Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 29 luglio 2015, n. 16025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI BLASI Antonino – Presidente

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23073/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Viterbo, con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni accertava che il contribuente (OMISSIS) aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in quanto l’immobile acquistato, una villetta sita nel comune di Tarquinia, aveva caratteristiche di abitazione di lusso e, pertanto, procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che lo accoglieva con sentenza appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

I giudici di secondo grado, pur ritenendo l’avviso di accertamento sufficientemente motivato, respingevano l’appello dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto che il nuovo immobile acquistato non aveva caratteristiche di lusso contrariamente a quanto asserito dall’Ufficio.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo ed il contribuente non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell’articolo allegato A parte prima Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha erroneamente escluso la qualita’ di abitazione di lusso dell’immobile in quanto avente superficie coperta di mq 78 con finiture di tipo ordinario, e ritenuto che fosse applicabile l’agevolazione prima casa mentre, al contrario, la sola circostanza che l’edificio insisteva su area destinata a “ville unifamiliari isolate” era di per se’ sufficiente a qualificarlo come abitazione di lusso.

Secondo l’Agenzia quindi la ricorrenza dell’unico requisito dell’insistenza dell’edificio su area destinata a “ville unifamiliari isolate” era sufficiente da solo, indipendentemente dalle altre caratteristiche, a qualificare l’immobile di lusso in quanto cosi’ previsto dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 1.

Il ricorso e’ fondato.

Infatti, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, previsti dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408, articolo 17, occorre far riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 1, che richiama il Decreto Ministeriale Lavori pubblici 2 agosto 1969, articolo 1, secondo il quale e’ sufficiente ad attribuire la qualifica di lusso alle abitazioni la circostanza che siano state realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville o parco privato.

A tal riguardo questa Corte ha affermato (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2755 del 23/02/2012) in tema di immobile sito in zona qualificata dallo

strumento urbanistico come destinata a “ville con giardino”: in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del Decreto Ministeriale Lavori pubblici 2 agosto 1969, articolo 1, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non gia’ le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensi’ la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per se’, a qualificare l’immobile come “di lusso”.

La CTR ha quindi erroneamente rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato la decisione di primo grado, ritenendo e dichiarando che le agevolazioni previste dalla indicata normativa, nel caso, ingiustamente erano state revocate, essendo stato accertato trattarsi di fabbricato non avente le caratteristiche di immobile di lusso.

Deve quindi essere accolta l’impugnazione in quanto la Commissione nel valutare che l’immobile non presentava i requisiti di immobile di lusso ha dichiarato che tutte le caratteristiche dell’edificio devono essere prese in considerazione e non solo quelle di natura esterna mentre al contrario ognuna delle caratteristiche elencate e’ di per se’ sufficiente ad attribuire la caratteristica di lusso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del posto anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso del ricorrente, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del posto anche per le spese.

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