Le azioni a difesa della proprietà – rivendicazione – negatoria – regolamento di confini – apposizione dei termini

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 febbraio 2016, n. 2241

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30202-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso la sentenza n. 263/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 24.12.2003 (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di immobili in (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di Trento – sez. distaccata Borgo Valsugana i vicini (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare ad arretrare una costruzione sulla p.f. (OMISSIS) da essi realizzata a meno di cinque metri dal confine col fondo degli attori (p.ed. (OMISSIS) e pp.ff. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). Domandarono altresi’ la ricostruzione del muro di confine di loro proprieta’ (insistente sulla p.ed. (OMISSIS)) illegittimamente demolito dai convenuti nonche’ il risarcimento del danno.

I (OMISSIS) – (OMISSIS) si costituirono nel giudizio deducendo la carenza di interesse degli attori sulla domanda di violazione delle distanze rispetto alla p.lla (OMISSIS); rilevarono in ogni caso l’infondatezza delle pretese e invocarono, con riferimento alla dedotta violazione delle distanze, il criterio della prevenzione. Osservarono inoltre che l’eventuale responsabilita’ per il mancato rispetto delle distanze era da imputarsi al geometra (OMISSIS) e pertanto lo chiamarono in causa perche’ fosse condannato a risarcire i danni agli attori o, comunque a manlevare essi convenuti da una eventuale condanna.

Il (OMISSIS), costituitosi, aderi’ alla tesi difensiva dei convenuti e chiese comunque di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia (OMISSIS), nonche’ il notaio (OMISSIS) che, su richiesta degli attori, aveva predisposto nel rogito (OMISSIS) una clausola riguardante la possibilita’ di costruire il piu’ possibile sul confine con la strada privata.

I due chiamati si costituirono contestando le domande contro di essi formulate.

Con sentenza n. 31/2007 il Tribunale accolse la domanda di arretramento della costruzione realizzata sulla p.f. (OMISSIS) (ora p.ed. (OMISSIS)) rispetto al confine con la p.ed. (OMISSIS) degli attori, nonche’ del muro eretto sulla p.f. (OMISSIS) rispetto al confine con la p.f. (OMISSIS) e condanno’ il (OMISSIS) e la (OMISSIS) all’arretramento di tali costruzioni a cinque metri dal confine, secondo la rappresentazione grafica fatta dal CTU nella tavola 10 allegato F alla relazione depositata il 14.3.2006. Condanno’ inoltre i predetti al pagamento in favore degli attori della somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento danni; rigetto’ la domanda di garanzia proposta dai conventi nei confronti del geometra (OMISSIS) nonche’ quella a sua volta spiegata da quest’ultimo contro il notaio (OMISSIS), e dichiaro’ assorbita la domanda di garanzia del (OMISSIS) contro l’assicuratore.

La decisione fu impugnata dai (OMISSIS) – (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Trento, con sentenza non definitiva 131/08, ravvisato l’interesse ad agire dei (OMISSIS) – (OMISSIS) e l’infondatezza dell’eccezione di prevenzione riproposta dagli appellanti, rigetto’ la domanda risarcitoria per la demolizione del muro insistente sulla particelle (OMISSIS) e respinse le impugnazioni contro i capi della decisione relativi:

a) all’accertamento del mancato rispetto della distanza legale del muro eretto sulla particella (OMISSIS) rispetto al confine con la p.lla (OMISSIS);

b) al rigetto della domanda proposta dall’intervenuto (OMISSIS) contro (OMISSIS).

Per quanto ancora interessa in questa sede, con la sentenza non definitiva, la Corte di merito considero’:

– che la ricostruzione del muro a regola d’arte da parte dei convenuti integrava un risarcimento in forma specifica e pertanto il Tribunale aveva errato nel condannare gli autori all’ulteriore risarcimento per equivalente, rapportato oltretutto al costo della ricostruzione, cioe’ ad un qualcosa che gia’ era stato eseguito;

– che non poteva invece ritenersi lecita la costruzione realizzata dai convenuti in violazione della distanza legale rispetto al confine con la p.f. 395/5 non rinvenendosi alcun valido consenso.

