Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 settembre 2016, n. 17961

Illegittimo il licenziamento del dipendente che – assente per infortunio dal lavoro – aiuti il marito presso uno stand della Fiera  con dimostrazione di un prodotto a un giornalista

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 settembre 2016, n. 17961

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17982/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 33/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata 11 06/02/2012 R.G.N. 626/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 33 del 25 gennaio – 6 febbraio 2012, non notificata, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva per quanto di ragione il gravarne proposto, con ricorso dell’8 ottobre 2010, da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Cagliari in data 23 febbraio 2010 (che aveva respinto la domanda dell’attrice), sicche’ in riforma di questa pronuncia, annullava il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 30 aprile 2007 e condannava, quindi, l’appellata S.p.A. (OMISSIS) all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonche’ al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso sino all’effettiva reintegrazione con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Disponeva, inoltre, con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine all’ulteriore risarcimento del danno lamentato dalla (OMISSIS).

Al riguardo – osservava la Corte territoriale – il giudice di primo grado aveva motivato che l’appellante durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio aveva effettuato presso uno stand della Fiera di Roma la dimostrazione di un prodotto ad un giornalista, attivita’ questa che appariva integrare una prestazione lavorativa perche’ era munita di cartellino di riconoscimento, mentre stava sostituendo il marito assente, come da ripresa video prodotta in giudizio; che tale attivita’ peraltro era stata svolta a (OMISSIS) a seguito di viaggio, che, per quanto di breve durata, comportava l’impegno fisico superiore a quello di una normale giornata di lavoro impiegatizio; che la condotta della ricorrente era specificamente grave, in quanto non si era fatta scrupolo di farsi riprendere dal giornalista con conseguente obiettivo discredito dell’azienda; cio’ che rendeva legittimo il licenziamento per la grave colpa richieste dalla legge ai fini della risoluzione del rapporto della lavoratrice in stato di gravidanza. L’appellante aveva censurato tale decisione per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Il gravame interposto veniva, quindi, ritenuto fondato. Infatti, secondo la Corte distrettuale, la ripresa video mostrava che l’appellante aveva al collo il proprio telefono cellulare, scambiato invece dal giudice di primo grado per il cartellino di riconoscimento degli espositori; che non stava sostituendo il marito assente, il quale invece era presente all’interno dello stand, impegnato a dimostrare al giornalista intervistatore le modalita’ di funzionamento del prodotto esposto. Ella si era limitata a rispondere con frasi di complessive sei parole ad alcune domande sul prodotto, rivoltole dal giornalista; cosa che non comportava svolgimento dell’attivita’ lavorativa, posta a fondamento del licenziamento, ma confermava la giustificazione della ricorrente, ossia l’essersi recata a (OMISSIS) quando non era ancora in stato di maternita’ a rischio, non per lavorare insieme al marito nell’esposizione fieristica, ma per trascorrere in sua compagnia un fine settimana, senza svolgere durante tale permanenza alcuna attivita’ di lavoro. Volendo estendere l’addebito, peraltro non oggetto di contestazione, allo svolgimento di attivita’ della vita privata incompatibile con lo stato di salute dell’interessata, ad avviso della Corte territoriale, la prospettata simulazione era smentita dalla documentazione prodotta in atti, relativa a certificati rilasciati da numerosi medici specialisti (i quali avevano visitato la ricorrente) e alla concessione, da parte dell’INAIL, di un indennizzo del danno biologico causato da infortunio, nonche’ all’ultimo certificato INAIL di perdurante inidoneita’ al lavoro sino al 12 aprile 2007. Dunque, pur non sussistendo per il lavoratore assente per malattia e infortunio il divieto assoluto di svolgere, durante l’assenza, altra attivita’, lavorativa ed extra lavorativa, tale condotta pia giustificare il licenziamento per giusta causa, in relazione alla violazione dei doveri generale di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali diligenza fedelta’, non solo quando fosse di per se’ sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia o dell’infortunio, dimostrando quindi una fraudolenta simulazione, ma anche quando in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte potesse pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.

