Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 5 agosto 2015, n. 34178

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 24.1.2014, confermava la sentenza del locale Giudice di Pace, con la quale C.M. era stato condannato alla pena di Euro 700 di multa, per i reati di cui all’art. 595 c.p., per aver offeso la reputazione di B.G. , affermando in una lettera raccomandata indirizzata all’avv. P.R. le seguenti frasi: “a) un povero diavolo come B. ……che ciò sia colpa di B. che nella sua totale ignoranza; b) il suo cliente sfonda un cancello di ferro impadronendosi finora impunemente di un reliquato comunale; c) il suo cliente occupa avendo certamente acquistato con scrittura privata non registrata con chiara evasione d’imposta; d) da allora il suo cliente lì attorno fa il bello e il cattivo tempo perfino con la sostituzione del lucchetto, forse ingenuamente convinto, minus habens com’è”; nonché del reato di cui all’art. 612 c.p. per aver minacciato un ingiusto danno a B.G. , scrivendo nel corpo della stessa raccomandata datata Nuoro 15.9.2007: “sarebbe meglio che consigli al suo cliente che venga a patti altrimenti da parte mia e mio malgrado prenderò atto della dichiarazione di guerra quindi, con tutti i morti che si contano alla fine anche se durante ci si fa male tutti, nessuno escluso”.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 595 c.p., con riferimento alla necessità della diffusione delle offese alla altrui reputazione mediante comunicazione con più persone e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’affermata sussistenza del requisito della comunicazione con più persone; in particolare, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale dell’imputato per aver inviato una lettera raccomandata, in busta chiusa, all’avvocato P. , difensore e procuratore del querelante B.G. nella predetta causa civile, mentre altra copia della lettera era stata recapitata a mani, sempre in busta chiusa, per conoscenza allo stesso B. e successivamente il predetto avvocato P. , dopo avere aperto personalmente la raccomandata a lui indirizzata, si era consultato con un altro avvocato, una sua collega di studio, cui aveva mostrato, pertanto, la lettera firmata dell’imputato; secondo i Giudici di merito, l’invio di tale missiva all’avvocato P. ed al B. avrebbe integrato il delitto di diffamazione, ma tale valutazione si presenta erronea, difettando il requisito costitutivo della fattispecie di cui all’art. 595 c.p. della diffusione delle offese mediante comunicazione con più persone; la sentenza impugnata, in particolare, sostiene che non gioverebbe all’imputato la circostanza che la missiva ritenuta offensiva della altrui reputazione fosse stata indirizzata in via esclusiva all’avvocato P. , posto che negli studi professionali vi è la consuetudine di fare ricorso al parere di colleghi per assumere le iniziative più opportune, ma simile ragionamento non può essere condiviso; è pacifico, innanzitutto, che il delitto di diffamazione postula che la offesa alla altrui reputazione sia realizzata “comunicando con più persone” e che tra tali persone non possa essere computato il soggetto offeso; inoltre, contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata, determinate modalità di comunicazione della corrispondenza esprimono univocamente un intento opposto, da parte del mittente, rispetto ad una presunta volontà di divulgazione dei suoi contenuti; la scelta dello strumento della raccomandata personale in busta chiusa, ha proprio la precipua finalità di garantire la riservatezza della corrispondenza così inviata, che si vuole venga ricevuta dal solo destinatario della medesima; nel caso di specie, poi la lettera non era certo indirizzata al responsabile di un organo plurisoggettivo o di un ufficio, ma addirittura ad un singolo avvocato e tali evidenze non possono essere superate, come ritiene il Tribunale, mediante il richiamo ad una presunta contraria “consuetudine” tra avvocati; tale valutazione, invero, postula che negli studi legali condivisi da più professionisti possa eventualmente esistere una censurabile abitudine di rendere partecipi gli altri professionisti dello studio non interessati alla controversia degli aspetti riservati della stessa e delle altrui doglianze verso i clienti di ciascun avvocato, ma allora il preteso effetto diffamatorio si produrrebbe esclusivamente attraverso il mancato rispetto dei doveri di riservatezza da parte del legale destinatario della corrispondenza e non già per una ipotetica condotta dolosa della controparte di una controversia; in