Disposto con separata ordinanza un supplemento di consulenza per accertare la distanza tra la p.f. (OMISSIS) (oggi p.ed. (OMISSIS)) e il confine con la p.ed. (OMISSIS), la Corte d’Appello, con successiva sentenza 263/09 15.10-3.11.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto anche la domanda relativa alla violazione delle distanze legali tra l’edificio dei convenuti appellanti p.ed. (OMISSIS) e il confine con la p.ed. (OMISSIS) di proprieta’ degli attori appellati; ha rigettato

l’impugnazione degli appellanti nei confronti del (OMISSIS), dichiarando assorbita la domanda proposta da quest’ultimo contro la (OMISSIS) spa. In ordine alle spese del giudizio – e per quanto ancora interessa – la Corte d’Appello ha disposto l’integrale compensazione tra i (OMISSIS) – (OMISSIS) e i (OMISSIS) – (OMISSIS).

Per giungere a tali conclusioni la Corte trentina, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, ha osservato:

– che con la sentenza non definitiva gia’ si era accertata la violazione delle distanze in relazione alla costruzione (muretto ben evidenziato nelle fotografie riportate nella consulenza tecnica di ufficio e costituente l’unica nuova costruzione) realizzata a confine con la p.lla (OMISSIS) (strada di accesso comune a piu’ proprietari);

– che, con riferimento alla violazione delle distanze tra la casa dei convenuti e il confine, non potendosi ricavare elementi certi dalle risultanze peritali circa l’esatta collocazione del punto 9 indicato nel frazionamento (in considerazione della mancata replica da parte del CTU alle osservazioni dei tecnici di parte), in mancanza di utili elementi ricavabili dalle mappe catastali, appare plausibile individuare il confine nella linea che unisce i due punti 10 e 21 individuati con sicurezza e, pertanto non puo’ ritenersi assolto da parte degli attori l’onere probatorio sulla violazione delle distanze dal confine;

che il rigetto delle piu’ rilevanti domande di risarcimento del danno per il muro insistente nella p.ed. (OMISSIS) nonche’ quelle fondate sulla presunta violazione delle distanze tra gli edifici e tra l’edificio dei convenuto ed il confine e la speciosita’ della situazione di fatto venutasi a creare impongono la compensazione delle spese comprese quelle di consulenza tecnica.

Avverso la predetta sentenza 263/09 e quella non definitiva 191/2008, il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria ex articolo 378 codice procedura civile depositata nell’imminenza dell’udienza.

Le altre parti non hanno svolto attivita’ difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 279 codice procedura civile e articolo 2909 codice civile in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, nn. 3 e 5. Addebitano in sostanza alla Corte d’Appello di avere modificato, con la sentenza definitiva e in assenza di potere decisorio, la portata precettiva della sentenza parziale, in aperta violazione del giudicato interno. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello con la sentenza non definitiva 191/2008, nel rigettare l’appello degli originati convenuti, aveva integralmente confermato il capo di sentenza attinente la violazione delle distanze con riferimento al muro eretto sulla p.f. (OMISSIS) rispetto alla p.f. (OMISSIS) degli attori, senza nulla aggiungere in ordine al contenuto precettivo della sentenza impugnata e sul punto confermata. Ritengono invece che con la sentenza definitiva la Corte d’Appello e’ ritornata sul tema dedicando ampi spazi alla sentenza parziale, in particolare individuando nel muretto evidenziato nelle fotografie l’unica nuova costruzione della cui violazione delle distanze legali rispetto alla p.f. (OMISSIS) e’ dato discutere. La modifica del contenuto precettivo della sentenza non definitiva e’, ad avviso dei ricorrenti, evidente perche’ tale sentenza aveva richiamato quella del Tribunale che, a sua volta, aveva fatto riferimento a precise indicazioni planografiche contenute nella tavola 10 allegata alla CTU (OMISSIS).

Il motivo e’ infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della “potestas iudicandi” relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame – sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti – salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non puo’ risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimita’, puo’ rilevare d’ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 18898 del 31/08/2009 Rv. 609334; Sez. 6-1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012 Rv. 622520 in motivazione; Sez. 1, Sentenza n. 10889 del 11/05/2006 Rv. 588763).

E’ stato altresi’ precisato che al fine di stabilire la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, occorre considerare non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6689/2012 cit.; Sez. L, Sentenza n. 160 del 10/01/2006).

Nel caso di specie, le considerazioni svolte nella sentenza definitiva in ordine alla violazione delle distanze con riferimento al muro eretto sulla p.f. (OMISSIS) rispetto al confine con la p.f.(OMISSIS), certamente ultronee, non alterano comunque la portata precettiva della sentenza non definitiva n. 191/08 che aveva a sua volta confermato quella di primo grado contenente un espresso richiamo alla rappresentazione grafica del CTU nella tavola 10 allegato F alla relazione depositata il 14.3.2006; del resto, il dispositivo della sentenza 263/09 (definitiva) non contiene nessun riferimento al muro in questione.

