Ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta dotata di efficacia retroattiva. Il ricorso, però, incontra il limite del giudicato a meno che la sentenza si componga di più parti connesse fra loro in modo che l’accoglimento dell’impugnazione della parte principale determini anche la caducazione del resto
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
sentenza 27 ottobre 2016, n. 21691
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez.
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente di Sez.
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez.
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5937/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata e difesa come sopra;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 7139/2009 depositata il 10/06/2010 e la definitiva n. 8586/2010 depositata il 28/02/2011, entrambe della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Roma. Espose aver lavorato alle dipendenze della societa’ convenuta, nell’arco di tempo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), con una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a volte con la qualifica di programmista regista, altre con quella di assistente ai programmi. Sostenne che tutti i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione della L. n. 230 del 1962, articolo 1 e chiese che venisse accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a decorrere dal primo contratto ((OMISSIS)), con relativa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno subito nel periodo pregresso; chiese inoltre che venisse accertato il suo diritto al trattamento economico e normativo di programmista regista di 3 livello dal (OMISSIS) e di 2 livello dal (OMISSIS). La (OMISSIS) si costitui’ eccependo la piena legittimita’ di ciascun contratto e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Tribunale dichiaro’ la nullita’ dei contratti stipulati dal (OMISSIS) in poi e la prosecuzione del rapporto dal (OMISSIS) con le mansioni di programmista regista; condanno’ la (OMISSIS) al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso. Tanto la convenuta che la ricorrente proposero appello.
3. La Corte d’appello di Roma, con una prima sentenza non definitiva, pubblicata il 16 giugno 2010, ha rigettato l’appello della (OMISSIS), mentre ha accolto in parte l’appello incidentale della lavoratrice dichiarando la nullita’ anche dei contratti stipulati dal (OMISSIS) in poi. Con una seconda sentenza, definitiva, in accoglimento del relativo motivo di appello incidentale, respinti gli ulteriori motivi, ha dichiarato il diritto della (OMISSIS) al trattamento economico e normativo di programmista regista di III livello dal (OMISSIS) e di 2 livello dal (OMISSIS), condannando la societa’ alla corresponsione delle relative differenze retributive da liquidarsi in altro giudizio.
4. La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro entrambe le sentenze. La ricorrente si e’ difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato costituito da un unico motivo. La (OMISSIS) ha depositato controricorso nei confronti del ricorso incidentale ed entrambe la parti hanno depositato memorie per l’udienza dinanzi alla sezione lavoro.
5. Con ordinanza interlocutoria pubblicata il 27 luglio 2015 la sezione lavoro, ritenuto che la richiesta di applicazione da parte della (OMISSIS) della norma dettata dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, emanata dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso per cassazione, desse luogo ad una problematica sulla quale nella giurisprudenza di Cassazione si registra un duplice contrasto di orientamenti, ha rimesso la controversia al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite. Il primo presidente ha disposto l’assegnazione alle sezioni unite. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
6. Con il quinto motivo, la (OMISSIS) chiede l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, commi 5 – 7, che ha modificato la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo.
7. Tale norma e’ entrata in vigore il 24 novembre 2010, quindi dopo la sentenza di appello che ha deciso sul risarcimento del danno e prima della richiesta di notifica del ricorso per cassazione.
8. Il principio guida in materia di efficacia della legge nel tempo e’ fissato dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, per il quale “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Il principio ammette deroghe. Nel caso specifico, la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 7, prevede che “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. La seconda parte del comma aggiunge: “con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 c.p.c.”.
9. La Corte di cassazione ha affermato che, in linea generale, tale norma vale anche per i giudizi di legittimita’ a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilita’ del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409) e persino quelli in cui la Cassazione si e’ pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest’ultimo non ha ancora definito il giudizio (Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995). L’interpretazione e’ stata pienamente condivisa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2011, emessa a seguito di una ordinanza di rimessione della Corte di cassazione basata sul presupposto dell’applicabilita’ della norma sopravvenuta al giudizio di legittimita’. Al contrario, per completezza, va ricordato che la retroattivita’ e’ stata esclusa con riferimento alle successive modifiche dell’articolo 32 introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015, che, in mancanza di un’analoga espressa deroga al principio generale, si applicano solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del provvedimento legislativo (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21069).
