Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 16 febbraio 2016, n. 6342
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 11/2014 TRIBUNALE di PESARO, del 10/11/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, per la parte civile, l’avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
– Udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pesaro, quale giudice d’appello avverso i provvedimenti del Giudice di pace, ha, con la sentenza impugnata, emessa su appello della parte civile, in totale riforma di quella assolutoria emessa dal primo giudice, condannato (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore di (OMISSIS), colpito al volto con un pugno nel corso di una partita di pallacanestro. Secondo la ricostruzione operata dal giudicante, il (OMISSIS), dopo aver subito un fatto di gioco ed essere stato aggredito da (OMISSIS), sferro’ un pugno al volto di quest’ultimo mentre non era piu’ in pericolo per la propria incolumita’, provocandogli lesioni guarite in venti giorni.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore lamentando, innanzitutto, un vizio di motivazione con riguardo al disconoscimento della legittima difesa, affermata, invece, dal primo giudice. Si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale abbia attribuito valenza dimostrativa, sotto il profilo della responsabilita’, al referto arbitrale invece che alle dichiarazioni dei testi, i quali avevano invece chiarito che (OMISSIS) era stato “eccessivamente provocatorio” e che solo l’intervento di altri giocatori impedi’ che i suoi colpi andassero a segno; nonche’ del fatto che il giudice d’appello abbia trascurato la perizia medico-legale espletata in primo grado, la quale aveva concluso per l’irrilevanza penale del fatto. Sottolinea che la proporzionalita’ della reazione va valutata con giudizio ex ante e che occorre tener conto di tutte le circostanze concrete in cui si e’ sviluppata la reazione, onde accertare “l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessita’ di difesa”.
Con altro motivo lamenta la violazione dell’articolo 597 codice procedura penale, per la ragione che e’ stata riconosciuta all’appellante una provvisionale in assenza di gravame sul punto e del necessario supporto probatorio per la quantificazione del danno.
3. Con “motivi nuovi” depositati il 15/7/2015 l’imputato lamenta la violazione del principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui la rivalutazione delle prove dichiarative da parte del giudice d’appello deve passare attraverso la riassunzione diretta della testimonianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, che e’ assorbente rispetto agli altri. L’episodio e’ stato concordemente ricostruito dai giudici di merito nel senso che fu (OMISSIS) ad assumere – dopo aver compiuto un fatto di gioco – un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’imputato, il quale reagi’ colpendo l’avversario al volto con un pugno. Il Tribunale – andando di contrario avviso rispetto al Giudice di pace – ha ritenuto di escludere la legittima difesa sulla base del referto arbitrale, nel quale – stando a quanto riportato in sentenza – era attribuita la responsabilita’ dell’occorso solo parzialmente a (OMISSIS), in quanto questi, dopo aver posto in essere “un fatto antisportivo” ed essere stato, per questo, espulso dal campo, “si e’ accanito contro il n. 21 (OMISSIS), il quale reagiva dando un pugno in volto al (OMISSIS)”.
A tale referto il Tribunale ha attribuito “una valenza dimostrativa incontestabile”, tale da mettere in cattiva luce (nel senso di svelarne l’inaffidabilita’) l’arbitro ( (OMISSIS)) che lo aveva redatto e il refertista ufficiale ( (OMISSIS)), i quali, esaminati a dibattimento, hanno parlato della necessita’ di (OMISSIS) di difendersi dall’aggressione della persona offesa. Da qui la conclusione che “la vittima non aveva inferto lesioni all’imputato” e che questi “poteva sottrarsi all’aggressione, semplicemente allontanandosi dal luogo dello scontro”.
Tale conclusione non poggia, pero’, su dati probatori certi, perche’ – come rimarcato dalla difesa dell’imputato – il referto arbitrale non sembra avere la significazione attribuitagli dal Tribunale ed e’ difficilmente interpretabile senza le delucidazioni di chi lo ha redatto, giacche’ “accanirsi” contro una persona puo’ significare molte cose, tra cui ingiuriarla e minacciarla, ma anche attentare alla sua incolumita’ fisica. Il disfavore con cui il Tribunale ha valutato la testimonianza di (OMISSIS) e (OMISSIS) non appare giustificato, pertanto, dal tenore del referto arbitrale, che va valutato insieme agli altri elementi di prova emersi dall’istruttoria e non puo’ costituire esso solo la prova della “compiacenza” dei testimoni verso l’imputato.
La motivazione con cui e’ stata esclusa la legittima difesa non resiste, pertanto, alle critiche sollevate dalla difesa, per cui si impone l’annullamento della sentenza impugnata e – stante l’intervenuta prescrizione del reato dopo la sentenza d’appello – il rinvio al competente giudice civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
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