Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 maggio 2016, n. 18479

Se da un certo punto di vista è vero che l’amministratore di diritto deve tenere e conservare le scritture contabili, va anche rilevato che nel caso concreto fosse proposta l’istanza di rinnovazione di istruttoria che tendeva a dimostrare l’effettiva, concreta e piena estraneità dell’imputato alla complessa gestione societaria.

 

Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 3 maggio 2016, n. 18479

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4893/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa in primo grado nei confronti di (OMISSIS), amministratore unico della srl (OMISSIS), per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, epoca del fallimento Marzo 2009.

1. La decisione, nel richiamare la prima sentenza, ha dato atto che la motivazione aveva sottolineato che l’imputato non si era messo in contatto col curatore, non aveva consegnato alcun documento contabile e la sede societaria era risultata inesistente.

1.1 La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, inoltre, era inammissibile, poiche’ tardiva, essendo stata proposta solo con i motivi nuovi e non nell’originario atto di appello.

2. Ha presentato ricorso l’imputato, che, con unico ed articolato motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione all’articolo 603 c.p.p., commi 2 e 4 e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), nonche’ la carenza della motivazione.

La Corte avrebbe erroneamente applicato la disposizione dell’articolo 603 c.p.p., comma 1, il cui testo chiaramente prevede che la richiesta di rinnovazione dibattimentale puo’ essere proposta con atto di appello o con motivi aggiunti, mentre la giurisprudenza di questa Corte citata a supporto delle decisione negativa era inconferente nel caso concreto. Inoltre la sentenza aveva valutato non indispensabili le nuove prove richieste, rimarcando erroneamente l’inerzia della difesa nel proporle tempestivamente e trascurando il dato che, in ogni caso, il quadro probatorio emergente dal processo era incompleto.

2.1 Nel merito la motivazione sarebbe carente per non aver esaminato con maggiore attenzione le dichiarazioni dell’imputato in udienza preliminare, richiamate nei motivi aggiunti che considerati in uno alle prove difensive, richieste ai sensi dell’articolo 585 c.p.p. – potevano essere valutate per escludere la consapevolezza dell’imputato in ordine alla carica di diritto da lui formalmente rivestita.

All’odierna udienza il Pg dr Corasaniti ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato quanto alla censura circa la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Occorre ricordare che la legge – articolo 603 c.p.p. comma 1 – chiaramente prevede la possibilita’ di chiedere l’assunzione di nuove prove nei motivi nuovi presentati ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4. Pertanto appare errata la decisione dei Giudici milanesi di inammissibilita’, fondata sulla tardivita’ della richiesta, in quanto formulata solo con i motivi nuovi, a sua volta spiegata in ragione della precedente conoscenza da parte della difesa dei testi e delle circostanze su cui dovevano riferire.

1.1 In proposito, nell’esegesi della disposizione del codice di rito citata, questa Corte ha piu’ volte chiarito sia i concetti di riassunzione di prove gia’ acquisite al dibattimento e di assunzione di prove nuove, sia gli strumenti processuali tramite i quali proporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Cosi’ Sez. 3, Sentenza n. 230 del 09/11/2006 Ud. (dep. 10/01/2007) Rv. 235809 ha insegnato che la rinnovazione del dibattimento in appello e’ sostanzialmente uno strumento finalizzato all’integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e, quindi, all’acquisizione di materiale nuovo e diversificato. Si tratta di un istituto eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, 20 giugno 2003, Castellano). Il legislatore, con l’articolo 603 c.p.p., comma 1, ha disposto che la parte, con l’atto d’appello o con i motivi presentati a norma dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, puo’ chiedere la riassunzione di prove gia’ acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, intese queste ultime come prove gia’ note alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisite in quella sede (Cass. 17 dicembre 1999, Lavista). La rinnovazione e’ disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e la sua valutazione discrezionale non e’ sindacabile in Cassazione se logicamente e congruamente motivata (Cass. 3 marzo 1998, Masone). Il giudizio di mancanza di necessita’ deve pero’ basarsi non solo sulle risultanze gia’ acquisite ma anche sulle prospettive di riforma della sentenza impugnata, correlate all’assunzione della nuova prova richiesta.