ogni caso, non si vede come la decisione di mostrare il testo di una lettera riservata ad altri avvocati, al solo scopo di coinvolgerli nella difesa e soprattutto di intraprendere insieme contro tale lettera le iniziative difensive più opportune in favore della parte destinataria delle ipotetiche offese, possa produrre una lesione alla reputazione della persona, nel cui interesse i nuovi legali associati intervengano; qualsivoglia siano le ragioni che possano indurre un avvocato a confidare ad altri legali il contenuto della corrispondenza da lui ricevuta riservatamente (con lettera raccomandata) per conto del proprio cliente, il destinatario della anzidetta comunicazione riservata rimane pur sempre l’avvocato cui è indirizzata la lettera raccomandata, risultando del tutto eventuale la successiva decisione di questi di mostrate la lettera a terze persone, e l’ipotesi in cui la propagazione dell’offesa avvenga su iniziativa del destinatario rimane fuori dall’ambito della incriminazione di cui all’art. 595 c.p.;
-con il secondo motivo, i vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al reato di cui agli artt. 612 c.p., in ordine alla prospettazione di un male ingiusto e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla possibilità di desumere il contenuto minaccioso delle espressioni utilizzate dalle precedenti funzioni pubbliche esercitate dall’agente in una o in un’altra determinata località; in particolare, il Tribunale ha ritenuto che sia dalla metafora utilizzata dell’imputato, nel rappresentare alla controparte la sua determinazione, se necessario, di agire a sua volta in giudizio, equiparando le liti giudiziarie alle guerre in cui si perde tutti, nessuno escluso, che dai toni complessivamente utilizzati, per essersi l’imputato nella missiva stessa autodefinito quale “famigerato sindaco di Nuoro” si ravvisasse una minaccia nei confronti del B. , ma tale valutazione non appare condivisibile, atteso che lo scritto in questione faceva riferimento alla possibilità di intentare reciprocamente una lite giudiziaria e la minaccia di agire in giudizio non può assumere alcuna rilevanza penale, difettando la prospettazione di un male ingiusto; il requisito della ingiustizia del danno non è, dunque, ravvisabile nell’ipotesi della minaccia di intentare un’azione giudiziaria a tutela dei propri diritti, trattandosi dell’esercizio di un diritto esplicitamente riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico; inoltre, la motivazione adottata dal Tribunale di Cagliari nella sentenza impugnata appare censurabile laddove, nel sostenere la valenza minacciosa dei toni utilizzati nella lettera, enuclea quale unico profilo espressivo idoneo ad indurre timore nel destinatario, l’avere l’imputato definito se stesso quale “famigerato sindaco di Nuoro” (o più esattamente, come scritto nella lettera, “famigerato sindaco socialista di Nuoro”), ma a parte la considerazione che tale espressione si riferiva chiaramente a note vicende politiche dell’imputato da sindaco socialista della città di Nuoro, che fu suo malgrado costretto a dimettersi, appare illogico nel ragionamento del Tribunale connotare in termini intrinsecamente minacciosi le frasi di chi rappresenti di avere esercitato una funzione pubblica di primo piano in una determinata città.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Va accolto il secondo motivo di ricorso, atteso che nelle espressioni “sarebbe meglio che consigli al suo cliente che venga a patti altrimenti da parte mia e mio malgrado prenderò atto della dichiarazione di guerra quindi, con tutti i morti che si contano alla fine anche se durante ci si fa male tutti, nessuno escluso”, non si ravvisa l’ipotesi di reato della minaccia oggetto di contestazione.
Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta che tra il figlio dell’imputato ed il B. era in corso una controversia civile ed in relazione ad essa l’imputato inviava all’avvocato P. , difensore del B. , nonché a quest’ultimo, per conoscenza, una missiva contenente le espressioni riportate in imputazione.
Tali espressioni non risulta che siano state compiutamente analizzate dai giudici di merito, collocandole nel contesto di riferimento, in cui il C. intendeva, all’evidenza, dissuadere la p.o., tramite il suo difensore, dal persistere nell’azione giudiziaria proposta, piuttosto che addivenire ad una transazione, quantunque abbia utilizzato, a tale fine, espressioni colorite, equiparando l’atteggiamento del B. ad una “dichiarazione di guerra” con conseguenze sovrapponibili agli esiti di una battaglia.