Orbene, il breve viaggio della permanenza a Roma, secondo la Corte cagliaritana, non era idoneo ad aggravare lo stato di salute dell’appellante, ritardando il rientro in servizio alla scadenza del 12 aprile 2007, indicata nell’attestato Inail inviato al datore di lavoro, come risultava dalla certificazione prodotta in giudizio dello specialista in medicina fisica riabilitativa, che aveva curato l’appellante in seguito all’infortunio, secondo cui “non esisteva dal punto di vista medico alcun impedimento ne’ limitazione all’effettuazione di viaggi aerei ne’ dell’attivita’ di soggiorno in visita della Fiera, in quanto attivita’ ordinarie che non incidevano in alcuna maniera sulla evoluzione clinica ed aver effettuato quanto sopra non ha in alcun modo inciso ne’ ha potuto aggravare neppure moderatamente l’evoluzione delle infortunio e il relativo recupero”.

Inoltre, l’eventuale colpevole ritardo nella guarigione non poteva incidere sul rientro in servizio previsto per il 12 aprile 2007, che era diventato impossibile con l’interdizione al lavoro dall’11 aprile 2007 per gravidanza a rischio, che, quale causa di sospensione del rapporto non sindacabile dal datore di lavoro, si sostituiva a quella per infortunio.

Neanche era condivisibile, ad avviso della Corte distrettuale, l’affermazione del primo giudicante, secondo cui il viaggio pur breve a Roma, ancorche’ inidoneo a compromettere la guarigione, rilevava l’avvenuto recupero dell’idoneita’ al lavoro, poiche’ comportava l’impegno fisico superiore a quello di una normale giornata di lavoro, sicche’ l’appellante avrebbe dovuto rientrare in servizio, anziche’ recarsi a (OMISSIS).

Tale personale opinione, secondo la Corte, non era supportata da alcun riscontro medico, contrastava con il certificato di controllo rilasciato pochi giorni prima dell’INAIL, di perdurante inidoneita’, non teneva conto che il rientro in servizio non comportava il disagio di un giorno di lavoro, in alternativa a quello di un giorno di viaggio a (OMISSIS), ma una continua attivita’ lavorativa a tempo pieno, incompatibile con la prescrizione Inail, che l’appellante doveva osservare. Ne derivava che nella condotta della (OMISSIS) non era ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, tali da poter giustificare il licenziamento per giusta causa. La Corte di Appello osservava, altresi’, che il datore di lavoro non aveva tenuto conto che per la risoluzione del rapporto della lavoratrice, in stato di gravidanza, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, richiedeva una colpa grave, che secondo pacifica giurisprudenza doveva essere piu’ qualificata, proprio per i suoi connotati di gravita’, rispetto a quella prevista dall’articolo 2119 c.c. e dalla contrattazione collettiva per generici casi d inadempienza sanzionati con la risoluzione del rapporto di lavoro. Il giudice di primo grado aveva ravvisato la colpa grave nella circostanza che l’appellante mentre era intenta a tutt’altro che al riposo, prescrittole dopo l’infortunio, non si era fatta scrupolo di farsi riprendere dalla troupe televisiva. Senonche’ tale condotta dimostrava, al contrario, che l’appellante era consapevole di non aver nulla da nascondere, perche’ non commetteva alcunche’ di illecito.

In conclusione, secondo i giudici di appello, le risultanze istruttorie sopra descritte, non correttamente valutate dal primo giudice, dimostravano che l’appellante non aveva svolto alcuna attivita’, men che meno lavorativa, idonea a pregiudicare l’interesse del datore di lavoro al rientro in servizio al 12 aprile 2007, peraltro non esigibile con l’interdizione al lavoro dall’11 aprile 2007; comunque, nella sua condotta inerente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede non era ravvisabile alcuna colpa grave, tale da poter giustificare il licenziamento per giusta causa.

Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. con un solo articolato motivo formulato testualmente come “errores in procedendo – omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Ha resistito (OMISSIS), mediante controricorso con ricorso incidentale, quest’ultimo relativo alla mancata dichiarazione della nullita’ del licenziamento intimato in data 30 aprile 2007 e alla mancata condanna della societa’ al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla data dell’effettiva reintegrazione-violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, L. n. 153 del 1969, articolo 12, come modificato dalla L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 15 e dal Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 6. A tal riguardo la controricorrente ha osservato che la sentenza della Corte cagliaritana, sebbene avesse giustamente riconosciuto la totale insussistenza della colpa grave e, in generale dell’addebito posto a fondamento del licenziamento intimato dalla societa’, invece di dichiarare la nullita’ di tale recesso, lo aveva annullato, condannando l’appellata alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonche’ alla risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal momento del licenziamento sino all’effettiva reintegra. Anche secondo la citata giurisprudenza di legittimita’, il licenziamento ingiustificato della lavoratrice-madre nel periodo di divieto e’ nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, sicche’ alla nullita’ consegue la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante licenziamento del diritto della lavoratrice alle retribuzioni. Da tale nullita’ discende, altresi’, secondo la controricorrente, che il rapporto di lavoro non e’ mai venuto meno con la piena sussistenza quindi degli obblighi retributivi contributivi assistenziali e previdenziale. Pertanto, erroneamente la Corte territoriale non aveva dichiarato la nullita’ del licenziamento, invece annullandolo, e non aveva quindi condannato la convenuta appellata al versamento di contributi previdenziali e assistenziali, cui aveva diritto in relazione al periodo compreso tra il recesso de quo in data 30 aprile 2007 e il giorno 22 giugno 2012, allorche’ la ricorrente societa’ aveva intimato un nuovo licenziamento.

Avverso il ricorso incidentale la (OMISSIS) ha replicato mediante proprio controricorso.

La sola controricorrente ha poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

All’esito della pubblica udienza svoltasi il 21 aprile 2016, con la partecipazione di entrambe le parti, la controricorrente ha inoltre depositato brevi osservazioni scritte avverso le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambe le impugnazioni vanno respinte.

Invero, con il ricorso principale la societa’ (OMISSIS) censura le argomentazioni in forza delle quali la corte distrettuale in accoglimento dell’interposto gravame dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 30 aprile 2007, condannando quindi parte datoriale alla rintegra nel posto di lavoro, nonche’ al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile).

Orbene, considerato preliminarmente che nella specie non e’ dato rilevare alcun error in procedendo (come tale in astratto deducibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4), la censura, pero’, si risolve in effetti nella rivisitazione dei fatti, cosi’ come ricostruiti dai giudici dell’appello in base alle motivazioni sopra riportate, senza invero allegare alcun fatto controverso e decisivo per il giudizio (cfr. il testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5, in vigore al momento della decisione qui impugnata 25 gennaio – 6 febbraio 2012), non debitamente considerato dal giudice di merito.

Invero, il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che cio’ si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non puo’ procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, ne’ porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014. In senso analogo v., tra le altre, Cass. 15489 del 2007, nonche’ ancora Sez. 6-5, n. 5024 del 28/03/2012, secondo la quale il controllo di logicita’ del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Cfr. altresi’ Cass. n. 25332 del 28/11/2014, secondo cui il giudizio di legittimita’ e’ a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non e’ mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita’ e logicita’ della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non puo’ limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

V. pure Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007: il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.

In senso analogo, Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006 riteneva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo’ essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'”iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione. Conforme Cass. n. 3928 del 2000).

Pertanto, alla stregua degli enunciati motivi le surriferite argomentazioni (riassunte nella narrativa che precede) della sentenza qui impugnata, del tutto logiche ed esaurienti nel loro percorso, oltre che corrette in punto di diritto, non integrano di certo gli estremi della motivazione omessa ovvero carente o manchevole, nei sensi di cui al citato articolo 360 c.p.c., n. 5.

Quanto, poi, all’appello incidentale, in via subordinata e condizionata, menzionato a pag. 27 del ricorso principale, sul quale la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia, In primo luogo il collegio rileva che il succitato motivo d’impugnazione risulta formulato esclusivamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non gia’ n. 4 (per nullita’ della sentenza o del procedimento con riferimento ad ipotetica omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c.). Inoltre, tale appello incidentale si assume essere stato proposto ai fini della parziale riforma della sentenza impugnata, che pero’ aveva interamente respinto la domanda dell’attrice – laddove aveva ritenuto di non dover ammettere la c.tu. per le ragioni esplicitate nella superiore espositiva. Di conseguenza, con riferimento a tale aspetto, si chiedeva di riformare la sentenza, ammettendo quindi in via subordinata istruttoria la c.tu. gia’ dedotta in primo grado nella memoria depositata il 9 settembre 2008, volta ad acclarare eziologia, entita’ e compatibilita’ della denunciata patologia con l’attivita’ lavorativa, con espressa riserva di formulare puntuali quesiti all’atto del conferimento dell’incarico al c.t.u..