10. L’affermazione dell’applicabilita’ della normativa dettata dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32 anche ai giudizi pendenti in cassazione non risolve pero’ tutti i problemi. Come ha rilevato l’ordinanza interlocutoria della sezione lavoro, sul tema si e’ determinato un duplice contrasto di orientamenti.
11. Il primo concerne il seguente dilemma. Secondo un orientamento e’ possibile richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l’applicazione della nuova disciplina retroattiva. Secondo altro orientamento cio’ non sarebbe possibile in quanto la proposizione del ricorso per cassazione non e’ ammissibile per ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 360 c.p.c., che presuppongono necessariamente la denunzia di un vizio della sentenza di merito, vizio che non puo’ consistere nella violazione di una legge che al momento della sentenza non era stata ancora emanata.
12. Il problema solo apparentemente attiene al tema della tipicita’ dei motivi di ricorso per cassazione. E’ fuori discussione che il ricorso per cassazione sia a critica vincolata e che i motivi indicati dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 – 5, siano tassativi.
13. In realta’, la questione e’ tutta interna al concetto di violazione di norme di diritto e si risolve nel problema di stabilire se la violazione di norme di diritto, cui fa riferimento il n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., concerna solo quelle vigenti al momento della decisione impugnata o invece anche norme emanate in seguito ma dotate dal legislatore di efficacia retroattiva.
14. Sul punto si sono contrapposte tesi che privilegiano la dimensione soggettiva del giudizio a tesi che privilegiano la dimensione oggettiva. Per le prime non puo’ esservi errore del giudice di merito quando la sua sentenza contrasti con una norma che non esisteva al momento della decisione. Ma il problema non e’ quello di stabilire se il giudice di merito abbia sbagliato, bensi’ di stabilire se la sentenza che egli ha emesso sia conforme o sia in contrasto con l’ordinamento giuridico. E la Corte di cassazione nello svolgere tale controllo non puo’ non tener conto di sviluppi normativi con efficacia retroattiva, che pongano quella pronuncia in contrasto con la volonta’ espressa dal Legislatore (cosi’ come non puo’ non tener conto delle conseguenze di interventi della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione Europea).
15.Autorevole dottrina, nel ricostruire i principi del diritto processuale, ritenne denunciabile (con ricorso per cassazione) anche la violazione di diritto “nuovo” cioe’ di diritto divenuto applicabile dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (in quanto naturalmente i rapporti preesistenti vi siano soggetti), rilevando che “il giudice nel momento in cui pronunciava certamente non ebbe a violare la legge; ma cio’ non ha importanza: per la cassazione non si richiede un errore imputabile al giudice, ma una sentenza attualmente e oggettivamente contraria alla legge”.
16. L’affermazione e’ pienamente condivisibile: il giudizio della Corte di cassazione non e’ sull’operato del giudice, ma ha per oggetto la conformita’ o meno all’ordinamento giuridico della decisione adottata. La violazione di legge non richiede necessariamente un errore imputabile al giudice, ma e’ un dato oggettivo che sussiste tutte le volte in cui vi e’ contrasto tra il provvedimento giurisdizionale e una norma di diritto applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio. Di conseguenza, la parte interessata e’ legittimata a proporre un ricorso per cassazione anche contro una sentenza che abbia correttamente applicato la legge all’epoca vigente, qualora sia sopravvenuta una nuova legge dotata di efficacia retroattiva.
17. Puo’ porsi in dubbio la legittimita’ costituzionale della legge retroattiva che interviene su processi in corso modificandone l’esito, ma quando, come in questo caso, il giudice delle leggi si e’ pronunciato escludendo il dubbio (Corte cost. n. 303 del 2011 cit., intervenuta, come si e’ visto, su questione sollevata dalla Corte di cassazione), la legge retroattiva costituisce il parametro del giudizio sulla violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, e puo’ essere proposto ricorso per cassazione anche solo per denunziare la violazione della legge nuova.
