cassazione 5

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 19 aprile 2016, n.15989

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 9.2.2015 il Tribunale di Avellino assolse F.S. dal reato di truffa in danno dell’I.N.P.S. perché il fatto non sussiste.

Ad avviso del primo giudice, nel caso in esame, non sarebbe configurabile il reato di truffa, in quanto l’I.N.P.S. non avrebbe subito alcun danno dalla mancata erogazione delle indennità di malattia da parte dell’imputato al dipendente L.M. , il quale potrebbe rivalersi solo nei confronti del datore di lavoro e non dell’I.N.P.S..

Il tutto avrebbe al più determinato una mera evasione contributiva ai sensi dell’art. 37 L. 689/1981.

Inoltre il giudice ha ritenuto che fosse ipotizzabile il reato di appropriazione indebita, ma che la stessa non fosse perseguibile per difetto di querela.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è errata la considerazione del Tribunale secondo la quale unico soggetto obbligato sarebbe il datore di lavoro e non l’I.N.P.S. il quale non avrebbe subito alcun danno, mentre l’ente sarebbe obbligato a corrispondere l’indennità al dipendete e poi a rivalersi sul datore di lavoro.

Inoltre il primo giudice ha errato nell’affermare di non poter riqualificare il fatto come appropriazione indebita e che tale reato non sarebbe perseguibile per difetto di querela in quanto il reato sarebbe aggravato dall’art. 61 n. 11 cod. pen. e quindi perseguibile d’ufficio.

Il difensore della parte civile I.N.P.S., con memoria depositata il 29.2.2016 ha chiesto che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18725 del 19/04/2012 dep. 16/05/2012 Rv. 252643).

Peraltro nel caso di specie il richiamo al vizio di motivazione contenuto nel ricorso è superfluo, posto che le doglianze svolte attengono alla violazione di legge.

La vicenda posta all’esame di questa Corte è quella del datore di lavoro che, pur avendo omesso di corrispondere le somme dovute ad alcuni dipendenti a titolo di indennità di malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ha tuttavia portato le relative somme a conguaglio – negli appositi modelli DM10 con quanto da lui dovuto all’istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali.

Sul punto, va ricordato che i modelli DM10 sono prospetti mensili con i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’I.N.P.S. le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’ente, delle agevolazioni e degli sgravi; e ciò ai fini del versamento dei contributi dovuti.

Va anche ricordato che le somme spettanti al lavoratore per assegni familiari o indennità di malattia o di maternità costituiscono un debito dell’I.N.P.S. e non del datore di lavoro il quale, in forza del D.L. n. 633 del 1979, art. 1, è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio da effettuarsi tramite i suddetti modelli DM10. È chiaro peraltro che, mediante la falsa rappresentazione all’I.N.P.S. di aver erogato ai lavoratori somme in realtà non corrisposte, il datore di lavoro realizza sicuramente – o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare – l’ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli assume, contrariamente al vero, di aver anticipato.

La questione dell’inquadramento giuridico della suddetta condotta ha trovato, nella giurisprudenza di questa Corte, soluzioni diverse.

Secondo la giurisprudenza tradizionale, integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37), la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva (Cass., Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012 Rv. 253646; Sez. 2, n. 11184 del 27/02/2007 Rv. 236131).

Questa Corte ha affermato che non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d’ufficio o di prestazione d’opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell’I.N.P.S., così ottenendo dall’ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso né un danno economico per l’ente pubblico, né una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41357 del 14/07/2015 dep. 14/10/2015 Rv. 264869).

La sentenza richiamata ha così motivato:

‘Quanto alla qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata, la Corte ritiene infondato il ricorso non potendo che ribadire quanto affermato nella sentenza emessa da questa stessa sezione II 15 gennaio 2013, ric. Meloni, in un analogo caso. In detta sentenza si puntualizzava che il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare per conto dell’I.N.P.S. gli assegni familiari e l’indennità di malattia spettanti al lavoratore, malattia la cui esistenza non era in discussione nel caso concreto, e si escludeva, pertanto, che il datore di lavoro avesse messo in atto dei raggiri nei confronti dell’ente previdenziale evidenziando nella denuncia contributiva il suo debito nei confronti del lavoratore in relazione a indennità che non erano state di fatto erogate. Nei modelli DM 10 (prospetti con i quali mensilmente il datore di lavoro denuncia all’I.N.P.S. le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’ente, delle agevolazioni e degli sgravi) la falsa rappresentazione riguardava pertanto non l’esistenza del debito portato a conguaglio, ma solo l’anticipazione delle relative somme al lavoratore. La Corte ha ritenuto pertanto di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, allorché il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all’art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi un’evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura (Cass. sez. III 27 dicembre 2000 n.12169, P.M. in proc. Doti) che, in ipotesi, potrebbero ravvisarsi solo nel caso in cui nei confronti dell’I.N.P.S. venisse simulata la situazione all’origine del debito portato a conguaglio. La Corte ha rilevato inoltre che quando la discordanza tra la situazione rappresentata all’I.N.P.S. e quella reale riguardi solo l’effettiva erogazione di somme che l’ente previdenziale è tenuto a corrispondere al lavoratore tramite il datore di lavoro e quest’ultimo sostanzialmente riconosca il suo obbligo di corrisponderle (pur non avendole di fatto, ancora, corrisposte) nei confronti dell’ente previdenziale, il datore di lavoro sicuramente realizza – o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare- l’ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che assume di aver anticipato, ma non determina alcun danno. Il lavoratore, infatti, non potrebbe che rivolgersi al datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta avendo l’I.N.P.S., attraverso il conguaglio, adempiuto il suo obbligo.

