Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 16 giugno 2015, n. 25262
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 224/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 08/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) ha chiesto che il ricorso sia rigettato con accoglimento delle richieste come da conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) ha chiesto, in via preliminare, il rinvio della udienza in attesa della entrata in vigore del decreto sulla lieve entita’ del fatto; in subordine, per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con pronuncia dell’8 maggio 2014, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del 19 settembre 2011, con la quale il Tribunale di Udine ha condannato (OMISSIS) alla pena di mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale della pena, per il reato di falso giuramento della parte di cui all’articolo 371 c.p., (perche’, prestando giuramento decisorio deferito dalla controparte in un procedimento per una controversia di lavoro, l’imputato negava di aver rinunciato ad ogni provvigione sulle vendite ad utile zero e che tra le parti fosse intervenuto un accordo in base al quale, ove avesse praticato ai clienti degli sconti superiori al 15%, il maggior sconto avrebbe inciso per meta’ sulle provvigioni del medesimo, accordi contrattuali invece confermati da (OMISSIS), impiegata amministrativa della controparte ” (OMISSIS) s.a.s.”, commesso il (OMISSIS)).
1.1. In via preliminare, il giudice d’appello ha dato atto della insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio dell’udienza dell’8 maggio richiesto dall’Avv. (OMISSIS) in relazione ad un precedente impegno professionale (segnatamente per la necessita’ di partecipare ad un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Rota Romana), evidenziando, da un lato, come tale impegno non sia suscettibile di rientrare nella nozione di impedimento assoluto a partecipare all’udienza; dall’altro lato, come lo stesso Avv. (OMISSIS) avesse nominato un sostituto processuale nella persona dell’Avv. (OMISSIS), il quale, invitato ad esprimersi in ordine alla richiesta di rinvio avanzata dal collega cui si erano opposte le altre parti, si era rimesso alla decisione della Corte.
1.2. Nel merito, dopo aver richiamato la sentenza impugnata, la Corte ha ripercorso le dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha rilevato che esse risultano attendibili, non sono smentite dalla documentazione richiamata dall’appellante (notando che, in effetti, non riguarda le specifiche circostanze oggetto del giuramento decisorio) e, dunque, confermano le ricostruzione dei fatti offerta dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ che il reato deve ritenersi integrato sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha evidenziato che, come si evince dalla sentenza pronunciata dal giudice del lavoro, il riconoscimento al (OMISSIS) del diritto alle provvigioni e dunque la condanna della societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.” si fondano proprio sul falso giuramento prestato dall’imputato avente valenza probatoria; che nessuna questione puo’ porsi in ordine al quantum del risarcimento, avendo il Tribunale rimesso la valutazione giudice civile. La Corte ha dunque ritenuto congruamente determinata la pena nel minimo edittale, con riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche e riconoscimento dei doppi benefici.
2. Avverso la sentenza ha interposto personalmente ricorso (OMISSIS), difeso di fiducia dall’Avv. (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 34 Cost., e articolo 156 c.p., per violazione del diritto di difesa, per avere la Corte rigettato la richiesta di rinvio presentata dal difensore – iscritto al secondo anno dello Studio Rotale -, giustificata dall’esigenza di seguire le lezioni di un corso con frequenza obbligatoria, che si tenevano lo stesso giorno a Roma presso la Rota romana, sicche’ sussistevano nella specie i presupposti del legittimo impedimento.
2.2. Difetto di motivazione, per avere la Corte richiamato a sostegno della propria decisione la sentenza di primo grado “per tutte le parti appresso non specificamente indicate”.
2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p., e articolo 530 c.p.p., comma 1, per avere il giudice di secondo grado ritenuto provata la responsabilita’ di (OMISSIS) sebbene nessun testimone credibile abbia confermato l’esistenza di accordi scritti o verbali sulle provvigioni, e per avere assegnato nessuna rilevanza alla documentazione depositata dalla difesa a dimostrazione della inesistenza degli accordi di cui all’imputazione.