18.La giurisprudenza della Corte, anche con riferimento all’applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, ha fatto un passo ulteriore, affermando che la nuova legge retroattiva deve essere applicata dalla Corte nei processi in corso anche qualora sia intervenuta dopo la notifica del ricorso per cassazione e quindi senza che il ricorrente abbia potuto formulare uno specifico motivo di ricorso, in quanto anche la Corte di cassazione deve applicare il principio iura novit curia. (In linea generale, cfr. Cass., 8 maggio 2006, n. 10547, nonche’, con specifico riferimento alla normativa sul contratto a tempo determinato, ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409). Sarebbe allora poco coerente ricostruire il sistema nel senso che la nuova legge retroattiva debba essere applicata anche in presenza di ricorsi privi di motivi specifici sul punto in quanto anteriori alla sua entrata in vigore, mentre debbano essere dichiarati inammissibili ricorsi che tale violazione abbiano denunziato con uno specifico motivo.
19. Piu’ complessa e’ la soluzione del secondo punto di contrasto prospettato nell’ordinanza della sezione lavoro, attinente al rapporto tra legge retroattiva e giudicato. La riflessione concerne i limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato.
20. Cass., 17 marzo 2014, n. 6101 ha affermato che l’applicabilita’ della nuova legge retroattiva ai giudizi in corso, eventualmente anche d’ufficio, trova un limite nel giudicato interno sul capo della sentenza relativo al risarcimento del danno, che deve ritenersi formato qualora sul punto la sentenza di primo grado non sia stata oggetto di motivo di appello. Ha pertanto ritenuto inapplicabile la nuova norma dettata dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32 a causa del giudicato sul capo della domanda relativa al risarcimento del danno. In senso conforme si sono espresse Cass., 5 gennaio 2015, n. 2 e Cass., 13 gennaio 2015, n. 359.
21. Cass., 28 marzo 2012, n. 5001, al contrario, in un caso del tutto sovrapponibile, ha escluso che si sia formato il giudicato interno perche’, pur in assenza di una impugnazione in appello della statuizioni della sentenza di primo grado sulle conseguenze risarcitorie, l’eventuale accoglimento degli altri motivi di gravame, quali risultanti dalla sentenza impugnata, avrebbe comportato la caducazione anche di tali statuizioni. In senso conforme si espressa Cass., 8 gennaio 2015, n. 85.
22. E’ questo secondo l’orientamento che deve essere condiviso.
23. Prima di approfondire il tema processuale e’ opportuno ricostruire i profili lavoristici della materia.
24. Nella controversie in materia di contratti a tempo determinato, qualora il ricorso con il quale il lavoratore sostiene l’illegittimita’ della apposizione del termine sia accolto, la relativa decisione, per giurisprudenza consolidata, si articola in tre capi collegati tra loro: 1) viene dichiarata l’illegittimita’ della clausola che ha apposto il termine, 2) viene disposta la riammissione in servizio del lavoratore con efficacia immediata dall’epoca della sentenza, 3) viene definito il risarcimento del danno.
25. Su quest’ultimo punto la disciplina e’ cambiata a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, articolo 32. Prima il risarcimento del danno veniva determinato in misura pari alle retribuzioni dal momento della messa a disposizione delle energie lavorative al momento della sentenza. A seguito, invece, della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, al lavoratore, per il periodo che precede la sentenza, spetta “un’indennita’ omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8”.
26. Il problema su cui si e’ delineato il contrasto concerne situazioni che hanno avuto il seguente sviluppo processuale: in primo grado il Tribunale ha accolto il ricorso pronunciandosi su tutti e tre i capi, compreso il terzo, deciso nel senso previsto dalla disciplina precedente all’introduzione dell’articolo 32. L’appello e’ stato proposto sempre in vigenza di quel quadro normativo: l’appellante ha quindi censurato la decisione in ordine ai primi due capi della decisione, ma sul terzo capo non ha posto un problema concernente l’articolo 32 all’epoca inesistente e quindi o ha omesso qualsiasi censura o ha formulato censure di diverso contenuto, ad esempio sulla decorrenza della messa a disposizione delle energie lavorative o sull’aliunde perceptum.
27. La nuova normativa sul risarcimento del danno e’ intervenuta dopo la sentenza di appello. Come si e’ visto e’ ammissibile un motivo di ricorso basato sulla norma sopravvenuta ed addirittura possibile che la Cassazione applichi tale norma qualora al momento del ricorso essa non era ancora entrata in vigore.
