Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 23 novembre 2015, n. 46359

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

nei confronti di:

S.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5050/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONA, del 24/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Orsi Luigi, che ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio al Tribunale di Cremona.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 marzo 2015, il Gup del Tribunale di Cremona ha pronunciato nei confronti di S.D. sentenza di non doversi procedere, perchè il fatto non costituisce reato, in relazione al reato di calunnia (per avere, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo di indiziato di reato, accusato ingiustamente il carabiniere che l’aveva sottoposto a controllo – dopo essere stato notato a bordo di un’autovettura provento di reato poi rinvenuta abbandonata in un canale – di avere distrutto il biglietto ferroviario che avrebbe provato che egli era giunto sul posto in treno).

A sostegno del provvedimento liberatorio, il giudice ha evidenziato come le affermazioni dell’imputato possano essere state fatte “in un momento di scarsa lucidità” – avendo S. dichiarato di essere al momento sotto l’effetto di sostanze stupefacenti -, quale “maldestro ed istintivo tentativo di difendersi, senza rendersi pienamente conto della valenza” delle accuse nei confronti del militare; come, in ogni caso, non vi sia prova certa della sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo, tenuto anche conto della lontananza nel tempo della vicenda, che non consente approfondimenti per un fatto ormai prossimo alla prescrizione.

2. Ricorre avverso la sentenza il Procuratore generale di Brescia e ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 368 e 43 cod. pen.. Rileva il ricorrente che l’assoluzione poggia su di una concezione errata dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, ai fini della integrazione del quale sono del tutto irrilevanti le motivazioni interne e gli stati d’animo del soggetto agente, mentre è sufficiente la consapevolezza di muovere una falsa accusa nei confronti di una persona che si sappia innocente; che l’animus defendendi non esclude la calunnia quando l’agente, oltre a contestare i fatti attribuitigli, incolpi di un reato un terzo, nella consapevolezza della sua innocenza.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio al Tribunale di Cremona.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata.

2. Mette conto rammentare come, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’esercizio legittimo dello ius defendendi non possa spingersi sino alla consapevole accusa di una persona, che si sappia innocente, della commissione di un reato. In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta dell’imputato che non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico, ma rivolga all’accusatore, di cui conosca l’innocenza, accuse specifiche, circostanziate e determinata di un fatto concreto e dunque idonee a determinare la possibilità dell’inizio di un’indagine penale nei suoi confronti, atteso che, in tale ipotesi, non ricorrono le condizioni richieste perchè si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (Cass. Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2015 – dep. 06/05/2015, P.O. in proc. Scagnelli, Rv.

263550; Sez. 2, n. 28620 del 01/07/2009, Ostuni, Rv. 244730).

Ricorrono dunque gli estremi del reato di calunnia quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’autorità (Cass. Sez. 6, n. 5574 del 19/03/1998, Ruggeri, Rv. 210652).

2.2. Di tali consolidati principi non ha fatto buon governo il decidente di merito allorchè ha stimato ravvisabile nella specie la scriminante del diritto di difesa, là dove ha ricondotto le dichiarazioni del S. ad un “maldestro ed istintivo tentativo di difendersi”. Ed invero, le parole dell’imputato – tese ad accusare il militare di avere distrutto il biglietto ferroviario che avrebbe provato che era ivi giunto in treno anzichè sull’auto di provenienza illecita – non risultano avere una valenza meramente difensiva, nel momento in cui delineano a carico dell’operante un comportamento attivo teso alla soppressione di un documento che avrebbe potuto fungere da prova a discolpa e dunque incidere sulle chances di difesa del ricorrente. Ed invero, secondo quanto dato atto dallo stesso Giudice della cognizione, S. non si limitava a negare la propria responsabilità in merito alla ricettazione dell’autovettura di provenienza illecita alla guida della quale era stato visto circolare, ma – nella sostanza – accusava l’appartenente all’Arma dei Carabinieri di specifici fatti reato ed, in particolare, di avere commesso un falso ideologico nella redazione del verbale stilato all’atto del controllo dell’imputato, nella parte in cui non dava atto della disponibilità in capo a quest’ultimo del biglietto ferroviario di cui S. asseriva essere stato in possesso, nonchè di avere soppresso il documento utilizzabile quale elemento a discarico. Il che, secondo i principi sopra delineati, certamente travalica i limiti del legittimo esercizio dello ius defendendi.

3. Nè, d’altra parte, l’apparato argomentativo sviluppato a sostegno del decisum può ritenersi corretto allorchè si è ritenuto comunque insussistente il dolo, o comunque dubbia la sussistenza di tale elemento.

3.1. A tale proposito, va rilevato come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo del reato di calunnia sia integrato dal dolo generico, che si sostanzia nella consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza del calunniato e nella volontà di accusarlo pertanto ingiustamente. La prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato (Cass. Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012 – dep. 21/08/2012, Bracchi e altro, Rv. 253270).

3.2. Dai principi sopra delineati si discosta il provvedimento sottoposto al vaglio di questa Corte, là dove il decidente di merito ha escluso o comunque dubitato dell’integrazione del dolo del delitto sulla base di considerazioni del tutto congetturali, limitandosi ad ipotizzare che S. potesse non avere realizzato la portata delle dichiarazioni o, comunque, ancorando tale difetto di consapevolezza alla circostanza che l’imputato potesse, al momento, essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con ciò dando credito alle parole rese dall’imputato, sebbene prive di qualunque conforto obbiettivo.

Ad ogni modo, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto (Cass., Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012 – dep. 01/02/2013, Salvaggio, Rv. 255179).

Incapacità di attivarsi in modo razionalmente concatenato che non emerge in alcun modo dal verbale di interrogatorio e che il decidente di merito non ha comunque congruamente escluso.

4. Tirando le fila di quanto sopra, le motivazioni sviluppate a sostegno della ritenuta insussistenza (o dubbio quanto alla sussistenza) dei presupposti del delitto di calunnia sono prive di ragionevolezza e si pongono in contrasto con i consolidati principi di legittimità in materia, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cremona per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per l’ulteriore seguito al Tribunale di Cremona.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2015

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