2.4. Violazione di legge in relazione all’articolo 40 c.p., e articolo 530 c.p.p., comma 1, per mancanza di prova dell’elemento soggettivo ed, in particolare, della volonta’ di (OMISSIS) di dichiarare il falso, essendo egli sinceramente convinto che nessuno accordo fosse stato concluso con la (OMISSIS) sulle provvigioni.
2.5. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 530 c.p.p., comma 2, per avere la Corte ritenuto integrato il reato pur persistendo, all’esito del dibattimento, una situazione di dubbio in ordine alla colpevolezza dell’assistito.
2.6. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 49 c.p., per avere il giudice d’appello trascurato che, dalla sentenza del giudice del lavoro di primo grado depositata nel processo penale, si evince che la causa di lavoro non veniva decisa sulla base del giuramento decisorio prestato dal (OMISSIS).
2.7. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 185 c.p., per avere la Corte ritenuto sussistente un danno nei confronti della parte civile, laddove, da un lato, la fattispecie incriminatrice dell’articolo 371 c.p., in quanto reato contro il normale funzionamento della giustizia, non prevede, quantomeno in via diretta, un danno a privati; dall’altro lato, alla (OMISSIS) non e’ derivato nessun danno dal giuramento decisorio, in quanto esso non ha avuto nessuna rilevanza ai fini della decisione del contenzioso giuslavoristico.
2.8. Violazione di legge in relazione all’articolo 62 c.p., n. 4, per avere il giudice d’appello negato a (OMISSIS) l’applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuita’.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
L’Avv. (OMISSIS), per la parte civile (OMISSIS) s.a.s., ha chiesto che il ricorso sia rigettato, con accoglimento delle richieste come da conclusioni scritte e nota spese. L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), ha chiesto in via preliminare il rinvio di udienza in attesa dell’entrata in vigore della legge sulla lieve entita’ del fatto, trattandosi di situazione ravvisabile nella specie; in subordine, ha insistito per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato in relazione a tutte le deduzioni e va pertanto rigettato.
2. Infondato e’ il primo motivo col quale il ricorrente ha eccepito la nullita’ della sentenza per omesso rinvio dell’udienza in relazione al dedotto legittimo impedimento correlato a motivi di studio, segnatamente all’esigenza di seguire un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Rota romana, asseritamente indispensabili per sostenere gli esami mensili a pena di esclusione dal corso.
2.1. Giova evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema siano di recente tornate ad occuparsi del tema del legittimo impedimento a comparire del difensore gia’ oggetto di precedenti pronunce a composizione allargata, specificando in modo ancor piu’ puntuale quali siano le condizioni in presenza delle quali il concomitante impegno professionale del patrocinante sia suscettibile di dare luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5. In particolare, si e’ rilevato come siffatta situazione sia ravvisabile, con conseguente diritto al rinvio dell’udienza, qualora il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 4708 del 27/3/1992, Rv. 190828; Cass. Sez. U n. 29529 del 25/6/2009, Rv. 244109). In presenza di tali condizioni, spetta al giudice compiere una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attivita’ cui occorre presenziare, e verificando che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.
2.2. Va posto in risalto come detto bilanciamento dei diversi interessi in gioco non sia, tuttavia, necessario nel caso in cui il concomitante impegno professionale posto a giustificazione della richiesta di rinvio del procedimento non riguardi l’esigenza di prestare il patrocinio nell’ambito di un altro procedimento penale, come nel caso in cui il patrono debba assistere un cliente in una causa civile o – come nel caso in oggetto – debba seguire un corso di riqualificazione professionale. In tale senso si e’ gia’ pronunciata questa Corte laddove ha chiarito che l’esigenza di prestare il patrocinio in un processo civile assume rilevanza subvalente e, quindi, non e’ idonea a comportare il differimento della trattazione del processo penale, cosi’ come si evince dal dato normativo ed, in particolare, dall’articolo 420 ter c.p.p., che esclude la rilevanza di eventuali impedimenti a comparire del difensore della parte civile, e persino della stessa parte civile, e dall’articolo 23 disp. att. c.p.p., comma 1, che prevede espressamente che l’assenza delle parti private diverse dall’imputato, regolarmente citate, non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento ne’ la nuova fissazione dell’udienza, a norma degli articoli 420 bis, 420 ter e 484 c.p.p.. Subvalenza che questo giudice della nomofilachia ha stimato non illogica ne’ contraddittoria ed anzi resa doverosa in considerazione dell’esigenza di garantire la celere trattazione dei processi, in ossequio al principio costituzionale della durata ragionevole del procedimento sancito dall’articolo 111 Cost., comma 2.
