Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 30 giugno 2015, n. 27143
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11/11/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto;
udito il Difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., quale terza interessata, ha proposto ricorso nei confronti del decreto di sequestro preventivo dell’imbarcazione denominata Mattina per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, contestato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto proprietaria dell’imbarcazione stessa.
2. Premette il ricorrente che, in tesi accusatoria, il sequestro preventivo ha avuto ad oggetto in via diretta l’imbarcazione venduta, per l’importo di euro 180.000, al fine di eludere la riscossione dei consistenti debiti tributari maturati, dalla (OMISSIS) S.r.l. alla (OMISSIS), societa’ neocostituita con capitale sociale di soli euro 12.000.
2.1. Cio’ posto, con un primo motivo deduce violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11; dopo avere svolto una ricostruzione dei fatti storici all’origine del procedimento, precisa che l’alienazione del natante, lungi dall’essere stata simulata, e’ effettivamente avvenuta giacche’ l’acquirente ne ha realmente pagato il prezzo attraverso uno scoperto di conto corrente poi ripianato con un mutuo ottenuto; ne’ la rimessa di euro 4.000 operata da (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) sarebbe rilevante in quanto effettuata un anno dopo la vendita dell’imbarcazione e rappresentante un importo del tutto irrisorio rispetto al valore del bene. Deduce poi in particolare come l’ordinanza, erroneamente, nel considerare irrilevante il fatto che il prezzo di vendita dell’imbarcazione sia stato utilizzato per il pagamento di debiti tributari, abbia ritenuto che tali debiti fossero diversi da quelli in contestazione e che comunque l’esposizione tributaria complessiva della (OMISSIS) sarebbe stata ben maggiore.
Quanto al primo assunto l’F 24 prodotto testimonierebbe infatti come lo stesso fosse finalizzato al versamento dell’Iva, ossia di un’imposta il cui versamento sarebbe stato in tutto o in parte omesso; quanto al secondo, la documentazione prodotta con la memoria difensiva avrebbe smentito totalmente le dichiarazioni del dirigente dell’Agenzia delle entrate secondo cui nessun pagamento sarebbe stato effettuato.
Lamenta poi l’omessa motivazione del Tribunale quanto alla fattispecie di cui all’articolo 11 in particolare evidenziando come il prezzo di vendita del bene non sarebbe stato affatto incongruo ma addirittura superiore al valore di mercato dell’epoca con deprezzamento rispetto al valore originario di acquisto dovuto a vari fattori; su tale punto l’ordinanza del Tribunale del riesame si e’ limitata infatti ad affermare che l’imbarcazione avesse “un certo valore”.
2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine all’assenza della individuazione della condotta tipica di cui all’articolo 11 mancando del tutto la descrizione della condotta richiesta dalla norma, ovvero l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti; in ogni caso la natura simulata non potrebbe certo trarsi dal fatto che i fondi per pagare le rate del mutuo sarebbero stati corrisposti dallo stesso alienante (OMISSIS) con bonifici mensili giacche’ e’ la stessa ordinanza a riconoscere che questi avrebbe in realta’ corrisposto unicamente euro 4.000 su 180 mila complessivi comunque non ricollegabili alla rata di mutuo.
2.3. Con un terzo motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, in ordine alla posizione del terzo estraneo ricorrente anche in relazione all’assenza del periculum in mora e alla totale omessa motivazione rispetto a quanto dedotto dalla difesa.
Nelle deduzioni difensive si sottolineava, secondo la stessa impostazione accusatoria, che (OMISSIS) risultava del tutto estraneo al supposto reato tanto da non essere neppure citato dal decreto impugnato e che dunque il sequestro aveva colpito un soggetto che deteneva un bene in perfetta buona fede, essendo tra l’altro egli divenuto amministratore della societa’ acquirente l’1 giugno 2011 mentre l’imbarcazione era stata venduta il 27 aprile 2011. Sul punto, l’ordinanza impugnata si e’ limitata a rilevare come del tutto indifferente che il ricorrente sia raggiunto da gravita’ indiziaria o piuttosto che il reato sia stato commesso da altri soggetti senza dunque valutare in alcun modo, come anche richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’ sul punto, il tema posto dal ricorrente, ovvero la legittimita’ del sequestro in capo al proprietario esclusivo di buona fede dell’imbarcazione, e senza indicare una qualche ragione per la quale si dovesse ritenere che l’imbarcazione in sequestro fosse nella effettiva disponibilita’ di (OMISSIS) e non della (OMISSIS). Del resto, e’ risultato, come confermato sia dal G.i.p. che dal Tribunale del riesame, che l’imbarcazione e’ stata realmente e continuativamente utilizzata dalla (OMISSIS) per i noleggi e mai finalizzata all’utilizzo da parte dell’indagato (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui subito oltre.