In conclusione, la controversia sulla violazione delle distanze tra il muro eretto sulla p.f. (OMISSIS) e il confine con la p.f. (OMISSIS) e’ stata decisa secondo le statuizioni del Tribunale che la Corte d’Appello, con la sentenza non definitiva, ha confermato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti (OMISSIS) – (OMISSIS) lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 61 codice procedura civile e ss e articolo 91 codice procedura civile e ss, articoli 115 e 116 codice procedura civile, articoli 873 e 950 codice civile in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 codice procedura civile, n. 5). Rimproverano in sostanza alla Corte d’Appello di avere – discostandosi dalle risultanze della CTU – rigettato la domanda di violazione delle distanze legali tra l’edificio dei convenuti (p.ed. (OMISSIS)) e il confine con la p.lla ed. (OMISSIS) per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte degli attori. Rilevano che le p. ed. (OMISSIS) e (OMISSIS) costituiscono due lotti di un appezzamento originariamente appartenente ad unico proprietario (tale (OMISSIS)) il quale nel 1994 in vista della successiva vendita, fece predisporre il tipo di frazionamento 151/1994 richiamato ed allegato all’atto di acquisto di essi ricorrenti: la Corte d’Appello avrebbe pertanto dovuto attenersi alle risultanze di tale tipo di frazionamento, peraltro richiamato dal consulente tecnico, atteso il valore assolutamente vincolante, cosi come costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di regolamento di confini.

Osservano che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello il CTU ha puntualmente replicato ai rilievi mossi dai tecnici di parte convenuta attraverso le considerazioni svolte a pagg. 15 e 16 del proprio elaborato (trascritte in ricorso).

Osservano pertanto che la Corte d’Appello, a fronte del parere del CTU, avrebbe dovuto espressamente motivare il proprio dissenso dall’operato dell’ausiliare indicando gli elementi che dimostravano l’erroneita’ delle argomentazioni sulle quali l’ausiliare si era basato.

Anche tale motivo e’ infondato.

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto piu’ risalente nel tempo (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17756 del 08/09/2015 Rv. 636402; Sez. 2, Sentenza n. 512 del 13/01/2006 Rv. 585894; Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997 Rv. 507421).

Si rivela dunque giuridicamente corretta, in linea di principio, la tesi dei ricorrenti.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, la Corte trentina non ha affatto trascurato il tipo di frazionamento allegato all’atto di acquisto degli attori – appellanti, ma se ne e’ discostata limitatamente alla collocazione del punto intermedio 9, non risultando la sua materializzazione sul suolo e, per giustificare il proprio convincimento ha dato una motivazione del tutto congrua laddove ha rilevato che il punto 9, a differenza dei punti 10 e 21, non e’ segnalato da alcun elemento materiale, essendo stato desunto solo in via teorica dal consulente tecnico di ufficio sulla base della restituzione dei delle dividenti create con un preesistente tipo di frazionamento risalente al 1994.

Quanto alla posizione del CTU sulle osservazioni mosse dai consulenti dei convenuti, la Corte di merito nell’evidenziare la mancata replica da parte dell’ausiliare, si riferiva non gia’ ad una assenza di risposta alle osservazioni nella loro interezza, quanto piuttosto alla mancata risposta su un aspetto ben preciso e cioe’ al silenzio sulla dedotta modifica dei luoghi per effetto della costruzione della strada, evidenziata dai tecnici di parte convenuta, i quali avevano segnalato il vizio della retrotraslazione di piu’ punti del detto frazionamento giacche’ “dall’epoca del preesistente rilievo al 2002 i luoghi sarebbero stati modificati, sia pure in parte dai lavori inerenti la realizzazione della strada di accesso (p.f. (OMISSIS)) con relativi muri di sostegno, lavori resi necessari dal declivio del terreni e da 1l’allargamento della carreggiata e dei quali non esistono allo stato rilievi progettuali”.

La Corte d’Appello, insomma, si e’ attenuta al confine emergente dal tipo di frazionamento, ma ha considerato la linea retta che unisce i punti estremi 10 e 21 (segnalati da elementi materiali al suolo) dando conto del perche’ ha scartato l’utilizzo del punto intermedio 9.

La motivazione per giustificare la non condivisione delle conclusioni dell’ausiliare sulla determinazione del confine appare adeguata, cosi’ come adeguato appare il percorso argomentativo utilizzato per dare conto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte degli attori-appellati sulla violazione della distanza dal confine per tredici centimetri (tale essendo lo scarto massimo riscontrato dal consulente: v. pag. 17 sentenza 263/09): la decisione anche sotto tale profilo si sottrae pertanto alla critica dei ricorrenti.

