Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 marzo 2016, n. 4710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5776-2011 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 9079/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2010 R.G.N. 9477/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) adiva il Tribunale di Velletri chiedendo dichiararsi il diritto alla pensione di inabilita’ ai sensi della Legge n. 222 del 1984, articolo 2 o in subordine all’assegno di invalidita’ Legge n. 222 del 1984, ex articolo 1 e la condanna dell’INPS al pagamento della prestazione. L’INPS, costituitosi, deduceva l’infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Il giudice adito con sentenza n. 2098/2005 respingeva le domande per difetto del requisito sanitario.

Sul gravame interposto dall’assicurato, ammessa ed espletata nuova c.t.u., in esito al deposito della relazione, la Corte d’appello di Roma con sentenza 16 febbraio 2010, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava il diritto dell’appellante all’assegno di invalidita’ con decorrenza 1 luglio 2001 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, mostrando di condividere gli esiti dei rinnovati accertamenti peritali, ritenuti immuni da vizi di ordine logico.

Avverso questa pronuncia l’Inps propone ricorso per Cassazione sostenuto da tre motivi. L’intimato non ha svolto difesa alcuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

Con il primo, il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 156 e 194 codice procedura civile in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 4. Deduce la nullita’ della CTU espletata in secondo grado siccome nessun avviso era stato inviato al consulente di parte Inps in ordine alla data di inizio delle operazioni peritali.

Il motivo e’ destituito di fondamento.

La nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poiche’ la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (vedi ex plurimis, Cass. 24-1-2013 n. 1744).

Nello specifico, l’Inps non ha allegato (e, conseguentemente, dimostrato) di aver eccepito tempestivamente la nullita’ della CTU nella prima difesa successiva al deposito dell’elaborato in grado di appello, sicche’, in applicazione del principio cui si e’ fatto richiamo, la censura non puo’ essere accolta.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 222 del 1984, articolo 1 nonche’ vizio di motivazione dell’impugnata sentenza.

Ci si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia acriticamente recepito i risultati della consulenza medico-legale espletata in sede di gravame senza esplicare le ragioni del dissenso rispetto agli accertamenti peritali espletati in prime cure. Si sostiene che il consulente tecnico d’ufficio, nel pervenire all’accertamento del requisito sanitario coessenziale al riconoscimento dell’assegno di invalidita’ Legge n. 222 del 1984, ex articolo 1, aveva applicato le tabelle del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, che, previste per l’invalidita’ civile e rilevanti nell’ambito dell’assistenza sociale, avevano una finalita’ diversa rispetto a quella perseguita dal compendio normativo disciplinante la fattispecie considerata.

3. Il motivo e’ fondato nei sensi di seguito precisati.

Occorre premettere che anche la nuova nozione di invalidita’ pensionabile introdotta dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacita’ di guadagno del sistema previgente con la capacita’ di lavoro, e’ ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacita’ di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacita’ in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.

Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell’accertamento della detta invalidita’, e’ pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della eta’, della formazione e personalita’ professionale in guisa tale da valutare la possibilita’ di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attivita’ diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n. 17159, Cass. 14-3-11 n. 5964).

La valutazione della nozione di invalidita’ ex Legge n. 222 del 1984 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalita’ professionale dell’assicurato. Di qui, l’impossibilita’ tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermita’ o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacita’ di lavoro generica.

4. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali e’ pervenuta questa Corte di legittimita’ (vedi Cass. 24-11-2003 n. 17812, Cass. 3-4-2006 n. 7760, Cass. 4-10-2013 n. 22737) che ha avuto modo di rimarcare come la Legge 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella Legge 30 marzo 1971, n. 118 e’ insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacita’ di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato in luogo della generica capacita’ lavorativa del soggetto. Da cio’, l’inidoneita’ del parametro di valutazione dell’invalidita’ civile (tabelle previste dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) a definire l’invalidita’ pensionabile (prevista dall’indicata Legge 12 giugno 1984, n. 222).

Si e’ infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n. 5934) che “in sede di valutazione della capacita’ di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario d’invalidita’ disciplinato dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, articolo 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, ne’ puo’ procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d’invalidita’ relative a ciascuna delle infermita’ riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attivita’ svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Non e’ conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche o comunque ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermita’ o difetto fisico o mentale e la probabile conseguente riduzione della capacita’ di lavoro, in quanto indici medi che, riferiti ad un’attivita’ lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un’indagine diretta ad accertare l’effettiva riduzione della capacita’ subita dall’assicurato in relazione all’attivita’ svolta, che puo’ risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall’applicazione d’una tabella di valutazione astratta”.

Il fondamento di questa inidoneita’ non e’ tuttavia la preclusione d’una somma aritmetica di singole riduzioni (somma espressamente preclusa anche nella valutazione dell’invalidita’ civile ex Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 5091, articolo 4), bensi’ lo stesso oggetto della valutazione.

5. Nel caso in esame, quanto alla valutazione dell’invalidita’ pensionabile, la Corte territoriale ha mostrato di condividere le obiettivita’ riportate nella consulenza di ufficio espletata in grado di appello, che recava applicazione delle tabelle del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 previste invece per l’invalidita’ civile, con statuizione non conforme a diritto, perche’ contraria ai principi innanzi enunciati.

Ne deriva che detto secondo motivo va accolto nei termini descritti (con assorbimento del terzo attinente al regime degli accessori di legge sulla prestazione di invalidita’ riconosciuta in favore dell’assicurato).

L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che si atterra’ al principio secondo cui “il parametro dell’invalidita’ civile non puo’ essere utilizzato – nella valutazione dell’invalidita’ ex Legge n. 222 del 1984 – neanche come guida di massima, ove, nell’ambito di questa diversa valutazione, non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro concernente la capacita’ lavorativa all’oggetto specifico della diversa invalidita’ da valutare (capacita’ di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato)”. La Corte designata statuira’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie in parte il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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