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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 10 agosto 2015, n. 34712

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bologna;

Nei confronti di:

(OMISSIS) n. il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 14986/2014 del Gip del Tribunale di Bologna dell’11.12.2014;

visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;

Udita all’udienza pubblica del 5 maggio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA;

Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale provvedeva sulla richiesta di convalida dell’arresto e applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M. nei confronti di (OMISSIS), in ordine ai delitti di omicidio colposo con violazione della disciplina stradale ed inosservanza dell’obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso, non convalidando l’arresto ed applicando la misura cautelare in carcere.

Si premette che il GIP ha ritenuto l’arresto eseguito illegittimamente dagli operanti poiche’ adottato fuori dai casi di flagranza, arresto operato a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale.

Si denuncia violazione di legge. In fatto si assume che la polizia giudiziaria interveniva nell’immediatezza dei fatti e accertava che nel luogo del sinistro giaceva la salma della vittima – che al momento dell’impatto viaggiava a bordo di un motorino – e a breve distanza il veicolo investitore (una FIAT CROMA targata (OMISSIS)), che in ragione dei danni riportati era per diretta percezione degli operanti quello coinvolto nel sinistro per cui si stava indagando. I militari interrogando la banca dati interforze appuravano nell’immediatezza che l’auto era normalmente nella disponibilita’ dell’indagato, che seppure non presente sui luoghi era immediatamente ricercato. Si richiama sul punto quanto riferito dallo stesso decidente circa l’individuazione del (OMISSIS) e il sequestro delle sue calzature sporche di fango fresco, rinvenute presso la casa di residenza, trovata dagli operanti chiusa e priva di familiari e prossimi congiunti del prevenuto.

Tali elementi – direttamente percepiti da chi avrebbe proceduto in seguito all’arresto – consentivano di individuare nell’indagato il responsabile dei fatti gia’ nell’immediatezza. Gli atti documentano che le ricerche sono proseguite nelle ore successive senza soluzione di continuita’, cessando solo quando (OMISSIS) decideva di consegnarsi presso la Stazione CC. di San Lazzaro di Savena, dopo circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro.

L’attivita’ di polizia giudiziaria e’ quindi stata eseguita nel rispetto delle norme di legge, in ipotesi di c.d. flagranza differita o prolungata.

Per il ricorrente Procuratore, ragionando diversamente e richiedendo per la sussistenza della condizione di flagranza che gli operanti abbiano una diretta percezione del sinistro stradale e della conseguente fuga del responsabile, si svuoterebbe di ogni senso il disposto normativo introdotto dall’articolo 189 C.d.S., comma 8 bis.

Il ricorso va accolto.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso piu’ ampio di quello strettamente etimologico di attivita’ di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioe’, un concetto comprensivo anche dell’azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purche’ protratta senza soluzione di continuita’, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L’inseguimento puo’ quindi avvenire anche dopo un periodo di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Ed e’ stato altresi’ chiarito che il concetto di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attivita’ di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reita’, purche’ detta attivita’ non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per piu’ tempo (Cass. n. 2738/99; Cass. n. 23560/06; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003).

Nel caso di specie, alla stregua degli elementi esposti dal P.M. ricorrente, e’ indubbio che gli operanti intervennero subito dopo la commissione del fatto e da quel momento non risulta alcuna interruzione nelle ricerche del responsabile del sinistro stradale, sicche’ l’inseguimento (inteso nel senso sopra specificato) non poteva ritenersi concluso con la identificazione del responsabile.

Tale principio, come rileva il Procuratore Generale requirente, va applicato anche nel caso di specie poiche’ il dettato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 8 bis che prevede per coloro che, dopo essersi dati alla finga si pongano a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto (e tale termine non puo’ essere inteso in un’accezione elastica pena la sua inutilita’), la non applicabilita’ delle “disposizioni di cui al comma 6, terzo periodo della stessa norma (cioe’ di procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 c.p.p.), rende evidente come il legislatore abbia previsto la possibilita’ di procedere da parte della p.g. all’arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, cosi’ recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente “dilatato” ed esteso”.

Pertanto, rilevato che, alla stregua delle circostanze delineate dal ricorrente, erroneamente il giudice non ha convalidato l’arresto con la conseguenza che l’ordinanza deve essere, sul punto, annullata, e cio’ puo’ aver luogo senza rinvio, stante l’inutilita’ di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che – essendo possibile gia’ riconoscere la legittimita’ dell’operato della polizia giudiziaria, in base alle recepite argomentazioni sviluppate in ricorso – avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici al riguardo (cfr. Cass, Sez. 1, n. 25142 del 2007; Sez. 6, n. 16798 del 2007); che il GIP. si e’, comunque, pronunciato sulla richiesta di misura cautelare formulata dal P.M..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di diniego della convalida d’arresto.

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