Orbene, appare evidente, a parte le carenze espositive in termini di autosufficienza in ordine al petitum rivendicato con l’asserito appello incidentale, che lo stesso risultava inammissibile, mancando il necessario presupposto di una soccombenza nel merito, laddove con la pronuncia di primo grado la domanda di parte attrice risultava integralmente respinta, sicche’, mancando appunto il presupposto della soccombenza, era inammissibile l’impugnazione incidentale per difetto di qualificato interesse al riguardo della parte, pero’ rimasta vittoriosa (ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, applicabile anche al giudizio di impugnazione, la sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte, anche parziale, nel precedente giudizio). Ne’ si vede, d’altro canto, come la richiesta istruttoria di una c.t.u. possa concretizzare gli estremi di un’impugnazione incidentale avverso una sentenza, che aveva comunque respinto la domanda avversaria.

Appare, pertanto, evidente l’inammissibilita’ di un tale appello incidentale, di guisa che giustamente la pronuncia di appello non ne ha tenuto conto, percio’ senza farne cenno, avendo tuttavia con la sua complessiva valutazione di merito superato anche le richieste menzionate con l’asserito appello incidentale, alla stregua delle insindacabili ragioni di cui si e’ gia’ detto in precedenza.

Quindi, il ricorso principale va senz’altro respinto.

Parimenti, poi va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, finalizzato ad ottenere declaratoria di nullita’ dell’impugnato recesso.

Vero e’ che la sentenza de qua nel dispositivo specificamente annullava il suddetto licenziamento, peraltro in motivazione considerando in effetti anche la violazione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, della cui disciplina pero’ il datore di lavoro non aveva tenuto conto; tuttavia, nello stesso tempo indubbiamente finiva per applicare la c.d. tutela reale L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 (ancorche’ ivi non espressamente menzionato), con tutte le conseguenze ivi previste, dalla data del recesso, sino all’effettiva reintegra. Ne deriva che, sebbene la pronuncia di appello non abbia esplicitamente indicato anche l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuto ai sensi del citato articolo 18, cionondimeno parte datoriale vi e’ ugualmente tenuta, trattandosi di obbligazione inevitabilmente scaturente dalla legge in concreto nella specie applicata (il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’Inefficacia o l’invalidita’ stabilendo un’indennita’ commisurata alta retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione.

V. inoltre Cass, lav. n. 23181 – 11/10/2013, secondo cui la pronuncia d’illegittimita’ del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto, l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo e l’eventuale ritardo, che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non puo’ reputarsi giustificato, comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste della L. n. 2000 n. 388, articolo 116, commi 8 e 9, Conforme n. 402/2012).

Di conseguenza, stante l’indiscutibile integrale applicazione dell’anzidetto regime normativo, non sussiste alcun effettivo interesse all’impugnazione incidentale da parte della (OMISSIS), che in concreto mira ad alla declaratoria di nullita’ essenzialmente per ottenere la medesima tutela, pero’ gia’ riconosciuta con la pronuncia di cui si chiede la cassazione, con uguale decorrenza, sin dal recesso intimato con la missiva del 30 aprile 2007 (cfr. Cass. 3 civ. n. 26157 del 12/12/2014: la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullita’ della sentenza per un vizio dell’attivita’ del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicche’ l’annullamento della sentenza impugnata e’ necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e piu’ favorevole a quella cassata.

In senso analogo Cass. 3 n. 20128 del 07/10/2015, secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicche’ l’annullamento della sentenza impugnata e’ necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio Il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e piu’ favorevole rispetto a quella cassata.

5. inoltre Casa lav. n. 26921 del 10/11/2008, secondo cui l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’articolo 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta derivabile alta parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la qualel’impugnazione e’ inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest’ultima possa dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato).

Pertanto, non ravvisandosi alcun effettivo e concreto interesse della (OMISSIS) ad ottenere una formale declaratoria di nullita’ dell’impugnato licenziamento, gia’ invalidato nei sensi anzidetti con la pronuncia de qua, l’appello incidentale va dichiarato inammissibile.

Per il principio della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

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