Deve pertanto convenirsi con il giudice che ha emesso la sentenza impugnata sull’insussistenza del reato di truffa, non essendo configurabili nella condotta dell’imputato gli artifizi o raggiri.

Tale conclusione sembra del resto trovare conferma in una recente pronuncia della Sezione Lavoro di questa Corte, emessa il 6 maggio 2015, la n.8873 del 4 maggio 2015, secondo la quale l’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24. Detta pronuncia, affermando (nel caso opposto a quello in esame) che il recupero di eventuali assegni non dovuti e il conseguente versamento all’I.N.P.S. di dette somme si configura in capo al datore di lavoro senza dover attendere l’avvenuto recupero delle somme in capo al lavoratore, avvalora la tesi che il conguaglio opera automaticamente e non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell’I.N.P.S., nei cui confronti le dichiarazioni non veritiere del datore di lavoro sull’avvenuto versamento degli assegni familiari e dell’indennità di malattia non potrebbero configurarsi come artifici o raggiri.

Nel delitto di truffa peraltro, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre mediante la ‘cooperazione artificiosa della vittima’ che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Cass. Sez. Un. 16 dicembre 1998 n.1, Cellammare). Nel caso di specie l’I.N.P.S., indicato nell’imputazione quale soggetto passivo del reato di truffa, non risulta aver risentito per effetto della condotta dell’imputato uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale ovvero un reale depauperamento economico, nella forma del danno emergente o del lucro cessante.

Per quanto riguarda la configurabilità dell’art.316-ter cod. pen. il pubblico ministero ricorrente non formula alcuna specifica doglianza limitandosi a sostenere la tesi della ravvisabilità nella condotta dell’imputato del reato di truffa aggravata. Il ricorrente non esclude, tuttavia, la configurabilità del reato di appropriazione indebita (in concorso formale con quello di truffa aggravata), ma fondatamente rileva che erroneamente il reato sia stato ritenuto nella sentenza impugnata procedibile a querela e si duole che la mancanza della condizione di procedibilità abbia determinato anche in ordine a questo reato la pronuncia di non luogo a procedere. Il reato, per come il fatto è descritto nell’imputazione, deve effettivamente ritenersi aggravato dall’abuso di relazioni di prestazione d’opera di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. perché agevolato dalle condizioni favorevoli create dal rapporto di lavoro, e quindi procedibile di ufficio ai sensi dell’art.646 comma terzo cod. pen. La nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante dall’art. 61 n. 11 cod. pen., si applica infatti a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza (Cass. sez. V 17 dicembre 2014 n. 7317, Herrera; sez. II 15 ottobre 2013 n.44343, Cavallo; sez. II 10 gennaio 2013 n.14651, P.G. in proc. Chatbi)’.

Il Collegio non condivide tali argomentazioni in quanto si deve escludere che l’erogazione di prestazione economica di natura pubblica consenta la sostituzione soggettiva nel rapporto obbligatorio, come ben illustrato nella memoria della parte civile INPS.

Ritiene infatti il Collegio – in senso conforme ad una recente decisione su di un caso analogo (Cass. Sez. 2, sent. n. 4404 del 13/01/2016, dep. 03/02/2016) – che nessuna delle due soluzioni sopra richiamate può essere condivisa quanto all’inquadramento giuridico della condotta del datore di lavoro nei confronti dell’I.N.P.S..

In particolare, il Collegio, ritiene che tale condotta vada inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen..

Com’è noto, la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen. (‘Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato’) punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, ‘Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee’.

Questa Corte ha già affermato che l’art. 316 ter cod. pen., configura un reato di pericolo, e non di danno (Sez. 6, n. 35220 del 09/05/2013 Rv. 256927), e che tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce ‘fatto’ strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l’assenza della induzione in errore (Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012 Rv. 254354).

L’ambito applicativo del delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen., è stato del resto approfondito sia dalle Sezioni Unite di questa Corte che dalla Corte costituzionale.

In particolare, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 95 del 2004, ha affermato il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316 ter, rispetto all’art. 640 bis cod. pen., e ha precisato che, alla luce del dato normativo e della ratio legis, l’art. 316 ter, assicura una tutela aggiuntiva e ‘complementare’ rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall’art. 640 bis, coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento – per difetto – del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Ha quindi rinviato all’ordinario compito interpretativo del giudice l’accertamento, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie dell’art. 316 ter, integri anche la figura descritta dall’art. 640 bis, dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest’ultima.

