Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 aprile 2016, n. 16163

Ritenuto in fatto

1. R.F.S. e C.A. hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo di conferma della sentenza dei Tribunale di Agrigento di condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) dei d.P.R. n. 380 dei 2001 (capo a), 93 e 95 del medesimo d.P.R. (capo b) e 94 e 95 sempre dello stesso d.P.R. (capo c) in relazione alla realizzazione di due manufatti in muratura adiacenti tra loro con copertura in materiale coibentato sostenuto da intelaiatura metallica.
2. Con un unico motivo, di contenuto analogo per entrambi i ricorsi, viene eccepito difetto di motivazione e violazione di legge; si lamenta in particolare che con l’atto di appello si era lamentato che fosse stato ritenuto il concorso nel reato dei due imputati pur non avendo gli stessi la materiale disponibilità del fondo, giacché concesso in comodato alla società “Sud cementi di R.F. F. e C.”; la risposta della Corte secondo cui entrambi i coniugi avrebbero avuto uno specifico interesse alla realizzazione delle opere abusive in ragione della loro compartecipazione quali soci accomandanti nella società in accomandita riconducibile al figlio unico accomandatario ed amministratore è tuttavia assertiva e apodittica; da un lato infatti non si vede sotto quale profilo e in quali termini il mero diritto degli accomandanti alla distribuzione degli utili denoterebbe l’interesse e l’adesione alla commissione di eventuali illeciti commessi dagli accomandatari, e dall’altro, comunque, così come la responsabilità del reato edilizio non può discendere dalla mera qualità di proprietario, altrettanto lo stesso non può affermarsi con riguardo alla mera veste di soci accomandanti, diversamente configurandosi una forma di responsabilità oggettiva. È illogico poi il ragionamento fondato sulla presenza sui luoghi di pertinenza della società da parte dei ricorrenti al momento dei sopralluogo, posto che essi non vennero di certo sorpresi mentre erano in corso lavori o a dare istruzioni e direttive e a vigilare. Anche l’assunto in ordine alla residenza nello stesso territorio sede della società e in cui è ubicato il terreno sarebbe irrilevante non potendo di per sé significare che la detenzione del fondo sia continuata anche dopo avere trasferito ad altri la stessa con comodato stipulato in tempi non sospetti già parecchi anni prima (in data 2003) dell’abuso (in data 2011). Sicché, nella sostanza, i ricorrenti sono stati ritenuti corresponsabili della violazione semplicemente per non avere attivato il potere – dovere, quali proprietari del fondo, di impedire la realizzazione delle opere abusive nonostante la avvenuta concessione in comodato senza che però, in materia edilizia, possa trovare applicazione la regola della responsabilità omissiva per difetto di vigilanza ex art. 40 comma 2 c.p. come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Con memoria in data 02/03/2016 i ricorrenti hanno ribadito le censure mosse alla sentenza.

Considerato in diritto

4. I ricorsi sono fondati.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che in tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente deve identificarsi in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato (Sez. 3, n. 43608 del 15/09/2015, Rosati, Rv. 265159); in altri termini, la paternità, esclusiva o in concorso con altri, dell’opera ben può essere attribuita anche a colui che, pur in assenza di titoli formali astrattamente legittimanti un potere decisionale, abbia, anche solo di fatto, la disponibilità del bene. Sicché, se con riguardo alla posizione di chi ricopra una veste già di per sé implicante la disponibilità formale del bene, la presunzione logica in tal modo derivante circa l’attribuibilità al medesimo dei lavori comporta, in capo all’accusa, un onere probatorio di minore portata perché in qualche modo coincidente con tale dato formale, con riguardo invece a chi tale qualifica formale non abbia, è necessario che sia fornita la prova degli elementi fattuali univocamente indicativi, in contrasto con l’apparente formale estraneità del soggetto, della disponibilità di fatto del bene coinvolto (nella fattispecie, dei fondo sul quale i manufatti sono stati edificati).
Ed infatti, sia pure con riferimento alla situazione del coniuge mero comproprietario e non committente, si è affermato che la responsabilità per l’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (tra le altre, Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv. 261522).
5. Ciò posto, è dato incontroverso che, nella specie, il fondo su cui le opere sono state realizzate venne concesso in comodato già in data 01/04/2003 (ovvero sette anni prima dell’accertata realizzazione dei manufatti) dagli imputati alla società “Sud cementi di R.F. F. & C. S.a.s.” amministrata dal figlio, socio accomandatario, degli stessi; risulta inoltre che entrambi gli imputati rivestivano, al momento dei fatti, la qualifica di meri soci accomandanti di detta società.
Ne deriva, come dei resto riconosciuto dalla stessa sentenza appellata, che gli imputati non avevano l’amministrazione della società, spettante solo al figlio, né avevano formalmente la disponibilità del fondo, concesso appunto anni prima in comodato alla società.
Sarebbe dunque stato necessario che, in conformità ai principi sopra enunciati, e tanto più in ragione del fatto che, nella specie, la mera qualifica di proprietari del fondo non poteva appunto significare di per sé disponibilità dello stesso, atteso il trasferimento in comodato avvenuto anni prima, i giudici di merito spiegassero in maniera logica perché, ciononostante, agli imputati fosse attribuibile, di fatto, la paternità delle opere in oggetto.
Ora, la sentenza impugnata non pare avere proceduto in tal senso : da un lato si è valorizzata la mera presenza degli stessi sui luoghi di pertinenza della società quale dato la cui significanza, tuttavia, al di là del fatto che mai si asserisce che tale presenza sia stata concomitante all’esecuzione dei lavori (ciò che, solo, sarebbe davvero significativo secondo l’indirizzo di questa Corte), viene implicitamente sminuita dalla stessa sentenza laddove si dà atto in altro punto che la residenza anagrafica degli stessi coincideva con la sede legale della società e, dall’altro, si è continuato incongruamente a ricavare un ruolo, peraltro solo “verosimilmente”, attivo degli imputati da un mero dato formale quale la veste di soci accomandanti, anzi nel senso, prima di tutto, della mancanza di poteri di amministrazione, spettanti infatti al socio accomandatario. Sicché lo stretto vincolo parentale tra imputati e socio accomandatario, quale unico dato correttamente valorizzabile nel senso di un interesse alla realizzazione dell’opera, finisce per assumere, nell’impianto motivazionale del provvedimento, un valore per niente decisivo.
Conseguentemente, la conclusione secondo cui non vi sarebbero dubbi “che gli investimenti patrimoniali effettuati per la realizzazione dell’opera abusiva fossero da imputarsi ad essi stessi, pur avendo il figlio la rappresentanza legale della società” non risulta coerentemente motivata e la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo

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