Ha diritto al risarcimento del danno la parte che dimostri di avere subito interruzioni periodiche e costanti dei programmi televisivi a causa delle interferenze del segnale satellitare provocate dai lavori di ammodernamento di una funivia
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 10 giugno 2016, n. 11912
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15040-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1080/2012 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 05/12/2012, R.G.N. 1854/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 5 dicembre 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’ammodernamento e della ristrutturazione della Funivia del (OMISSIS) che avevano provocato la moltiplicazione dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare (OMISSIS).
Il danno da risarcire e’ stato quantificato nell’importo di Euro 919,75, oltre rivalutazione e interessi.
Propone ricorso la societa’ (OMISSIS) con quattro motivi.
(OMISSIS) non presenta difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha citato in giudizio la societa’ (OMISSIS) per ottenere il risarcimento del danno derivato dalli ammodernamento della funivia del (OMISSIS) e dal conseguente passaggio piu’ frequente delle cabine della funivia, a causa del quale si erano verificate frequenti interferenze del segnale satellitare di (OMISSIS), con interruzione periodiche e costanti dei programmi televisivi nella misura 12 secondi ogni quattro minuti di programmazione.
A seguito dell’eccezione proposta dalla societa’ (OMISSIS), che ha dedotto l’esistenza di una antica servitu’ che gli consentiva di passare nella area soprastante il condominio del (OMISSIS) e di realizzare ogni opera inerente alla funivia stessa,il Giudice di pace di Bolzano ha rigettato la domanda, ritenendo che era provata l’esistenza del diritto di sorpasso sul Condominio (OMISSIS), abitato dal (OMISSIS), e che tale diritto prevedeva la possibilita’ di adeguare la frequenza del passaggio nell’interesse della collettivita’.
Di conseguenza la maggiore intensita’ del passaggio era una legittima facolta’ tesa soddisfare la pubblica richiesta di trasporto e non un aggravio di servitu’.
La Corte d’appello, invece, dopo aver accertato il maggior disturbo del segnale a partire dalla messa in funzione del nuovo impianto della funivia, ha affermato che la presenza della servitu’ tavolare non aveva rilievo, perche’ la domanda dell’attore era volta al risarcimento del danno conseguente all’attivita’ dell’appellata che, a mezzo di un piu’ frequente passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato la non utilizzabilita’ del servizio satellitare, qualificando la domanda proposta come di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c..
2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli articoli 345 e 112 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene la ricorrente che il giudice di appello ha pronunziato ultra petita nell’esaminare il motivo di impugnazione sull’aggravamento della servitu’, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello per omessa adeguata censura da parte del (OMISSIS) del mancato riconoscimento della responsabilita’ della societa’ (OMISSIS) ex articolo 2043 c.c..
3. Il motivo e’ infondato.
Infatti l’atto di appello e’ formulato in maniera idonea a contrastare con chiarezza il contenuto della decisione impugnata e ribadisce la richiesta di accoglimento della domanda risarcimento del danno per il malfunzionamento del servizio televisivo, domanda qualificata dal giudice d’appello come richiesta di risarcimento ex articolo 2043.
L’esistenza di una servitu’ di sorvolo introdotto in primo grado dalla societa’ (OMISSIS), fa parte del tema della controversia e giustamente ha formato oggetto di impugnazione da parte del (OMISSIS) senza poter a tale proposito parlarsi di violazione dell’articolo 345 c.p.c. da parte dell’appellante e di pronunzia ultrapetita da parte del giudice d’appello.
4. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 116 c.p.c. anche in relazione all’articolo 112 c.p.c.. Omesso esame di un punto fondamentale della controversia ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente interpretato la testimonianza del teste (OMISSIS).
5. Il motivo e’ inammissibile.
Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge la ricorrente, al di la’ della intestazione motivo, in realta’ richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia quale la valutazione della testimonianza della teste (OMISSIS).
La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 ed ancor piu’ oggi, nella vigenza del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5.
Si ricorda che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 5-122012 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
6. La societa’ ricorrente, nel formulare la denunzia di vizio di motivazione, non ha rispettato i requisiti richiesti per la formulazione di tale vizio secondo quanto richiesto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5. vigente.
7. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 1067 e 1069 c.c..
Sostiene la ricorrente che l’iter logico argomentativo dei giudici d’appello incorre in un palese vizio di motivazione, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’interpretazione dell’articolo 1067 ed al significato di aggravio dell’esercizio di una servitu’ ed al corrispettivo a suo tempo corrisposto ai proprietari del fondo servente.
8. Anche tale motivo e’ inammissibile in quanto denunzia solo nell’intestazione del motivo un vizio di violazione di legge, ma in realta’ esplicitamente contesta la motivazione della sentenza impugnata ed il merito della decisione, allontanandosi dal modello legale di vizio di motivazione ammissibile oggi per il giudizio di legittimita’.
9. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’articolo 2043 c.c. ex articolo 360, n. 3.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello si e’ allontanata dal modello legale di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. ritenendo che il diritto del cittadino a vedere senza interruzione programmi televisivi sia un diritto soggettivo meritevole di tutela.
Invece il pregiudizio asseritamente subito dal (OMISSIS) era un pregiudizio collegato all’esercizio di un diritto spettante alla ricorrente per l’esistenza di una servitu’ in suo favore.
10. Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello non e’ incorsa nella violazione di legge denunziata nel riconoscere il risarcimento del danno in favore del (OMISSIS) in conseguenza della violazione del suo diritto all’indisturbato godimento del servizio televisivo satellitare.
Correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto che l’attivita’ della societa’ (OMISSIS) che, con l’intensificazione del passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato un danno che esulava dal contenuto della servitu’ e che doveva essere risarcito comunque a chi l’aveva subito, anche nell’ipotesi si trattasse come nella specie di proprietario del fondo servente.
11. Si ricorda che questa Corte ha gia’ affermato,in relazione al diritto all’installazione di antenne per apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti medesimi – che tale diritto attribuisce ai detti abitanti un diritto di natura personale all’installazione ed alla manutenzione degli impianti. Sez. 2, Sentenza n. 906 del 11/03/1975.
Il diritto riconosciuto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 232, comma 2, ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unita’ immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria liberta’, costituzionalmente garantita, all’informazione. Cass. sent n. 1139 de/ 29/01/1993.
12.Correttamente nella specie la Corte d’appello ha escluso che si fosse in presenza di ipotesi di esercizio della servitu’ o di aggravamento della servitu’, in quanto quelle invocato dal (OMISSIS) e riconosciuto come sussistente dalla Corte di merito e’ la tutela del diritto soggettivo di natura personale che trova la sua fonte del diritto costituzionalmente garantito all’informazione.
Il ricorso deve essere rigettato Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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