cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 10 settembre 2015, n. 17950

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 10611/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura che viene allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL con socio unico in persona del suo amministratore unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine della memoria;

– resistente –

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha chiesto a conferma della sentenza impugnata, di dichiarare la compromettibilita’ in arbitri della controversia promossa da (OMISSIS) contro la Societa’ (OMISSIS) Srl;

avverso la sentenza n. 934/2014 del TRIBUNALE di CATANIA del 13.3.2014, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

per la resistente e’ solo presente l’Avvocato (OMISSIS).

 

IN FATTO

 

(OMISSIS), socia della (OMISSIS) s.r.l. impugno’ dinanzi al Tribunale di Catania la delibera assembleare del 5.5.010, con la quale, approvato il bilancio dell’esercizio 2009, era stato disposto il ripianamento delle perdite emerse al 15.3.010, l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad euro 500.000, assumendo che la stessa si fondava su una situazione patrimoniale che non era stata approvata da un CdA legittimamente convocato e che riportava una perdita non rilevabile dal bilancio ed era inoltre stata adottata con abuso della regola di maggioranza.

Il giudice adito, con sentenza del 15.4.2014, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda, ritenendo la causa devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola n. 36 dello statuto della (OMISSIS), che demanda ad un arbitro unico la soluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validita’ della deliberazione.

La (OMISSIS) ha impugnato il provvedimento con ricorso per regolamento di competenza con il quale sostiene che la causa verte su diritti indisponibili e non e’, pertanto, compromettibile in arbitri.

(OMISSIS) s.r.l. ha replicato con memoria difensiva.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

IN DIRITTO

 

Il ricorso deve essere accolto.

La richiesta di annullamento della delibera si fonda, infatti, sulla dedotta violazione della norma inderogabile dettata per le s.r.l. dall’articolo 2482 ter c.c., che non consente di procedere all’azzeramento ed alla successiva ricostituzione del capitale sociale se non in presenza di una situazione patrimoniale, redatta in conformita’ dei principi di chiarezza e di precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sia andato integralmente perso.

La norma in questione non solo e’ imperativa, ma contiene precetti dettati – oltre che nell’interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell’andamento della gestione societaria – anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societa’ entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Ne consegue che, secondo quanto gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 791/011, nonche’ Cass. ord. nn. 13031/014, 22715/014) in tema di impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, la controversia in esame, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non e’ riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, comma 1, (che devono pur sempre avere ad oggetto diritti disponibili).

Va pertanto dichiarata la competenza a decidere del Tribunale di Catania, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.

Il tribunale decidera’ anche sulle spese del regolamento.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catania, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio e per le spese del regolamento.

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