Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 25 settembre 2015, n. 19036

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21017/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/06/2010 r.g.n. 842/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza depositata l’8.6.10 la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il gravame interposto dall’INPS contro la sentenza con cui il Tribunale di Locri lo aveva condannato a pagare a (OMISSIS) la rivalutazione ISTAT sull’assegno percepito per lavori di pubblica utilita’ a far data dal 1.1.99.

Statuivano i giudici del merito l’applicabilita’ anche ai lavori di pubblica utilita’ – e non solo ai lavori socialmente utili – del combinato disposto del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, articolo 8, comma 8, e Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 45, comma 9.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1- Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, articolo 8, comma 8, e Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 45, comma 9, con riferimento al Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280, articolo 3, comma 3, e Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, in Legge 28 novembre 1996, n. 608, perche’ ai progetti straordinari di LPU (lavori di pubblica utilita’) presentati ai sensi del cit. Decreto Legislativo n. 280 del 1997, non e’ applicabile la disciplina generale dettata per l’impiego in LSU (lavori socialmente utili), dovendosi il Decreto Legislativo n. 468 del 1997, (con le sue successive modificazioni) applicare solo ai progetti presentati dopo il 23.1.98 mentre, per definizione, i progetti di LPU dovevano essere presentati prima di quella data, vale a dire non oltre il 26.10.97; in altre parole – prosegue l’istituto ricorrente – per il 1999 l’importo del sussidio previsto per Io svolgimento dei lavori di pubblica utilita’ da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del Decreto Legislativo n. 280 del 1997, rimane fissato nella misura stabilita dal Decreto Legge n. 510 del 1996, articolo 1, comma 3, convertito in Legge n. 608 del 1996, in virtu’ dello specifico rinvio – di tipo statico e non gia’ dinamico – operato dal Decreto Legislativo n. 280 del 1997, articolo 3, comma 3, senza possibilita’ di adeguamento nella misura di cui al combinato disposto della Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, articolo 8, comma 8, e Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 45, comma 9, previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

Il ricorso e’ infondato.

In proposito questa Corte Suprema ha gia’ avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 6755/12; Cass. n. 28540/11; Cass. n. 27432/2011; Cass. n. 1461/11), con orientamento cui va data continuita’, che il Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 1, fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili (LSU), comprensiva delle varie attivita’ che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita’ collettiva, nonche’ dei lavori di pubblica utilita’ mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Ed invero il suddetto decreto legislativo, all’articolo 1, definisce come lavori socialmente utili le attivita’ che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita’ collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti; ne distingue le diverse tipologie, prevedendo “lavori di pubblica utilita’ mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi”, “lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi”, “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi”, “prestazioni di attivita’ socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenzialf1.

All’articolo 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilita’ e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’articolo 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel Decreto Legge n. 510 del 1996, articolo 1, convertito in Legge n. 608 del 1996. Com’e’ evidente, la definizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 468 del 1997, ha una portata generale e cio’ spiega la sovrapponibilita’ dei settori di attivita’ previsti per i “progetti di lavoro di pubblica utilita’” dal Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 2, e quelli oggetto di “lavori di pubblica utilita’” secondo il Decreto Legislativo n. 280 del 1997, articolo 3.

Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 2, – che delinea i settori di attivita’ per i “progetti di lavoro di pubblica utilita’” – e quello di cui al Decreto Legislativo n. 280 del 1997, articolo 3, – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilita’” in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attivita’ e di una medesima finalita’ del legislatore, connessa ad intenti di inserimento nel mondo del lavoro.

Ne consegue che l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla Legge n. 144 del 1999, articolo 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilita’ previsti dal Decreto Legislativo n. 280 del 1997.

D’altronde, l’identita’ strutturale dei lavori di pubblica utilita’ previsti nei due decreti legislativi sottrae rilievo all’argomento utilizzato dall’istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio “statico” – contenuto nel Decreto Legislativo n. 280 del 1997 – alle modalita’ di attuazione previste nel Decreto Legge n. 510 del 1996, convertito in Legge n. 608 del 1996.

Ed ancora, l’intento del legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalita’, non gia’ ad una determinata disciplina, ancorche’ poi abrogata, ma alla disciplina normativa cosi’ come eventualmente modificata nel tempo, e’ reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di ragioni tali da giustificare l’eventuale disparita’ di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto.

2- In conclusione, il ricorso e’ da rigettarsi.

Non va accolta la domanda di condanna dell’INPS per lite temeraria avanzata ex articolo 96 c.p.c., da parte controricorrente, essendosi la giurisprudenza consolidata solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione in esame, il che consiglia altresi’ di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *