di violenza cui l’imputato aveva sottoposto la persona offesa, la direzione dei plurimi colpi di coltello, le zone corporee avute di mira (volto e reni), il taglio del cuscino, la dinamica dei fatti, le ferite della persona offesa riscontrate dal referto medico, l’ostacolo all’azione derivato solo dall’intervento attivo di un terzo, e quindi indipendentemente dalla volonta’ dell’appellante;
– quanto alla richiesta di assoluzione in ordine al reato di maltrattamenti, le dichiarazioni della persona offesa erano state riscontrate da quelle della sorella, che aveva confermato che l’appellante spesso si ubriacava uscendo la sera e che la sorella spesso aveva lividi e graffi procurati dallo stesso imputato;
– quanto alle circostanze del reato di tentato omicidio, andava confermata l’aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2, pur in mancanza di una equiparazione formale tra il coniuge e il convivente more uxorio, in conformita’ alla evoluzione giurisprudenziale, dottrinale e del costume sociale; non poteva riconoscersi l’attenuante della provocazione in difetto di adeguatezza, e quindi di causalita’, tra l’azione della persona offesa che aveva rimproverato l’imputato perche’ tornato a casa tardi, e l’offesa, e doveva, anzi, confermarsi l’aggravante dei futili motivi per essere stata la determinazione delittuosa causata da uno stimolo esterno cosi’ lieve, banale e sproporzionato da apparire del tutto insufficiente a provocare l’azione delittuosa;
– quanto al giudizio di bilanciamento tra le ritenute circostanze, il diniego del giudizio di prevalenza era stato correttamente correlato alla gravita’ del fatto e alle sue modalita’ di gravita’ e pericolosita’ crescente, mentre la giovane eta’, la incensuratezza e il comportamento processuale dell’imputato erano stati gia’ apprezzati al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
– quanto alla pena, la gravita’ del fatto e la pericolosita’ dell’imputato erano state ritenute fondatamente ostative alla determinazione della pena nel minimo edittale in coerenza con i parametri di cui all’articolo 133 c.p., e alla funzione attribuita alla pena dall’articolo 27 Cost., e la stessa gravita’ del reato era giustificativa dell’aumento di pena a titolo di continuazione nella misura considerata.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto personale, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui e’ stata confermata la sua condanna per il reato di tentato omicidio aggravato, sulla base di sette motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, con riguardo alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, per non essere le conclusioni plausibili conseguenze delle premesse e per essere invece ingiustificate o radicate su considerazioni opinabili e soprattutto prive degli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono avere indotto a disattendere le doglianze difensive.
Secondo il ricorrente, che si sofferma sul vizio della motivazione, gli eventi occorsi s’inquadrano nell’ambito di un contesto familiare giovane, provato dalla crisi economica e dalle difficolta’ della sopravvivenza quotidiana, connotato dopo la nascita della figlia dalla decisione, sua e della persona offesa, di andare a vivere da soli, dalla sua disoccupazione e dalla crisi depressiva che lo ha portato al consumo abituale di alcool.
La situazione e’ degenerata la mattina del (OMISSIS), quando, rientrato a casa del tutto ubriaco, la persona offesa lo ha affrontato, si e’ lamentata e gli ha sottratto il suo cellulare, ed egli, sentendosi provocato, adirato e fuori controllo, ha iniziato a picchiarla senza avere mai pensato di ucciderla, ne’ avere agito intenzionalmente a tale fine, ne’ avere compiuto gesti tali da provocarne la morte, mentre la ricostruzione della vicenda fatta dalla persona offesa, la cui attendibilita’ non e’ messa in dubbio, desta perplessita’ poiche’ gia’ l’aver stretto il collo con il braccio e’ un gesto che dimostra che se egli avesse voluto uccidere avrebbe potuto farlo gia’ alla prima azione.