L’ordinanza impugnata, dopo avere logicamente spiegato le ragioni per le quali la vendita dell’imbarcazione in sequestro dovrebbe ritenersi fraudolenta, fondamentalmente ricondotte, da un lato, alla avvenuta costituzione della societa’ (OMISSIS) appena venti giorni prima che alla stessa fosse venduta l’imbarcazione stessa, e, dall’altro, alle condotte dimostrative di una ingerenza negli affari della societa’ acquirente da parte dei soggetti cui e’ riconducibile la societa’ alienante (ed in particolare di (OMISSIS) che avrebbe garantito un mutuo di 180.000 euro alla (OMISSIS), di cui amministratore e’ il cognato (OMISSIS), collegato all’acquisto dell’imbarcazione), con conseguente infondatezza anche della tesi della estraneita’ del terzo, ha ritenuto non rilevante, nel senso di una esclusione del fumus del reato, l’intervenuta destinazione della somma di denaro ricavata dalla vendita all’assolvimento di oneri tributari.
L’ordinanza, infatti, pur dando atto, a pag. 12, che, effettivamente, con modello F 24, sarebbero stati pagati oneri tributari per l’importo di euro 180.000, ha puntualizzato tuttavia che i debiti tributari in tal modo pagati sarebbero diversi da quelli in contestazione.
4. Cio’ posto, va pero’ ricordato che il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, e’ caratterizzato dal dolo specifico posto che la alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva nei quali la condotta sanzionata consiste, devono essere finalizzati alla sottrazione “al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte”; sicche’, attesa la formulazione della norma, deve ritenersi che una condotta il cui risultato economico fosse destinato ad andare, anziche’ a detrimento, addirittura a beneficio dell’Erario, non potrebbe dirsi accompagnata dal dolo specifico de quo, indipendentemente dal fatto che le imposte in tal modo pagate fossero quelle per le quali sia eventualmente pendente un’azione di riscossione o altre; e, del resto, se, per costante indirizzo di questa Corte, un’azione di recupero o riscossione (nella fattispecie de qua non risultante come intrapresa) nemmeno e’ necessaria per la configurazione del reato attesa la natura di pericolo dello stesso (cfr., tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei e altro, Rv. 256376), diverrebbe evidentemente problematica, se non arbitraria, la stessa individuazione di debiti tributari da privilegiare rispetto ad altri. Ne consegue che, a fronte di tale principio, sarebbe stato necessario che il Tribunale, per potere legittimamente ritenere irrilevante, sul piano del fumus, l’intervenuto versamento dei 180.000 euro all’Erario, desse conto degli elementi indicativi del fatto che la vendita dell’imbarcazione sia consapevolmente stata posta in essere per un valore inferiore a quello reale; solo cosi’, infatti, pur in presenza di un versamento del corrispettivo ricavato al fine di pagare un debito tributario, potrebbe in astratto ritenersi ugualmente perseguita la finalita’ di ledere le legittime aspettative del fisco ovviamente volte ad incamerare l’effettivo valore del bene compravenduto.
E solo cosi’, del resto, potrebbe legittimamente qualificarsi come fraudolento, cosi’ come previsto dall’articolo 11 cit., l’atto posto in essere.
Sennonche’, su tale punto, l’ordinanza impugnata non ha in alcun modo motivato, essendosi limitata ad affermare, come esattamente lamentato dal ricorrente, che l’imbarcazione aveva “un certo valore”.
5. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sullo specifico punto evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli.
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