Il prospettare come preferibile una composizione transattiva della controversia al difensore della parte contrapposta (“è meglio che consigli al suo cliente che venga a patti….”), piuttosto che persistere nel giudizio, non pare comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1984, Montedoro), costituendo la “transazione” uno degli epiloghi “leciti” di una lite. Analoga considerazione deve farsi con riguardo alla prospettazione che dalla mancata transazione potessero derivare conseguenze negative (“con tutti i morti che si contano alla fine anche se durante ci si fa male tutti…”), essendo tali conseguenze connaturate all’incertezza delle sorti del giudizio ed alla soccombenza di una delle parti in lite.
In proposito giova richiamare un principio di recente affermato da questa Corte secondo cui il reato di minaccia che si concretizza attraverso l’invio di uno scritto richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario (Sez. 5,n. 51246 del 30/09/2014), riferimento questo quantomeno non univocamente ravvisabile nella fattispecie anche in ragione della genericità del danno “minacciato”.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il C. svolge censure in merito alla configurabilità nella fattispecie in esame del delitto di cui all’art. 595 c.p., per mancanza dell’elemento oggettivo della “comunicazione con più persone” merita accoglimento. La sentenza impugnata ritiene integranti il delitto di cui all’art. 595 c.p. le espressioni utilizzate nella lettera inviata dall’imputato all’avv. P. ed alla medesima p.o., sia per il contenuto offensivo di esse, che per la comunicazione a più persone di tale missiva.
2.1. Quanto al primo elemento, può senz’altro convenirsi con le valutazioni del Tribunale, secondo cui indicare un soggetto come un “povero diaviolo”, che si impadronisce “impunemente di un reliquato comunale”, compie evasione d’imposta ed è un “minus habens”, è condotta offensiva dell’onore e del decoro del soggetto passivo.
Se, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 595 c.p., è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino e l’evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (Sez. V, n. 5654 del 19/10/2012), le espressioni oggetto di contestazione sono obiettivamente pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, concretizzando un pregiudizio anche la divulgazione di qualità negative, idonee ad intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati (Sez. V, n. 43184 del 21/09/2012).
2.2. Quanto, invece, alla comunicazione con più persone, la valutazione del giudice d’appello, secondo cui tale requisito si ricaverebbe dal fatto che “è noto che negli studi professionali vi è la consuetudine di far ricorso al parere dei colleghi per assumere le iniziative più opportune”, non appare convincente.
Premesso, innanzitutto, che nel novero della pluralità delle persone a cui deve essere rivolta la comunicazione idonea ad integrare il delitto di diffamazione deve essere esclusa la p.o., giova evidenziare come questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, è necessario che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010), o, comunque, che la notizia sia destinata, nelle stesse intenzioni del soggetto attivo, ad essere riferita ad almeno un’altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.
Nel caso di specie il C. , nella missiva indirizzata all’avv. P. non ha espressamente manifestato la volontà che il contenuto della lettera venisse divulgato ad altri, non potendo ritenersi che il saluto “ai valenti collaboratori” del professionista, in essa contenuto, integrasse implicitamente tale volontà. Neppure può dedursi tale volontà in relazione alla consapevolezza che inoltrando la missiva al difensore del B. , costui l’avrebbe mostrata ad altri professionisti dello studio. Tale eventualità, infatti, essendo lasciata all’esclusiva e discrezionale iniziativa del destinatario, non è perciò solo idonea a dar conto della consapevolezza dell’imputato alla diffusione del contenuto della lettera da parte del ricevente ad altri soggetti.
Deve concludersi pertanto nel senso che l’avvenuta trasmissione della missiva contenente le espressioni offensive al difensore della p.o. nonché al B. medesimo per conoscenza, sebbene inidonea ad integrare il delitto di diffamazione, è tuttavia idonea ad integrare quello di ingiuria.
Vanno infatti richiamati in proposito i principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di delitti contro l’onore, quando l’offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata anche all’interessato si configura nella ricezione dello scritto alla p.o. il reato di ingiuria (arg. ex Cass. 4 febbraio 2002 n. 12160; Cass. 7 luglio 1983 n. 2498).
3.In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente al reato di minaccia, perché il fatto non sussiste e, riqualificato il reato di diffamazione in quello di ingiurie va disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per la determinazione della pena.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di minaccia, perché il fatto non sussiste e, riqualificato il reato di diffamazione in quello di ingiurie rinvia al Tribunale di Cagliari per la determinazione della pena.

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