Dai dati certi e’, invece, emersa solo una volonta’ punitiva, attestata dall’avere inferto i colpi e poi anche i fendenti solo agli arti, mentre le condizioni di fatto gli avrebbero permesso di arrecare alla donna la morte o quantomeno lesioni piu’ gravi se il suo intento fosse stato omicidiario, e lo stesso cuscino ha riportato un taglio solo mezzano e non in affondo, oltre a non essere emerso quale sia stata la esatta collocazione dello stesso cuscino, il momento del suo squarcio e la sua correlazione con la riferita direzione del colpo verso il rene.
Ne’ e’ risultata alcuna sua reazione verso la persona intervenuta a dimostrazione dell’assenza del suo scopo omicidiario, ulteriormente evidenziata dall’essere rimasto presso l’abitazione dove e’ stato trovato alcune ore dopo dagli agenti.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2.
Secondo il ricorrente, non ricorrono i presupposti di detta aggravante che richiede un rapporto di coniugio, fondato sul vincolo matrimoniale, e non di mera convivenza.
4.3. Con il terzo motivo e’ denunciata inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo alla richiesta di concessione dell’attenuante della provocazione, che deve trovare applicazione se il soggetto abbia agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui.
Secondo il ricorrente, che richiama i principi di diritto che attengono alla configurabilita’ della indicata attenuante, egli, continuamente ripreso dalla compagna e sentitosi violato nella sua sfera intima quando la stessa gli ha sottratto il cellulare rimproverandolo per il rientro in ora tarda, ha reagito violentemente per uno stato d’ira ingravescente.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo alla non disposta esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 1, in relazione al contesto familiare in cui si e’ svolta l’azione e alla sua condizione psicofisica, oltre alla sua incompatibilita’ con la chiesta attenuante della provocazione.
4.5. Il quinto motivo attiene alla denunciata inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo al disposto aumento della pena per continuazione, che non e’ stato motivato ed e’ stato applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato.
4.6. Il sesto motivo riguarda la denuncia di inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla eccessiva dosimetria della pena, che la Corte ha determinato motivando il discostamento dal minimo edittale sulla base della natura, dei mezzi e delle modalita’ dell’azione, e ritenendo non valutabili la giovane eta’, la incensuratezza e il comportamento processuale, perche’ gia’ considerati per la concessione delle attenuanti generiche, mentre tale valutazione non era preclusa.
4.7. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente si duole della incorsa inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che, invece, doveva essere riconosciuto attraverso una valutazione globale dei fatti e della personalita’ del presunto reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.
2. Le doglianze sviluppate con il primo motivo attengono, nel contesto della dedotta nullita’ della sentenza per vizio di motivazione, alla contestata qualificazione del reato, ascritto al capo a), in termini di tentato omicidio, invece che di lesioni personali
.1. Si rileva in diritto che, per aversi il reato tentato, l’articolo 56 c.p., richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato. E’, quindi, elemento strutturale oggettivo del tentativo, insieme alla direzione non equivoca degli atti, l’idoneita’ degli stessi, dovendosi intendere per tali quelli dotati di una effettiva e concreta potenzialita’ lesiva per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, alla luce di una valutazione prognostica compiuta ex post (e quindi postuma), con riferimento alla situazione cosi’ come presentatasi al colpevole al momento dell’azione in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare, che non puo’ essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (tra le altre, Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000, Stabile, Rv. 215511; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio Cateno, Rv. 256991), e, quindi, tenendosi conto con giudizio ex ante, nella prospettiva del bene protetto, delle circostanze in cui ha operato l’agente e delle modalita’ dell’azione (tra le altre, Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, P., Rv. 240736; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305).
2.1.1. Questa Corte ha anche ripetutamente affermato che, al fine della qualificazione del fatto quale lesione personale o quale tentato omicidio, si deve avere riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e alla diversa potenzialita’ dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nel secondo vi e’ un quid pluris che tende ed e’ idoneo a causare un evento piu’ grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volonta’ dell’agente (tra le altre, Sez. 1, n. 35174 del 23/06/2009, M., Rv. 245204; Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, Rv. 248550).
2.1.2. Con riferimento particolare all’elemento psicologico del dolo, riguardo al reato di tentato omicidio, e’ costante l’orientamento alla cui stregua la figura di reato prevista dall’articolo 56 c.p., che ha come suo presupposto il compimento di atti finalizzati (“diretti in modo non equivoco”) alla commissione di un delitto, non ricomprende quelle condotte rispetto alle quali un evento delittuoso si prospetta come accadimento possibile o probabile non preso in diretta considerazione dall’agente, che accetta il rischio del suo verificarsi (c.d. dolo eventuale) (tra le altre, Sez. 1, n. 25114 del 31/03/2010, Vismara, Rv. 247707; Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, R., Rv. 252565), ricomprendendo invece gli atti rispetto ai quali l’evento specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si pone come inequivoco epilogo della direzione della condotta, accettato dall’agente che prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (c.d. dolo diretto alternativo), o specificamente voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale o perseguito come scopo finale (c.d. dolo diretto intenzionale) (tra le altre, Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804; Sez. 1, n. 10431 del 30/10/1997, Angelini, Rv. 208932; Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022; Sez. 1, n. 12594 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275; Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D’Alessandro, Rv. 243487).
La prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, deve essere, in particolare, desunta attraverso un procedimento inferenziale, analogo a quello utilizzabile nel procedimento indiziario, da fatti esterni o certi, aventi un sicuro valore sintomatico, e in particolare da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialita’ offensiva, siano i piu’ idonei a esprimere il fine perseguito dall’agente secondo quod plerumque accidit, quali esemplificativamente il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi (tra le altre, Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, citata; Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, citata; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Milettaro, Rv. 251014; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208).
2.2. La Corte di merito, in coerenza con tali condivisi principi, ha dato esaustivo conto delle ragioni giustificative della conferma delle valutazioni svolte dal primo Giudice, che aveva gia’ posto in debito risalto i dati probatori acquisiti (sintetizzati sub 2 e relativi sottoparagrafi del “ritenuto in fatto”) e ritenuto dimostrata l’imputazione ascritta al capo a).
Facendo richiami non incongrui ai dati fattuali esaminati, tratti dalla svolta ricostruzione della vicenda e dalla ripercorsa analisi delle modalita’ della condotta, in particolare la Corte di appello, con ragionevole apprezzamento ex ante, ha ritenuto dimostrativa della sussistenza del tentato omicidio e della responsabilita’ dell’imputato, si’ come sintetizzato sub 3 del “ritenuto in fatto”, la natura del mezzo usato, consistito in un coltello da cucina, apprezzato per le sue temibili caratteristiche e potenzialita’ lesive, attestate, oltre che dalle riscontrate tracce ematiche rimaste anche dopo la sua ripulitura, dal “taglio di ragguardevoli dimensioni” rilevato, insieme a tracce di sangue, sul cuscino sequestrato, con il quale la persona offesa aveva dichiarato di essersi difesa.
La Corte, valorizzando la dinamica del fatto e il crescendo di violenza che l’ha connotata, ha anche rimarcato che il compendio istruttorio, tratto dalle risultanze del sequestro, dai referti medici/ospedalieri e dagli apporti dichiarativi, confermava la sussistenza, sul piano soggettivo, dell’animus necandi, ragionevolmente ritenuto esteriorizzato e rappresentato dalla gia’ indicata potenzialita’ offensiva dell’arma, dalla distanza ravvicinata della inflizione dei plurimi colpi di coltello, dalla direzione degli stessi dall’alto verso il basso e perpendicolarmente in direzione del volto e dei reni.