28. Qui le strade si dividono, perche’ un orientamento sostiene che sul capo relativo al risarcimento del danno si e’ formato il giudicato sin dalla sentenza di primo grado qualora l’appellante non abbia formulato un motivo di appello su quel capo, mentre altro orientamento sostiene che l’appello contro il capo della decisione con il quale si nega la illegittimita’ del termine inibisce il passaggio in giudicato anche del capo, connesso, sul risarcimento.
29. Piu’ analiticamente, il primo orientamento sostiene che deve essere esaminato l’atto di appello per verificare se, pur non essendo stato formulato un motivo con il quale si chiede l’applicazione dell’articolo 32 (all’epoca non ancora emanato), tuttavia il capo relativo al risarcimento sia stato comunque impugnato per altri motivi, mantenendo cosi’ fluida anche la questione risarcimento. L’altro orientamento sostiene che tale fluidita’ si determina comunque a causa dell’impugnazione del capo relativo alla illegittimita’ del termine, perche’ l’eventuale accoglimento dei motivi volti a negare l’illegittimita’ del termine avrebbe determinato il venir meno della parte della decisione sul risarcimento del danno.
30. Questa seconda soluzione e’ preferibile, per varie ragioni.
31. Una premessa fondamentale e’ costituita dal fatto che ci si trova in presenza di capi della domanda strettamente connessi, nel senso che vi e’ un capo, principale, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri capi, da esso dipendenti. Se il capo della domanda sull’illegittimita’ del termine viene accolto si puo’ passare a discutere della riammissione in servizio e del risarcimento del danno, se quel capo viene rigettato gli altri vengono a loro volta rigettati come conseguenza logica e necessaria.
32. Il codice di procedura civile, nella parte dedicata alle impugnazioni in generale, dopo aver affermato che si intende passata in giudicato la sentenza che non e’ piu’ soggetta ad impugnazioni ed in particolare a ricorso per cassazione, considera, in alcune disposizioni, l’ipotesi di sentenze articolate in piu’ parti.
33. Lo fa nella norma sull’acquiescenza parziale, affermando che “l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata” (articolo 329, comma 2). Tale previsione pero’ presuppone che le parti della sentenza non siano collegate da un nesso per il quale l’impugnazione della parte principale se accolta comporta l’automatico e necessario venir meno di altre parti. In dottrina si sottolinea giustamente che il principio enunciato dall’articolo 329, comma 2, puo’ valere solo per i capi che siano autonomi e indipendenti dal quello impugnato. La giurisprudenza della Corte e’ nello stesso senso: cfr., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 1998, n. 10550, 2 maggio 1967, n. 810, 9 aprile 1996, n. 3271, 18 ottobre 2005, n. 20143, 30 ottobre 2007, n. 22863, sez. un., 22 novembre 1994, n. 9872.
34. Tornando al caso in esame, l’impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l’illegittimita’ del termine esprime la volonta’ di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall’illegittimita’. Il ricorrente esprime la volonta’ di non acquietarsi all’intera decisione di cui mira a scardinare la parte principale con i suoi corollari. Non vale invece l’inverso: qualora l’impugnazione sia volta solo contro uno dei corollari, deve ritenersi che vi sia acquiescenza sulla parte principale.
35. Altra norma che considera le sentenze articolate in piu’ parti e’ l’articolo 336, che si occupa degli effetti della riforma o cassazione della sentenza impugnata. Questa previsione considera specificamente il caso in cui la sentenza consti di una parte principale e di una parte dipendente, e dispone che “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
36. Quindi, il legislatore ratifica che, qualora due o piu’ parti di una sentenza siano collegate da un nesso di dipendenza, l’accoglimento dell’impugnazione mirata sulla parte principale comporta la caducazione anche della parte dipendente. E’ una norma che da’ riconoscimento giuridico ad un criterio logico: se cade la parte principale di una decisione, cadono anche le parti consequenziali, quelle parti che venendo meno il fondamento non potrebbero reggersi da sole.
