Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 ottobre 2016, n. 20058

In merito all’inquadramento non basta il “nome” dato al lavoro ma vanno verificate le funzioni effettivamente svolte

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 6 ottobre 2016, n. 20058

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27555-2011 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 669/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/07/2011 R.G.N. 2317/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine accoglimento del primo motivo e assorbimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 luglio 2011, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, fermo il pronunciato difetto di giurisdizione rispetto ai fatti anteriori all'(OMISSIS), accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Catanzaro, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata dell’attivita’ svolta per conto e nell’interesse dell’Ente dall'(OMISSIS) quale addetto stampa e redattore e dal (OMISSIS) quale addetto stampa e direttore responsabile della rivista (OMISSIS) e la condanna al pagamento di quanto spettante,”,gli a titolo di differenze retributive, indennita’ per ferie non godute, indennita’ di mancato preavviso e TFR, condannando l’Ente, in base all’accertamento della natura subordinata del rapporto, al pagamento delle voci relative alle differenze retributive, dell’indennita’ per ferie non godute e TFR.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, esclusa ogni prescrizione in ragione dell’assenza di stabilita’ del rapporto formalizzato tra le parti, la natura subordinata del rapporto intercorso e dovute le differenze retributive esposte nel conteggio prodotto quanto alle differenze retributive rispetto alla qualifica rispettivamente di redattore e direttore responsabile di una pubblicazione periodica, all’indennita’ per ferie non godute e al TFR con esclusione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso assunta come non dovuta in caso di apposizione illegittima del termine non impugnata agli effetti della prosecuzione del rapporto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ente, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare le violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale in una con il vizio di motivazione, l’Ente ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneita’ del giudizio classificatorio del ruolo e delle mansioni del lavoratore che assume essere apoditticamente fondato sul nomen iuris attribuito dalle parti in sede negoziale e non verificato alla stregua della declaratoria contrattuale cui e’ rimessa l’individuazione dei contenuti professionali della mansione.
Con il secondo motivo l’Ente ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di valutazione degli atti acquisiti al giudizio ed il vizio di motivazione in relazione alla pronunzia relativa alla liquidazione del quantum della domanda, anche al di la’ della sopravvalutazione del ruolo funzionale attribuito al lavoratore, rilevando l’apoditticita’ dell’affermazione per cui il riconoscimento della qualifica di direttore darebbe luogo, agli effetti economici, ad un saldo positivo corrispondente a quello evidenziato nel conteggio prodotto dal lavoratore, affermazione che, tuttavia, non trova riscontro in specifiche pattuizioni intervenute tra le parti e si rivela in contrasto con il disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45, che osta al riconoscimento in favore del personale di trattamenti difformi da quelli previsti dai contratti collettivi.
Il primo motivo risulta fondato.
In effetti, la pronunzia resa dalla Corte territoriale, nel momento in cui Ancora il riconoscimento in favore del dipendente della qualifica di direttore di testata giornalistica al dato formale dell’intesa intervenuta tra le parti per l’affidamento di un incarico cosi’ denominato, prescindendo del tutto dall’analisi della corrispondenza al nomen iuris ivi attribuito dalle parti dei contenuti professionali che connotano le mansioni effettivamente svolte, risulta discostarsi dal consolidato insegnamento di questa Corte (basti qui citare ex plurimis le pronunzie, richiamate nel ricorso de quo Cass. 27.9.2010, n. 20272 e Cass. 31.12.2009, n. 28284), per cui l’iter valutativo su cui deve basarsi il giudizio di accertamento dell’inquadramento spettante al lavoratore deve articolarsi su un ragionamento che muove da una premessa minore data dalle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore da rapportare ad una premessa maggiore data dai contenuti professionali che connotano la declaratoria del livello di inquadramento rivendicato quale definita dal contratto collettivo applicabile per derivarne in via induttiva la conclusione in ordine alla sussumibilita’ della prima nella seconda.
Il primo motivo va dunque accolto, restando assorbito il secondo e conseguendone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che provvedera’ in conformita’, disponendo altresi’ per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

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