cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 8 luglio 2015, n. 14274

Svolgimento del processo

La Corte di Appello Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, accoglieva la domanda, proposta nei confronti della Fondazione ENPAIA, Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in Agricoltura, della moglie e delle figlie del defunto E.T. le quali, sul presupposto che il suicidio del proprio dante causa era da ricollegarsi al mobbing da lui subito nel corso del rapporto di lavoro instaurato con la Trestina Azienda tabacchi S.p.A., chiedevano la condanna del precitato ENPAIA al pagamento in loro favore dell’indennità per il caso di morte prevista dall’art. 11 del Regolamento dell’ente.
La Corte del merito,e per quello che interessa in questa sede, dopo aver accertato che il T. era stato esposto ad una condotta attuata da un rappresentante del datore di lavoro qualificabile come mobbing, riteneva, condividendo le conclusioni del CTU nominato in appello, che la depressione di cui era affetto il predetto T. era stata determinata dal mobbing da lui subito nell’ambiente di lavoro. Sulla base di tali premesse la Corte territoriale, poi, assumeva che il fattore lavorativo, pur non essendo l’unico era una concausa efficiente dell’atto suicida, insieme con i fattori psichici costituzionali. Pertanto secondo la Corte territoriale vi era un nesso di causalità tra il suicidio e la malattia professionale indotta dall’ambiente di lavoro.
Conseguentemente, secondo la predetta Corte, sussistevano i presupposti per la condanna dell’ENPAIA all’indennità reclamata non rilevando l’esclusione prevista dal regolamento in caso di suicidio riferendosi, tale esclusione, al suicidio cui consegue l’infortunio mortale, e non invece al caso, come quello di specie, in cui la malattia psichica determinata dalle avverse condizioni di lavoro determino il suicidio.
Avverso questa sentenza l’ENPAIA ricorre in cassazione sulla base di quattro censure, illustrate da memoria.
Resistono con controricorso le parti intimate che propongono impugnazione incidentale condizionata specificata da memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale l’ENPAIA, deducendo – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, sostiene che la Corte del merito ha erroneamente valutato il materiale probatorio non giudicando in base a tutte le prove acquisite.
La censura non è fondata.
Invero, oltre al rilievo che la censura andava proposta con riferimento, non tanto all’art. 360 n. 3, quanto piuttosto all’art. 360 n.5 cpc, vi è la considerazione assorbente che la stessa è formulata in senso generico perché non è indicato in modo specifico il materiale probatorio di cui la Corte del merito non avrebbe tenuto conto. Né, in violazione del principio di autosufficienza, è trascritto nel ricorso il contenuto di siffatto materiale.
A tanto aggiungasi che, comunque, spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) ( in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).
Con la seconda censura del ricorso principale l’ENPAIA, denunciando vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito non ha motivato il proprio dissenso, quanto al nesso causale, dalle conclusioni dei CTU.
La censura è infondata.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360, n. 5 cpc così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo ( Cass. 5 febbraio 2011 n. 2805 e Cass. 27 luglio 2012 n.13457).
Va annotato, comunque,che la Corte del merito, con motivazione adeguata e formalmente logica e come tale sottratta al sindacato di legittimità, argomenta il proprio dissenso dalle conclusioni dei vari CTU rilevando che “nel caso di specie non sono emersi fattori esogeni cui poter ricollegare il gesto suicida. D’altro canto appare altamente probabile che lo stress indotto dal mobbing, riferito dai testimoni e ben descritto nella consulenza tecnica d’ufficio, insistendo su una personalità indubbiamente fragile, abbia potuto condurre il T. alla decisione di togliersi la vita.In sostanza il fattore lavorativo, pur non essendo l’unico, appare come una concausa efficiente dell’atto suicida, insieme, appunto, con i fattori psichici costituzionali.
Con la terza critica del ricorso principale l’ENPAIA, allegando violazione e falsa applicazione degli artt. 4,7 ed 11 del Regolamento delle prestazioni dell’Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ENPAIA 23 giugno 1995 e della legge n.1655 del 1962, prospetta che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il disposto normativo del denunciato Regolamento quanto all’esclusione dell’indennizzabilità degli infortuni conseguenti ad azione suicida.
La critica non è esaminabile.
Invero trattandosi di regolamento interno parte ricorrente per investire correttamente questa Corte dell’ errata interpretazione di una disposizione avrebbe, non solo dovuto, in adempimento dell’onere di autosufficienza, trascrivere il testo delle clausole di cui denuncia l’errata esegesi, ma altresì depositare e a pena d’improcedibilità, come stabilito dall’art. 369 n. 4 cpc, insieme al ricorso il testo del predetto regolamento su cui fonda la censura.
Con il quarto motivo del ricorso principale l’ENPAIA, deducendo – ex art. 360 n.4 cpc – nullità del procedimento e della sentenza nonché violazione dell’art. 112 cpc, assume che la Corte del merito non si è pronunciata sulla sollevata eccezione secondo cui non rientrano nella protezione assicurativa gli eventi imputabili ad infermità mentale.
La censura è infondata.
Difatti come si desume dalla riportata, in sede di esame del secondo motivo, argomentazione della sentenza impugnata in realtà la Corte del merito tiene conto dei “fattori psichici costituzionali”, ma esclude che questi siano stati l’unica causa determinante l’evento in quanto ritiene “il fattore lavorativo, pur non essendo l’unico, una concausa efficiente”.
In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito.
Le spese del giudizio di legittimità vanno, in ragione del principio della soccombenza, poste carico del ricorrente principale.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art.l, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art.l, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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