Le Sezioni Unite sono intervenute con due sentenze con una prima sentenza del 2007 (Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007 Rv. 235962), le Sezioni Unite, tracciando i confini tra la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter, e quella di cui all’art. 640 bis c.p., hanno sottolineato – in linea con la menzionata ordinanza della Corte costituzionale – che l’introduzione nel codice penale dell’art. 316 ter, ha risposto all’intento di estendere la punibilità a condotte ‘decettive’ (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell’ambito operativo della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; di modo che, fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, vanno inquadrate nella fattispecie di cui all’art. 316 ter, le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore, con la conseguente compressione dell’art. 316 ter a situazioni del tutto marginali, ‘come quello del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale’. Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno perciò affermato il principio secondo cui ‘vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316 ter – e non a quella di truffa – le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto’.

Con una più recente sentenza del 2010 (Sez. un., n. 7537 del 16/12/2010 Ud. – dep. 25/02/2011 – Rv. 249104), le Sezioni Unite sono poi tornate sul tema e, proseguendo sulla strada tracciata dalla propria precedente sentenza, hanno affermato il principio secondo il quale l’art. 316 ter cod. pen., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente.

Valorizzando la collocazione dell’art. 316 ter cod. pen., tra i delitti contro la pubblica amministrazione e considerando che gli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel testo della norma evidenziano chiaramente la volontà del legislatore di perseguire la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l’indebita percezione si è realizzata, le Sezioni Unite hanno precisato il principio sopra enunciato nel senso che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen., nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità (nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto che integra il delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali, in particolare, quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere).

Le Sezioni Unite, infine, muovendo dal rilievo che la peculiare fattispecie posta dall’art. 316 bis cod. pen. (‘Malversazione a danno dello Stato’) è rivolta specificamente a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati, hanno sottolineato che l’art. 316 ter, sanziona la percezione di per sé indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali’, qualunque sia – dunque – la destinazione o la mancata destinazione delle erogazioni indebitamente conseguite.

Orbene, alla stregua di quanto detto, deve ritenersi che il delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen., prescinde sia dall’esistenza di artifici o raggiri, sia dalla induzione in errore, sia dall’esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa, elementi tutti che caratterizzano il delitto di truffa.

Ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen., è l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l’omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto.

Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente o nell’ottenimento di una somma di danaro oppure nell’esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta.

Così configurata la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen., nella latitudine riconosciutale dalla giurisprudenza, deve ritenersi che nella stessa deve essere inquadrata la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Come si è detto, infatti, l’erogazione che costituisce elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 316 ter cod. pen., può consistere semplicemente nell’esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, e non deve necessariamente consistere nell’ottenimento di una somma di danaro.

Il reato si consuma nel momento in cui il datore di lavoro provvede a versare all’I.N.P.S. (sulla base dei dati indicati sui modelli DM10) i contributi ridotti per effetto del conguaglio cui non aveva diritto, venendo così – tramite il mancato pagamento di quanto altrimenti dovuto – a percepire indebitamente l’erogazione dell’ente pubblico.

Può ribadirsi, pertanto, il seguente principio di diritto: ‘Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosi percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni’.

Da ultimo, per completezza, va escluso che la condotta del datore di lavoro, come sopra configurata, possa inquadrarsi nella fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater.

Tale disposizione, inserita nel suddetto decreto legislativo che detta la ‘Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto’, nel prevedere il reato di ‘Indebita compensazione’, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, crediti non spettanti o inesistenti.

Si tratta tuttavia di una fattispecie criminosa che punisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti che abbiano natura tributaria; essa non è applicabile, pertanto, al caso sottoposto al giudizio di questa Corte, nel quale le somme portate a conguaglio dal datore di lavoro non hanno natura tributaria, ma corrispondono a prestazioni di natura previdenziale o assistenziale previste a vantaggio del lavoratore.

Alla stregua di quanto si è detto, il fatto contestato all’odierno ricorrente va qualificato secondo la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen..

Tuttavia non sfugge che trattandosi di contestazione per reato continuato ex art. 81 cpv. cod. pen. legato al fatto che, quantomeno all’epoca delle condotte in contestazione, i c.d. ‘Mod. DM10’ erano caratterizzati da prospetti mensili con i quali il datore di lavoro ebbe a denunciare all’I.N.P.S. le retribuzioni ai dipendenti, ai fini della corretta valutazione dell’eventuale superamento della soglia indicata dal comma 2 dell’art. 316 ter cod. pen. oltre la quale la condotta diventa penalmente rilevante non si potrà che tenere conto anche di tale profilo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio, ai sensi dell’art. 569 comma 4 cod. proc. pen. qualificato il fatto ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen..

Il giudice di rinvio provvederà sulla richiesta di spese avanzata dalla parte civile I.N.P.S. valutando l’eventuale sussistenza del danno.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli ai sensi dell’art. 569 comma 4 cod. proc. pen. Spese al definitivo.

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