Cassazione 13

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 5 novembre 2015, n. 22664

Ritenuto in fatto

Con contratto preliminare del 2.10.1992, Ri.Gi. promise di vendere a T.S. un appartamento sito in Pozzuoli per il prezzo di lire 160 milioni, dei quali 48 vennero versati al preliminare e la restante parte avrebbe dovuto essere versata al definitivo, da stipularsi entro il 20.12.1992.
Successivamente, il 25.2.1993, le parti sottoscrissero una scrittura integrativa, con la quale si diede atto che il T. versava l’ulteriore somma di 40 milioni di lire e otteneva la immissione in possesso dell’immobile; precisarono le parti che la residua quota del prezzo a saldo sarebbe stata pagata dal promittente acquirente al rogito definitivo, previa erogazione del mutuo bancario, prevedibilmente entro il 25.5.1993.
2. – Con atto di citazione del 16.7.1993, T.S. convenne in giudizio il Ri.Gi. innanzi al Tribunale di Napoli, lamentando l’impossibilità di procedere alla stipula dell’atto definitivo a causa della mancata consegna, da parte del promittente venditore, della documentazione necessaria all’ottenimento del mutuo; chiese pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per colpa del promittente venditore e la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, nella misura di 300 milioni di lire, maggiorati degli interessi convenzionali convenuti nella misura del 20% annuo.
Il convenuto, costituitosi in giudizio resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
Il processo, interrotto per la intervenuta morte di Ri.Gi., venne riassunto nei confronti di R.M., erede del defunto.
Il Tribunale adito, accogliendo la domanda riconvenzionale, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di T.S., condannando lo stesso all’immediato rilascio dell’immobile; condannò R.M. a restituire al T. la somma di Euro 45.448,21 già corrisposta al suo dante causa, oltre agli interessi legali dalla data di versamento dei singoli importi fino al soddisfo; condannò il T. a rifondere alla convenuta le spese processuali.
3. – Avverso tale sentenza venne proposto appello in via principale da R.M. e in via incidentale da T.S.. Nel giudizio di gravame, venne poi integrato il contraddittorio nei confronti di R.G. , R.C., R.E., R.A. e R.B., ulteriori eredi, unitamente a R.M. , del defunto Ri.Gi..
Con sentenza del 7.5.2010, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di Ri.Gi. e condannò gli eredi del medesimo, in solido, al pagamento in favore del T. della somma di Euro 45.448,21, quale restituzione degli anticipi del prezzo già corrisposti; rigettò la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal T.; compensò tra le parti 1/3 delle spese dei due gradi del giudizio, ponendo i restanti 2/3 a carico della parte convenuta.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.S. sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso R.M. , R.A., R.E., R.B., R.C., D.M.G. e Ri.Gi., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

Considerato in diritto

– Secondo l’ordine logico scaturente dalle questioni sottoposte, va prima esaminato il ricorso incidentale proposto da R.M. ed altri.

1.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453-1455 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente al ritenuto grave inadempimento del contratto preliminare da parte di Ri.Gi.. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale, nel ritenere l’inadempimento del R., non avrebbe considerato (come invece aveva rilevato il giudice di primo grado) che il T. – al momento della stipula del contratto preliminare – era ben consapevole del fatto che l’immobile promesso in vendita fosse privo di concessione edilizia, né avrebbe considerato che le parti non avevano affatto subordinato il pagamento del residuo prezzo e la stipulazione del contratto definitivo all’ottenimento del mutuo da parte del T..

La censura è inammissibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, va rilevato che la Corte territoriale, a fondamento della pronunciata risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del R., ha posto il fatto che quest’ultimo omise di consegnare al T., nonostante i ripetuti solleciti dello stesso, la documentazione relativa all’immobile promesso in vendita (che era stato costruito in zona sottoposta a vincolo ambientale – paesaggistico); documentazione che era necessaria, non solo per la stipulazione del mutuo (attraverso il quale il T. intendeva finanziare il suo acquisto), ma anche ai fini della stipulazione dell’atto definitivo. E infatti, secondo quanto accertato dalla Corte napoletana, non fu possibile procedere al rogito notarile proprio per l’assenza della documentazione attestante la regolarità urbanistico – edilizia dell’immobile oggetto della vendita (relativamente al quale non era stata accolta l’istanza di condono edilizio avanzata dal R.).

Se questa è la ratio dectdendi della sentenza impugnata, tale ratio non è stata considerata e censurata dai ricorrenti, i quali hanno introdotto argomenti che non sfiorano le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere l’inadempimento del promittente venditore. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse, in quanto le censure mosse dai ricorrenti in via incidentale sono ininfluenti sulle ragioni del decisum (cfr. Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014, Rv. 633495).

Ma l’inammissibilità della censura risulta anche sotto altro profilo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in presenza di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione del medesimo per inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravità dell’inadempimento, prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo, è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 12296 del 07/06/2011, Rv. 617828; Sez. 3, Sentenza n. 13840 del 09/06/2010, Rv. 613278).

Nella specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione; non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che mirano a proporre a questa Corte una conclusione alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.