Ne’ la Corte ha prescisso dal rilevare che non deponeva per l’assenza della volonta’ omicida la circostanza che un intervento imprevedibile di un terzo avesse impedito l’evento letale, ragionevolmente inferendo dallo stesso, oltre che dalla frapposizione del gia’ detto cuscino, e non dalla volonta’ dell’imputato, la mancata consumazione della condotta delittuosa.
2.3. In questo contesto, esente da vizi logici e giuridici, non possono trovare accoglimento le censure difensive.
Il ricorrente, invero, adottando una tecnica espositiva consistita in ampi richiami al corrispondente motivo di appello e nella incidentale rappresentazione della omessa confutazione delle svolte doglianze, dopo una premessa volta a rappresentare in termini generali il vizio di motivazione deducibile come censura di legittimita’ e il limite del sindacato di questa Corte, ha riproposto argomenti difensivi gia’ oggetto di congruente, e ignorata, disamina, reclamando nella sostanza una rivisitazione degli elementi probatori disponibili, non consentita ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
3. Deve essere, invece, accolto il secondo motivo del ricorso, che riguarda, sotto il profilo della incorsa violazione di legge, la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 577 c.p.p., comma 2, che la Corte di appello ha considerato correttamente contestata nella imputazione e ritenuta in sentenza per la sua applicabilita’ anche in un contesto, quale quello in oggetto, in cui intercorra tra l’imputato e la persona offesa un rapporto di convivenza more uxorio.
3.1. Si rileva in diritto che secondo l’indicata norma, che riguarda “altre circostante aggravanti” pertinenti al delitto di omicidio, e, per l’effetto, anche al tentato omicidio, “la pena e’ della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e’ commesso contro il coniuge (…)”.
3.1.1. Questa Corte, che ha affermato con risalente decisione che l’aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualita’ di coniuge per la quantita’ dei doveri che comporta (Sez. 1, n. 1622 del 20/10/1971, dep. 1972, Baracco, Rv. 120536), ha successivamente rimarcato la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 577 c.p., comma 2, nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparita’ di trattamento rispetto all’ex-coniuge e al convivente more uxorio, ritenendo non irrazionale il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilita’ e riconoscibilita’ del vincolo coniugale (Sez. 1, n. 6037 del 22/02/1988, Ranco, Rv. 178415).
Anche la Corte costituzionale, sebbene in relazione a una causa di non punibilita’ (ex articolo 649 c.p.), ha del pari evidenziato che non e’ irragionevole o arbitrario che “il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell’articolo 29 della Costituzione, e per la convivenza more uxorio, venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione della ‘istituzione familiare, basata sulla stabilita’ dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente” (senta n. 352 del 2000 Corte cost.).
3.1.2. In coerenza con tale linea interpretativa si e’ anche esclusa la sussistenza di alcuna incompatibilita’ tra la circostanza aggravante generale prevista dall’articolo 61 c.p., n. 11, e quella specifica del rapporto di coniugio di cui all’articolo 577 dello stesso codice, dati il diverso fondamento oggettivo e la diversa ratio che caratterizzano le due fattispecie circostanziali, osservandosi che, mentre l’aggravante prevista dall’articolo 61 c.p., n. 11, ha natura oggettiva e consiste in una relazione di fatto tra l’imputato e la parte offesa che agevola la commissione del delitto, il rapporto di coniugio e’ una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dal comma secondo dell’articolo 577 c.p., al di fuori della ulteriore circostanza della eventuale coabitazione (Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, Iarossi, Rv. 184023).
Con ulteriore intervento, riferito alla competenza del giudice di pace per il reato di lesioni personali (articolo 582 c.p., comma 2), ritenuto o meno aggravato ai sensi dell’articolo 577 c.p., comma 2, in esso richiamato, si e’ ribadito che tale circostanza non puo’, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia convivente more uxorio (Sez. 5, n. 8121 del 14/02/2007, Asquino, Rv. 236525), e sotto concorrente profilo si e’, in seguito, ritenuta sussistente l’indicata aggravante quando la condotta omicidiaria sia commessa “contro il coniuge non di nazionalita’ italiana, nella ipotesi in cui questi sia unito in matrimonio con l’imputato, anch’egli di nazionalita’ straniera, in forza di vincolo contratto all’estero e nel rispetto di discipline matrimoniali diverse da quelle italiane” (Sez. 1, n. 29709 del 03/07/2012, Nouni, in motivazione).