37. Nel caso in esame, l’eventuale accoglimento dell’appello contro la parte della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimita’ del termine avrebbe comportato l’automatico venir meno anche della parte sul risarcimento del danno.
38.Nella prospettiva di chi propone l’impugnazione questo collegamento logico, riconosciuto e valorizzato dal legislatore, conferma che l’appello contro la parte della sentenza sull’illegittimita’ del termine esprime la volonta’ di chiedere al giudice anche la caducazione della parte dipendente della sentenza, cioe’ una chiara manifestazione di volonta’ contraria ad ogni acquiescenza alla parte principale della sentenza ed alle parti da essa dipendenti. Ma comporta anche l’effetto di mantenere fluida la questione, sino a che la decisione sull’impugnazione rimarra’ sub iudice, impedendo che si formi il giudicato sulla sentenza, tanto con riferimento alla parte principale, che alla parte dipendente.
39. Il giudicato si forma quando una sentenza non e’ piu’ impugnabile (articolo 324 c.p.c.). Se l’impugnazione di una parte della sentenza mira a determinare l’annullamento della parte principale e, conseguentemente ed ineluttabilmente, delle parti dipendenti da essa, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti dipendenti della sentenza, ed anche qualora queste parti non siano state oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione.
40. Cio’ vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, in sede di appello la Corte ha riformato il capo della decisione sulla illegittimita’ del termine spostando la declaratoria di nullita’ al primo contratto della serie, che invece il Tribunale aveva ritenuto legittimo. La modifica in appello della parte principale della decisione, puo’ comportare conseguenze sulla parte relativa al connesso risarcimento dei danni, il che accentua la condizione di dipendenza e quindi l’inidoneita’ di questa parte della decisione a passare in giudicato sino a che’ non si consolidi la pronuncia sulla parte principale.
41. Ne’ puo’ ritenersi che le parti dipendenti della sentenza, sebbene rimaste fluide e non cristallizzate nel giudicato, siano comunque divenute intangibili a causa della maturazione di preclusioni e decadenze processuali. Nel sistema non vi e’ una disposizione che imponga l’impugnazione autonoma anche delle parti della sentenza esposte alla necessaria caducazione in caso di accoglimento della parte principale, e tanto meno che la imponga a pena di decadenza. Non rileva in questo caso l’articolo 346 c.p.c., che disciplina le decadenze nel giudizio di appello, prescrivendo che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Nella situazione in esame la domanda, tanto con riferimento al capo principale che a quello dipendente, e’ stata accolta in primo grado e si e’ al di fuori del campo delle eccezioni: non si e’ in presenza di una eccezione in senso stretto formulata in primo grado dalla societa’ e non riproposta in appello, ma di una domanda, articolata in piu’ parti dipendenti l’una dall’altra, accolta dalla sentenza nei confronti della quale la convenuta soccombente ha proposto appello impugnando la parte principale della decisione con un atto il cui accoglimento comporterebbe la caducazione anche della parte dipendente.
42. Traendo le fila di queste riflessioni, la ricostruzione del sistema processuale per cui l’impugnazione della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti da essa dipendenti appare piu’ aderente al dettato normativo, che a sua volta, come si e’ detto, si basa su di un criterio difficilmente confutabile sul piano logico.
43. La diversa opzione formulata in alcune decisioni comporta, al contrario, molteplici distonie.
44.La casistica sul tema propone ricorsi per cassazione contro decisioni delle Corti d’appello, che hanno dichiarato l’illegittimita’ del termine in alcuni casi confermando la sentenza di primo grado, in altri riformando sentenze di primo grado che avevano ritenuto legittimo il termine. Appare logico valutare il ricorso per cassazione contro tali decisioni di appello identiche (quanto all’esito) con gli stessi criteri. L’orientamento per il quale, in mancanza di specifico appello, la parte dipendente della sentenza passa in giudicato, porta a soluzioni differenti per le parti in causa derivanti dalla diversa decisione del giudice di primo grado.