E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere gli apprezzamenti discrezionali riservati ai giudici di merito, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto acquisiti al fine di sovrapporre la propria valutazione a quella posta a base della sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se i giudici del merito abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento valutativo, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

1.2. – Col secondo motivo del ricorso incidentale, subordinato all’accoglimento del primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1383 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al diniego ai R.   del diritto di trattenere la somma versata dal T. a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dello stesso e, comunque, in relazione al rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno.

Il motivo è assorbito nel rigetto del precedente motivo di ricorso.

Può passarsi ora all’esame del ricorso principale proposto da T.S..

2.1. – Con i primi tre motivi, che possono essere tratti unitariamente, si lamenta il mancato riconoscimento degli interessi – nella misura convenzionale pattuita (20% per anno) o, in subordine, nella misura legale – sulla somma che parte convenuta è stata condannata a restituire all’attore. Sul punto, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1221 – 1223 – 1224 – 1284 – 1227 – 1241 – 1248 – 1281 – 1458 – 2043 – 2727 – 2729 – 2697 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe errato nel negare al T. gli interessi sulla somma da ottenere in restituzione da parte convenuta e, comunque, avrebbe errato nel compensare la remunerazione del denaro versato dal T. col godimento dell’immobile da parte del medesimo; ciò in quanto, a dire del ricorrente, i R. non avevano chiesto di considerare in compensazione il valore locativo dell’immobile di cui il T. aveva goduto a far tempo dalla scrittura privata integrativa.

Le censure non sono fondate.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia (costitutiva) di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre invece un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro) costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 11/05/1982, Rv. 420867). Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall’acquirente (Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 22/02/2008, Rv. 601804; Sez. 3, Sentenza n. 19659 del 18/09/2014, Rv. 633002).

Nella specie, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la Corte di Appello ha riconosciuto al T. gli interessi sulle somme versate a titolo di anticipo del prezzo (v. p. 6 della sentenza impugnata), ma ha ritenuto tali interessi compensati col godimento, da parte del T., dell’immobile promesso in vendita (rispetto al quale il R. aveva proposto apposita domanda di risarcimento dei danni, implicitamente ritenuta ammissibile dalla Corte di Appello in accoglimento di apposito motivo di gravame).

Considerata la natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, dell’obbligo di rimborsare le somme corrisposte a titolo di anticipo sul prezzo e la sua natura di debito di valuta, la sentenza impugnata risulta, sul punto, esente dai denunziati vizi logici e giuridici.

2.2. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 – 1223 – 1224 – 1284 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale – negando al T. gli interessi legali sulla somma da ottenere in restituzione dai R. – violato il giudicato formatosi sulla statuizione della sentenza di primo grado con la quale erano stati riconosciuti allo stesso T. i detti interessi, statuizione che, non essendo stata impugnata da parte convenuta, sarebbe passata in giudicato.

Anche questa censura non è fondata, alla stregua di quanto osservato nell’esame dei precedenti motivi di ricorso.

Infatti, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la Corte di Appello non ha negato al T. gli interessi sulle somme versate a titolo di anticipo del prezzo, ma ha dichiarato tali interessi compensati col godimento, da parte del T., dell’immobile promesso in vendita. Non sussiste, pertanto, la pretesa violazione del giudicato, essendo stato il credito per interessi compensato con l’opposto credito.

2.3. – Col quinto e col sesto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 – 1282 – 1223 – 1224 – 1449 – 1453 – 1458 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 cod. civ. è riconoscibile anche in via presuntiva allorché il tasso medio di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Anche questa doglianza non può trovare accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria (anche in favore della parte non inadempiente) – conseguente ad una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento – ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5639 del 12/03/2014, Rv. 630187).

Nelle obbligazioni pecuniarie, infatti, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare – in applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. – solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui – tuttavia – il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 255 del 11/01/2006, Rv. 586609).

Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del ‘maggior danno’ ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015, Rv. 634625); e che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, fermo restando l’onere del creditore – che domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato – di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva (Sez. U, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008, Rv. 604419).

Nella specie, le doglianze del ricorrente sul punto risultano inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella – asseritamente erronea – compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266).

Il ricorrente, tuttavia, non ha assolto l’onere a lui derivante dal principio di autosufficienza del ricorso, in quanto, pur censurando la sentenza impugnata per la mancata liquidazione del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., non ha allegato e trascritto le sue deduzioni contenute nell’atto di citazione in primo grado e nell’atto di appello, in modo da consentire alla Corte di verificare che, con riguardo alla sua pretesa restitutoria, non si fosse limitato a proporre domanda congiunta di interessi e rivalutazione monetaria (come se si trattasse di un credito di valore), ma avesse anche allegato (e successivamente provato) il maggior danno da svalutazione monetaria.

In tali termini, non essendo possibile, dalla lettura del ricorso, cogliere in quali termini la domanda di corresponsione della rivalutazione monetaria fosse stata proposta dal T. dinanzi ai giudici di merito, la censura risulta inammissibile.

– In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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