1.2 La decisione circa la rinnovazione istruttoria deve ormai tener conto anche del testo dell’articolo 533, comma 1 introdotto con la L. n. 46 del 2006, articolo 5, in forza del quale la colpevolezza deve risultare al di la’ di ogni ragionevole dubbio. Di conseguenza, se la prova nuova appare idonea a creare ragionevoli dubbi in ordine alla responsabilita’ dell’imputato, essa non potrebbe essere considerata non decisiva.

2. Applicando i limpidi principi di cui sopra al caso concreto va osservato che l’imputato – con dichiarazione in fase di udienza preliminare – aveva introdotto il tema della mancata disponibilita’ da parte sua della documentazione contabile, nonche’ della inconsapevolezza dell’ incarico dirigenziale assunto nella societa’; egli aveva asserito che la sua nomina ad amministratore unico sarebbe avvenuta con l’uso fraudolento da parte di terzi di copie di suoi documenti di identita’ e di fogli firmati in bianco per altri scopi. I testi indicati nella richiesta di rinnovazione erano i soci della (OMISSIS) e colui che era stato segnalato come amministratore di fatto; riguardo a quest’ultimo – tale (OMISSIS) – nei motivi di appello era stato scritto che l’imputato aveva intrattenuto in precedenza rapporti commerciali e ne aveva acquisito la societa’ e che da tali relazioni di affari era scaturita una richiesta di rinvio a giudizio per calunnia, attribuita allo stesso (OMISSIS), ai danni del ricorrente.

2.1 A fronte della congruita’ degli argomenti difensivi, astrattamente idonei ad incidere sul quadro probatorio in base al quale e’ stata confermata la condanna, la motivazione adottata per respingere la richiesta di rinnovazione dibattimentale non ha dato risposta, facendo in sostanza riferimento solo al lungo periodo in cui l’imputato fu amministratore della societa’ ed alla mancata consegna dei documenti contabili al curatore.

Inoltre – in modo contraddittorio con la contestuale decisione di respingere la richiesta di rinnovazione – la sentenza di appello ha ritenuto che era rimasta priva di riscontro la deduzione che (OMISSIS) fosse un mero prestanome e che egli non aveva prospettato elementi utili a fornire prova della sua effettiva estraneita’ alla gestione sociale (pag 4), cosi’ implicitamente ammettendo l’incompletezza del quadro probatorio acquisito.

In sintesi il riferimento alla tardivita’ dell’istanza di rinnovazione istruttoria e’ in se’ sbagliato e la sentenza in esame risulta, inoltre, carente di motivazione circa la pertinenza e rilevanza delle nuove prove richieste e circa la loro idoneita’ ad incidere sulla prospettiva di riforma della sentenza di primo grado, giudizio prognostico che la Corte d’Appello era tenuta a formulare e che, al contrario, e’ assente nella sua decisione.

2.2 Neppure dalla sua complessiva struttura argomentativa emerge che le nuove prove fossero superflue, non essendo a tanto sufficiente il precedente giurisprudenziale citato dai Giudici di Appello. Sul punto deve ribadirsi il citato principio di diritto gia’ affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013 Ud. dep. 10/01/2014. Rv.257950) riguardante la sussistenza dell’obbligo giuridico dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili, ma occorre ribadire che, nel caso di specie, l’istanza di rinnovazione istruttoria tendeva a dimostrare l’effettiva, concreta e piena estraneita’ dell’imputato alla complessiva gestione societaria, dato fattuale che sarebbe stato necessario verificare, anche in ossequio al canone della colpevolezza al di la’ ragionevole dubbio, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame, che tenga conto delle indicazioni fornite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad una diversa Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo esame.

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