In tema di colpa “stradale”, è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che, conducente di un’autovettura in sosta, apra improvvisamente lo sportello senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando così la caduta di un ciclista che urtando contro la portiera stessa cada rovinosamente al suolo venendo investito da un veicolo in quel momento in transito, perdendo la vita
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 1 agosto 2016, n. 33602
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2667/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/05/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/2/2010, giudico’ (OMISSIS) responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di (OMISSIS). La (OMISSIS), alla quale veniva addebitata colpa specifica (articolo 157 C.d.S.) e generica, aprendo lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, urtava la bicicletta, condotta dall’ (OMISSIS), che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da (OMISSIS), in quell’attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.
2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22/5/2015, confermo’ la statuizione di primo grado.
3. L’imputata propone ricorso per cassazione prospettando duplice censura.
3.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del nesso di causalita’, la ricorrente afferma che la responsabilita’ della medesima era stata erroneamente fondata sulle dichiarazioni testimoniali e sulle conclusioni del perito. Doveva ritenersi, a parere della medesima, che la condotta imperita ed imprevedibile della vittima, in contrasto con il principio di affidamento, era stata la causa esclusiva dell’evento. Il ciclista, infatti, era da ritenere, circolava irrazionalmente a ridosso delle autovetture parcheggiate, al di la’ della linea gialla, delimitante l’area di sosta per lo scarico/carico delle merci, cosi’ avendo reso inevitabile l’impatto, nonostante l’imputata avesse aperto parzialmente e con attenzione lo sportello. Le conclusioni, poi, del perito non erano condivisibili, in quanto, pur vero che l’autovettura si trovava in posizione obliqua rispetto all’asse stradale, con il retrotreno avanzato, rispetto all’avantreno, di una ventina di centimetri, ma, in ogni caso, al di dentro dell’area delimitata dalla linea gialla. In definitiva, per la (OMISSIS), il fatto era da addebitare alla stessa p.o., la quale, violando l’articolo 140 C.d.S., aveva costituito pericolo ed intralcio alla circolazione.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente allega mancanza e vizio della motivazione a riguardo del trattamento penale, in quanto la pena appariva non poco discosta dal minimo, senza l’ausilio di una reale motivazione, che non poteva essere costituita dal mero richiamo all’articolo 133 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ immeritevole d’accoglimento, ponendosi, anzi, ai limiti della manifesta infondatezza.
Con il primo motivo la ricorrente assume che l’incidente era da ritenere dipendente in via esclusiva dalla condotta di guida della vittima.
Per disattendere la censura basterebbe affermare la congetturalita’ dell’asserto, del tutto privo di persuasivi richiami processuali che lo rendano minimamente plausibile.
Peraltro, il ricorso, limitandosi a riproporre, in larga parte, le doglianze espresse in sede d’appello, non si confronta puntualmente con le risposte fornite dal Giudice di secondo grado, con la conseguenza di apparire affetto da aspecificita’.
Non e’ dubbio, invece, che la condotta dell’imputata costitui’ causa penalisticamente sufficiente a determinare l’evento. I testi escussi, in conformita’, peraltro, con le conclusioni del perito, hanno consentito di appurare i termini della vicenda: la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni.
In definitiva, la (OMISSIS), piuttosto che chiedere una verifica di legittimita’, pretende una revisione di terzo grado del merito, sulla base di allegazioni meramente congetturali, non prevista dalla legge.
Sull’argomento puo’ richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimita’ sulla motivazione: Il nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilita’ per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimita’ e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non e’ tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilita’ di dedurre in sede di legittimita’ il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioe’, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, puo’ prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione. E’ stato utilmente chiarito (sentenza 6/11/2009, n. 43961 di questa Sezione) che il giudice di legittimita’ e’ tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non e’ sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilita’, ne’ che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione piu’ persuasiva di quella fatta propria dal giudice.
Occorre, invece, che gli atti del processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilita’, cosi’ da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
4.1. Neppure il secondo motivo merita miglior sorte.
Con esso, inammissibilmente, la ricorrente invoca un trattamento piu’ mite, senza considerare che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto, evidenziando che erano state riconosciute, con criterio di equivalenza, le attenuanti generiche e che la misura della pena doveva reputarsi rispettosa dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.. Ne’ vi sono ragioni per ritenere che la pena avrebbe dovuto attestarsi nel minimo assoluto.
5. All’epilogo consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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