3.1.3. In senso conforme, confermandosi precedente arresto (Sez. 1, n. 53 del 09/01/1985, AA, Rv. 168181), si e’ anche puntualizzato che, ai fini della aggravante del rapporto di coniugio, prevista dall’articolo 577, comma secondo, cod. pen., e’ irrilevante l’intervenuta separazione legale tra i coniugi, in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio (Sez. 1, n. 42462 del 19/12/2006, Stasi, Rv. 235339; Sez. 1, n. 7198 del 01/02/2011, Mandolini, Rv. 249230).
3.2. Sulla base di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, non appare condivisibile l’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, che, al di fuori di un pertinente riferimento normativo e richiamando l’evoluzione della interpretazione giurisprudenziale e dottrinale e del costume sociale, finisce con l’estendere, in forza di una non consentita applicazione analogica, il contenuto di una norma di diritto penale sostanziale, come tale, di stretta interpretazione.
3.3. Alla esclusione della indicata aggravante, illegittimamente ritenuta sulla base delle svolte considerazione, deve provvedersi in questa sede, annullandosi in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata.
4. Del tutto destituita di fondamento e’ la censura che attiene al contestato diniego dell’attenuante della provocazione, sviluppata con il terzo motivo.
4.1. Tale diniego e’ stato, infatti, correttamente e ragionevolmente basato dai Giudici di merito, richiamati i principi di diritto ripetutamente affermati in questa sede di legittimita’, sulla carenza di adeguatezza della commessa azione delittuosa al fatto dell’offeso, intesa come parametro utile alla valutazione dello stato d’animo e dell’elemento psicologico del reo, e tradotta in fatto apprezzando, da un lato, i rimproveri della persona offesa all’imputato, tornato a casa tardi, e, dall’altro lato, la condotta di quest’ultimo, esplicatasi in un crescendo di atti violenti, offensivi e pericolosi in danno della prima, trascesi nel ricorso all’utilizzo del coltello.
4.2. Le osservazioni che il ricorrente oppone a detta valutazione, mentre ripropongono rilievi afferenti a ritenuta inosservanza ovvero erronea applicazione di legge, gia’ dedotti con l’appello e ritenuti soccombenti rispetto all’analisi svolta in diritto con la sentenza impugnata, corrispondono a ulteriori valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimita’, nella prospettata e richiesta diversa lettura del materiale probatorio del processo.
5. Il quarto motivo, riguardante la ritenuta configurabilita’ dell’aggravante dei futili motivi, e’ aspecifico nel suo riferimento al contesto familiare e alla condizione psicofisica dell’imputato, astraendo da ogni necessario confronto con le ragioni della decisione, coerentemente riferite all’assoluta insufficienza dei rimproveri della persona offesa a porsi come causa, piuttosto che come pretesto, del comportamento delittuoso tenuto dall’imputato.
6. In conseguenza dell’indicato annullamento della sentenza limitatamente alla esclusa sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2, si deve procedere alla rideterminazione della pena nella competente sede del merito, rimanendo per l’effetto assorbite, ma non precluse, le censure pertinenti al trattamento sanzionatorio, e segnatamente, quelle relative alla dosimetria della pena, all’aumento per la continuazione e al giudizio di comparazione tra le circostanze.
Pertanto, va disposto il rinvio – all’indicato fine – ad altra sezione della Corte di appello di Roma, con rigetto del ricorso per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2, che elimina;
annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma in relazione alla determinazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso
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