45.In secondo luogo, come si e’ visto, l’orientamento che afferma il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quando non vi sia stato appello sul tema del risarcimento del danno, esclude tuttavia il formarsi del giudicato qualora vi siano stati motivi appello contro quella parte ma per ragioni diverse da quelle relative alla sopravvenienza dell’articolo 32, non ancora emanato. Ragioni che, anche se del tutto inconsistenti, risultano idonee a mantenere fluida la decisione su quella parte della sentenza. Ancora una volta, si introduce nel sistema una variabile poco razionale, premiando non solo chi, casualmente, aveva proposto motivi di impugnazione della parte della sentenza sul risarcimento dei danni, ma anche chi ha ecceduto nella proposizione di motivi di impugnazione a scapito di chi ha formulato impugnazioni mirate ed essenziali, omettendo di impugnare un capo della decisione che, prima della modifica legislativa retroattiva, non vi era motivo di impugnare.
46. Uno degli effetti della scelta di ritenere che la mancata impugnazione delle parti dipendenti di una sentenza di cui si impugna la decisione principale comporti il passaggio in giudicato delle parti dipendenti, potrebbe essere quello di incentivare motivi di appello infondati, formulati solo per impedire il formarsi del giudicato, magari ipotizzando che cio’ potra’ tornare utile in caso di successive modifiche legislative, tutt’altro che infrequenti, durante i successivi sviluppi del processo, spesso tutt’altro che rapidi.
47. Come spesso e’ accaduto, soluzioni interpretative che sembrerebbero volte a deflazionare il sistema con effetti di riduzione del contenzioso (in questo specifico caso anticipando il formarsi del giudicato sulle parti dipendenti della sentenza), finiscono per determinare l’effetto opposto, incrementando in realta’ i motivi di contenzioso, incentivando la proposizione di impugnazioni non essenziali, e creando problemi interpretativi dell’atto di impugnazione, spesso notevolmente complessi, per stabilire se esso comunque sia idoneo ad agitare questioni attinenti a parti dipendenti della sentenza.
48. Tornando alla lettura del disposto legislativo costituito dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 7, per il quale “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, deve ritenersi che “pendenti” siano anche i giudizi in cui stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalita’ imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Il concetto di “pendenza” indica che una controversia sia tutt’ora “sotto giudizio” e non puo’ negarsi che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimanga sub iudice, e quindi sia pendente, anche la parte da essa dipendente della sentenza impugnata.
49. Le due questioni sottoposte dalla sezione lavoro alla sezioni unite devono essere, pertanto, definite in base ai seguenti principi di diritto:
50. “L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto puo’ concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perche’ dotate di efficacia retroattiva. In tal caso e’ ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta”.
51. “Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di piu’ parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima”.
52. L’applicazione di questi principi al caso in esame comporta l’accoglimento del motivo concernente la violazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5-7, e quindi la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito.
53. Tutti gli altri motivi di ricorso, sono invece inammissibili o infondati, come del resto ha ritenuto implicitamente la sezione lavoro, nel momento in cui ha riconosciuto la rilevanza delle questioni rimesse alle sezioni unite, che sussiste solo se, affermata l’illegittimita’ della clausola di apposizione del termine, si passa a quantificare il danno.
54. Le ragioni dell’infondatezza degli altri motivi sono cosi’ riassumibili.
55. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’articolo 1372 c.c., comma 1, per mancato accoglimento dell’eccezione di mutuo consenso sull’estinzione del rapporto.
56. L’articolo 1372 c.c., comma 1, stabilisce che il contratto puo’ essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto deve essere espresso, oppure, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere desumibile da comportamenti concludenti (Cass. 26 ottobre 2015, n. 21764, nonche’ Cass. 15264 del 2006).
57. Con riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volonta’ di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volonta’ di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti. Il relativo giudizio attiene al merito della controversia (da ultime, Cass. 1 gennaio 2016, n. 1841 e 11 febbraio 2016, n. 2732, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti).
58. Nel caso in esame la Corte d’appello ha applicato i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimita’, considerando la durata del comportamento omissivo e la consistenza e convergenza degli altri elementi prospettati dalla societa’. In applicazione di questi principi ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che non sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto. Il giudizio di merito si chiude qui.
59. Con il secondo motivo la societa’ denunzia “violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e)”. Nel corso dell’esposizione del motivo la societa’ ricorrente censura la sentenza di appello per aver applicato i principi fissati in una serie costante di decisioni di legittimita’ relative alla interpretazione della L. n. 230 del 1960, articolo 1, lettera e) nel testo modificato dalla L. n. 266 del 1977.
