Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 3 luglio 2015, n. 13680
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14826/2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1020/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/11/2011 r.g.n. 90/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 novembre 2011 la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 19 ottobre 2010 che aveva rigettato la domanda di (OMISSIS) intesa ad ottenere la dichiarazione dell’illegittimita’ del licenziamento irrogatogli il 30 dicembre 2005 dalla (OMISSIS) s.r.l. con tutte le conseguenze di legge in ordine alla reintegra ed al risarcimento del danno, il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, ed il pagamento del compenso del lavoro straordinario svolto. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando provato il fatto addebitato al lavoratore e che ha dato luogo alla sanzione disciplinare espulsiva, costituita dalla insubordinazione manifestata dal (OMISSIS) in occasione di un richiamo conseguente ad un ritardo nel rientro da un convegno, comportamento di insubordinazione a cui consegue il licenziamento secondo la previsione del contratto collettivo di categoria. Quanto al superiore inquadramento la Corte aquilana ha considerato la genericita’ dell’allegazione e, comunque, dalle stesse contestazioni e’ desumibile che il (OMISSIS) non aveva alcuna autonomia di funzioni o di coordinamento che caratterizza la categoria contrattuale A rivendicata. Riguardo al compenso per lavoro straordinario, la stessa Corte d’appello ha rilevato il difetto di allegazione al riguardo, non superabile dalle deposizioni testimoniali assunte.
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta difetto di motivazione su di un punto decisivo per il giudizio, e violazione degli articoli 2106 e 2119 c.c.. In particolare si assume che il giudice dell’appello non si sarebbe pronunciato sul punto decisivo della controversia attinente al contestato licenziamento e consistente nell’episodio del ritardo dal rientro da un convegno ed alla conseguente specifica insubordinazione nei confronti dei superiori, essendosi tale giudice soffermato esclusivamente sul comportamento di insubordinazione tenuto dal lavoratore in precedenti occasioni; d’altra parte l’immediatezza della contestazione farebbe presumere che il licenziamento era stato preordinato.
Con il secondo motivo si deduce violazione del CCNL dipendenti aziende produttrici laterizi e manufatti in cemento, articolo 8 categoria A, profilo professionale n. 2, e manifesta contraddittorieta’ della motivazione, In particolare si lamenta che, dalle stesse contestazioni disciplinari che fanno riferimento ai progetti affidati al (OMISSIS) emergerebbe l’autonomia delle funzioni svolte ed il conseguente diritto all’inquadramento invocato.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 2697 c.c. e articoli 116 e 432 c.p.c. e difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario svolto. In particolare si lamenta che lo svolgimento del lavoro straordinario sarebbe incontestato, mentre la mancata prova del suo esatto ammontare, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a liquidare equitativamente il relativo compenso.
Il primo motivo e’ infondato. Il ricorrente censura sia un vizio motivazionale sia una violazione di legge. Anche a non voler considerare l’irrituale formulazione plurima dell’unico motivo di gravame, va comunque osservato, quanto al lamentato difetto di motivazione in ordine al fatto specifico contestato al lavoratore, che la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si e’ espressa solo su precedenti atti di insubordinazione, ma ha valutato complessivamente la vicenda che ha condotto al licenziamento in questione, considerando, sulla base delle prove testimoniali dettagliatamente riportate nella sentenza stessa, sia il ritardo nel rientro nel posto di lavoro, che ha poi dato luogo al richiamo ed al successivo episodio di insubordinazione, sia i precedenti analoghi episodi. Riguardo a tali precedenti va considerato, in diritto, che, come gia’ affermato da questa Corte, che il principio dell’immutabilita’ della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’articolo 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significativita’ di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravita’, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalita’ o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (per tutte Cass. 19 gennaio 2011, n. 1145). Pertanto il richiamo a precedenti analoghi atti di insubordinazione non inficia la legittimita’ del licenziamento nel senso suddetto.
Il secondo motivo e’ parimente infondato. La Corte territoriale ha osservato, sia pure incidentalmente, l’insufficiente allegazione da parte del ricorrente. Orbene il (OMISSIS) avrebbe dovuto illustrare quali siano state le allegazioni in materia di mansioni. Inoltre, ai fini del riconoscimento di mansioni superiori e’ necessario l’esame complessivo del contratto collettivo che non risulta prodotto. A tale riguardo questa Corte ha affermato in altre precedenti occasioni che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – non puo’ dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’articolo 1362 c.c. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (per tutte Cass. 2 luglio 2009, n. 15495).
Infondato e’ anche il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento del lavoro straordinario. Va a tale riguardo che, dalla sentenza impugnata, non risulta affatto che lo svolgimento del lavoro straordinario rivendicato e’ incontestato, in quanto, al contrario, il giudice dell’appello ha confermato il rigetto di tale capo della domanda, proprio per il difetto di allegazione e di prova al riguardo. Tale valutazione logicamente motivata, non e’ validamente censurata dal ricorrente con la dedotta mancata contestazione.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
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