Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2016, n. 19180

Il giudice anche se esclude il mobbing è tenuto a valutare se le alcuni dei comportamenti denunciati non possano essere considerati di per sé vessatori e mortificanti e dunque utili a far scattare la responsabilità del datore

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 28 settembre 2016, n. 19180

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2457-2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8752/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2012, R.G. N. 8765/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA S PENA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma notificato in data 29.1.2003 (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) spa, addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, agiva nei confronti del datore di lavoro lamentando di essere stato oggetto di condotte mobbizzanti da parte di un dirigente della Banca, architetto (OMISSIS), responsabile del servizio, dal (OMISSIS), epoca delle dimissioni dell’ (OMISSIS), concretizzatesi nella sottrazione delle mansioni, nella privazione degli strumenti di lavoro, nella eliminazione dalla lista dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nel mancato avanzamento in carriera, nella sottoposizione a soprusi e derisioni. Chiedeva accertarsi la responsabilita’ della Banca ai sensi degli articoli 2043 e 2087 c.c. e condannarsi l’istituto al risarcimento dei danni, in misura di Euro 500mila oltre accessori.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 23.11.2006/15.3.2007 (Nr. 4982/07), accoglieva parzialmente la domanda.

Proponeva appello il (OMISSIS), contestando il mancato riconoscimento di alcune voci di danno e la quantificazione della voci di danno (danno biologico, all’immagine ed alla reputazione professionale) riconosciute.

La banca (OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) spa, proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto integrale della domanda.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 novembre 2011- 17 gennaio 2012 (nr. 8752/2011), rigettava l’appello principale ed, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, riduceva la condanna della Banca ad Euro 7.162 oltre accessori.

La Corte territoriale preliminarmente riteneva non provata la esistenza del mobbing, per la mancata acquisizione della prova sia della molteplicita’ dei comportamenti di carattere persecutorio sia dell’intento persecutorio.

Quanto alla privazione delle mansioni, riteneva accertata (con la escussione dei testi, tra i quali particolarmente attendibile il teste (OMISSIS)) la esistenza di un periodo di stasi lavorativa dell’intero ufficio (OMISSIS), in concomitanza con la fusione della (OMISSIS) nella (OMISSIS), durante il quale il (OMISSIS) si era occupato solo della formazione e non anche degli impianti di sicurezza per il rumore.

Erano invece sforniti di prova la lamentata cancellazione dall’elenco dei docenti (elenco del quale i testi avevano escluso l’esistenza), l’arresto di carriera (in quanto nel periodo della fusione nessuno degli addetti allo stesso ufficio aveva avuto avanzamenti in carriera), la sottrazione degli strumenti di lavoro (che erano in dotazione all’ufficio e non alla persona del (OMISSIS)).

Doveva ritenersi integrato, dunque, unicamente il demansionamento per privazione delle mansioni, giacche’ la realizzazione della fusione non escludeva la integrazione della fattispecie di cui all’articolo 2103 c.c..

Da cio’ derivava la condanna della banca a risarcire il danno biologico, in misura dell’8% di invalidita’ permanente, come dalla ctu svolta nel primo grado.

Non poteva essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta in appello; del pari era nuova la eccezione del difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla banca soltanto con l’appello incidentale.

L’appello incidentale andava accolto in ordine alle altre voci di danno liquidate nella sentenza impugnata, per carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio; le affermazioni contenute in ricorso in ordine al verificarsi di danni diversi da quello biologico erano assolutamente generiche ed il danno veniva fatto coincidere con l’inadempimento.

Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS), articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) spa, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 32 Cost. e articolo 41 Cost., comma 2, dell’articolo 2087 c.c. e della L. n. 300 del 1970 nonche’ – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente – richiamate diverse pronunzie questa Corte non solo in tema di mobbing ma anche di discriminazione sul luogo di lavoro – assume che la Corte territoriale si sarebbe discostata dai principi in esse espressi, basando la sua decisione sulla ritenuta insussistenza di un intento persecutorio unificante le condotte denunziate ed omettendo di valutare se alcuni dei comportamenti, pur non accomunati dal fine persecutorio, potessero essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali ascrivibili a responsabilita’ del datore di lavoro.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’.

Il giudizio in Cassazione ha carattere chiuso, in quanto ancorato alla valutazione di specifiche statuizioni della sentenza alla luce di specifici motivi di impugnazione.

Il motivo neppure individua la statuizioni della sentenza rispetto alle quali si ravviserebbe il vizio censurato.

In particolare, quanto alla lamentata violazione di norme di diritto, le stesse massime di legittimita’ riportate in ricorso affermano il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’intento persecutorio – unificante i comportamenti lesivi – costituisce elemento costitutivo della fattispecie di mobbing (cfr. Cass. nn. 5230 del 2016; 17698 del 2014 e 18836 del 2013); a tale principio la Corte di merito si e’ conformata sicche’ sotto questo profilo il motivo di ricorso non e’ conferente al decisum.

Neppure si ravvisa la utilita’ del richiamo al principio di diritto (per cui si veda Cass. n. 18927 del 2012) secondo cui, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrita’ psico-fisica in conseguenza di una pluralita’ di comportamenti di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito – pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio unificante le condotte (e quindi della configurabilita’ di una condotta di mobbing) – e’ tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati di per se’ vessatori e mortificanti e come tali causa di responsabilita’ del datore di lavoro.

Il giudice del merito si e’ attenuto anche – a tale principio ed ha ravvisato la responsabilita’ del datore di lavoro per demansionamento pure nella ritenuta assenza del mobbing; le richieste risarcitorie sono state rigettate non sotto il profilo della assenza di inadempimento ma per la ritenuta carenza di allegazione del danno -conseguenza patito dal lavoratore.

Quanto al vizio della motivazione, il ricorrente non indica il fatto decisivo ed oggetto di contraddittorio nelle fasi di merito rispetto al quale la motivazione sarebbe omessa insufficiente e contraddittoria, come richiesto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente ratione temporis.

La norma processuale, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” relativamente ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (il testo previgente riferiva, invece, il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”).

I “fatti” in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i “fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall’articolo 2697 c.c. ovvero i “fatti secondari”: in ogni caso il termine “fatto” non puo’ considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilita’ delle censure irritualmente formulate al riguardo (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15>% ed accessori di legge.

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