60. Il testo originario della norma prevedeva un’eccezione al divieto di assunzioni a tempo determinato, consentendo di apporre il termine “nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli”. Questa dizione fu sostituita dalla legge del 1977 (applicabile ratione temporis), con la seguente formula: “nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi”.
61. La giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente dato un’interpretazione puntuale del concetto di temporaneita’, che non puo’ riconoscersi a programmi presenti reiteratamente nel palinsesto, e rigorosa del concetto di specificita’, affermando che deve essere inteso non solo come unicita’ dello stesso, ancorche’ articolato in piu’ puntate, ma anche come specificita’ dell’apporto del lavoratore, delineando una connessione tra specificita’ dell’apporto e specificita’ del programma. Da tempo questa interpretazione rigorosa e’ considerata dalla Corte come giurisprudenza consolidata ai fini dell’articolo 360-bis c.p.c. (ex Cass., 6-L, 2 marzo 2012, n. 2012, la cui massima recita: “In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimita’ dell’apposizione del termine, e’ necessario che ricorrano la temporaneita’ della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi), la specificita’ del programma (che deve essere quantomeno unico, ancorche’ articolato in piu’ puntate o ripetuto nel tempo) e la connessione reciproca tra specificita’ dell’apporto del lavoratore e specificita’ del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificita’ del secondo o e’ reso necessario da quest’ultima specificita’), di modo che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell’impresa. (Principio affermato ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1)” (da ultimo, sul punto, proprio con riferimento ad un analogo contratto (OMISSIS), cfr. Cass. 1841 del 2016, cit.).
62. La Corte d’appello di Roma si e’ attenuta a questi principi ed, esaminando la lunga serie di contratti a termine tra la (OMISSIS) e la ricorrente, in qualita’ di programmista regista o assistente ai programmi, ha ritenuto non sussistente il requisito della temporaneita’ perche’ l’assunzione “ha riguardato programmi presenti stabilmente nel palinsesto della (OMISSIS) essendo stati ripetuti per anni”, nonche’ del requisito della specificita’ dell’apporto della lavoratrice nel senso indicato dalla giurisprudenza su richiamata.
63. Nel motivo di ricorso la societa’, da un lato chiede alla Corte di rivedere il suo orientamento, senza pero’ fornire nuovi elementi idonei a mutarlo, dall’altro propone una serie di questioni attinenti al merito della decisione, che quindi non possono essere prese in considerazione nel giudizio di legittimita’.
64. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per “illogica e contraddittoria motivazione” laddove la Corte d’appello ha affermato che “peraltro, anche se si dovesse ritenere la legittimita’ dei singoli contratti vi sarebbe la nullita’ per frode alla legge non potendosi dubitare che la lavoratrice abbia coperto esigenze permanenti di organico aziendale”. Questo motivo attiene ad una motivazione subordinata della sentenza che avrebbe potuto assumere rilievo solo se fosse stata accolta la censura nei confronti della motivazione principale. E’ quindi inammissibile.
65. Con il quarto motivo si denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Il punto della decisione che viene attaccato e’ quello con il quale la Corte di merito ha riconosciuto alla ricorrente il trattamento economico e normativo di programmista regista di 3 livello dal (OMISSIS) e di 2 livello dal (OMISSIS), con le relative conseguenze retributive. La sentenza anche su tale tema e’ specificamente ed adeguatamente motivata, mentre il motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ prospetta formalmente un vizio di motivazione, assumendo che la stessa sarebbe illogica e contraddittoria, ma propone censure, peraltro circoscritte ad uno solo degli elementi valutati (la pluralita’ e continuita’ delle riassunzioni, mentre la Corte ha anche valutato la qualita’ dei programmi), che attengono al merito della decisione. La motivazione e’ logicamente coerente e priva di contraddizioni. La censura esprime un dissenso su di uno (solo) degli argomenti relativi alla valutazione del merito della decisione. Il motivo e’ inammissibile.
66. Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, e rigetta tutti gli altri motivi, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese
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