3. Col terzo motivo i (OMISSIS) – (OMISSIS) denunziano l’omessa, e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio nonche’ l’omesso esame delle risultanze peritali (articolo 360 codice procedura civile, n. 5). Dolendosi del rigetto della domanda risarcitoria in relazione all’abbattimento del muretto, i ricorrenti criticano l’affermazione della Corte d’Appello, contenuta nella sentenza non definitiva, secondo cui la ricostruzione del muretto a regola d’arte avrebbe comportato una reintegrazione in forma specifica: osservano, invece, che la ricostruzione era peggiorativa, come si deduce dalle risultanze della consulenza tecnica svolta nel giudizio possessorio (e richiamata dal tribunale), contenente l’indicazione delle precise modalita’ di ricostruzione.

Il motivo e’ infondato.

Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007 Rv. 596019; Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007 Rv. 593744; Sez. L, Sentenza n. 12467 del 25/08/2003 Rv. 566240).

Nel caso di specie la critica dei ricorrenti contravviene una alternativa ricostruzione degli elementi probatori a fronte di un ragionamento della Corte d’Appello del tutto privo di vizi logici laddove, sulla sorta dell’accertamento peritale, ha ravvisato l’avvenuta ricostruzione del muro a regola d’arte, in maniera solida e assai simile alla preesistente e, sulla base di un tale apprezzamento in fatto, ha ritenuto che il Tribunale palesemente ai suddetti principi perche’ tende a proporre avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto risarcimento in forma specifica, mentre invece ha pronunciato condanna all’ulteriore risarcimento per equivalente, rapportandolo oltretutto al costo della ricostruzione, cioe’ ad un qualcosa che gia’ era stato eseguito (v. pag. 19 sentenza non definitiva).

4. Con il quarto ed ultimo motivo, riguardante la disposta compensazione delle spese del giudizio, si denunzia la violazione degli articoli 91, 92 e 112 codice procedura civile in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3 nonche’ l’erronea motivazione (articolo 360 codice procedura civile, n. 5). Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello non c’era stato nessun rigetto di domande fondate sulla violazione di distanze tra edifici, in mancanza di specifica formulazione di domande del genere da parte degli attori, i quali avevano agito solo per ottenere il rispetto delle distanze dal confine. Ritengono poi del tutto illogica l’affermazione della Corte circa la maggior rilevanza della domanda di risarcimento del danno rispetto a quella di arretramento dal confine, considerato che il risarcimento era stato limitato ad appena 500,00 euro mentre l’arretramento dal confine riguardava gran parte del fabbricato. Quanto alle spese di consulenza, evidenziano che le risultanze degli accertamenti erano stati sempre favorevoli alle loro tesi.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse.

Innanzitutto va rilevato che, trattandosi di giudizio instaurato nel 2003, alla fattispecie non e’ applicabile ratione temporis neppure l’articolo 92 nel testo modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a) (necessita’ di esplicitare i giusti motivi).

Comunque, per giurisprudenza costante, ai sensi dell’articolo 92 codice procedura civile, comma 2, pure nel testo applicabile “ratione temporis” prima della modifica introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), la scelta di compensare le spese processuali e’ riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione puo’ essere censurata in sede di legittimita’ quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneita’, il processo decisionale (v. Sez. 2, Sentenza n. 7763 del 17/05/2012 Rv. 622415; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015 Rv. 634612).

Ancora, ove la sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 Rv. 625631).

Ebbene, contrariamente a quanto emerge dal ricorso, dalla sentenza impugnata risulta che i giudici di merito hanno giustificato la compensazione delle spese anche con un’altra argomentazione logicamente sufficiente a giustificare la decisione, considerando (v. pag. 21) “la speciosita’ della situazione di fatto venutasi a creare” rappresentata dal fatto che i convenuti “hanno tenuto, rispetto alla strada d’accesso, un comportamento del tutto analogo a quello degli attori, i quali hanno approfittato del fatto di essere divenuti proprietari del tratto di strada antistante la loro casa”.

Su tale concorrente ratio decidendi – ritenuta anch’essa grave, secondo l’apprezzamento del giudice di merito – il ricorso e’ pero’ completamente silente e pertanto la censura ancora una volta non coglie nel segno.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Il mancato svolgimento di attivita’ difensiva delle altre parti esonera la Corte da ogni pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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