In linea con le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, a maggior ragione, non possa stimarsi sussistente una situazione dante luogo a legittimo impedimento a comparire in caso di concomitante impegno del difensore dell’imputato legato, non all’esigenza di esercitare il patrocinio in un altro processo, bensi’ di seguire un corso di formazione professionale, seppure con frequenza obbligatoria. Ed invero, tale situazione, per un verso, si pone fuori dall’alveo del disposto normativo laddove il “legittimo impedimento” contemplato dall’articolo 420 ter, comma 5, e’ suscettibile di assumere valenza impeditiva assoluta soltanto allorquando si tratti di contestuale impegno professionale che imponga la presenza del difensore e che assuma, nella gia’ sopra delineata necessita’ di composizione dei contrapposti interessi in gioco, un rilievo preponderante. E proprio la necessita’ di operare un bilanciamento dei diversi valori in rilievo rende all’evidenza recessivo il diritto del legale – pur meritevole di considerazione – ad una crescita professionale, rispetto alle esigenze costituzionalmente presidiate di tutela del diritto di difesa dell’imputato e della giurisdizione nonche’ di una ragionevole durata del processo. Il diritto allo studio, che pur riceve tutela degli articoli 33 e 34 Cost., non puo’ infatti non cedere ai principi sanciti dagli articoli 24 e 111 della stessa Carta Fondamentale.
2.3. Sotto diverso aspetto, e risolutivamente, non puo’ essere sottaciuto come, nel caso di specie, l’Avv. (OMISSIS) avesse nominato un sostituito processuale a norma dell’articolo 102 c.p.p., nella persona dell’Avv. (OMISSIS) e come quest’ultimo, regolarmente presente in udienza, non si fosse in nessun modo opposto alla discussione del processo e dunque alla decisione della causa. Nessun vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito si e’ dunque realizzato nel caso di specie, essendo stato l’imputato validamente difeso da un sostituto processuale nominato dallo stesso difensore fiduciario, che ad ogni buon conto non ha tempestivamente eccepito nessuna vizio dell’attivita’ processuale cui prendeva parte.
2.4. Le considerazioni sopra svolte rendono del tutto ininfluente la circostanza che il concomitante impegno professionale fosse stato tempestivamente comunicato dal patrono al decidente.
2.5. Ne’ la legittimita’ del diniego della richiesta di rinvio per legittimo impedimento puo’ essere messa in dubbio dal fatto che il giudice, presso la cui cancelleria veniva tempestivamente depositata l’istanza di rinvio (nella specie, un mese prima dell’udienza), non si pronunciasse subito sull’istanza. Ed invero, il codice di rito non prevede nessuna sanzione processuale per siffatta situazione, sebbene all’onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento facente capo al patrocinante – secondo il “diritto vivente” formatosi in subiecta materia, alla stregua delle gia’ sopra rammentate pronunce di questa Suprema Corte a Sezioni Unite – dovrebbe corrispondere un correlativo onere del decidente di dare una tempestiva risposta all’istanza difensiva di rinvio, in un quadro di collaborazione fra i diversi soggetti processuali volto a garantire il miglior funzionamento della macchina giudiziaria e cosi’ da consentire l’eventuale pronta adozione da parte del Presidente del Tribunale, o della Sezione, delle disposizioni di carattere organizzativo ai sensi dell’articolo 465 c.p.p..
3. Privo di pregio, e’ il secondo motivo di ricorso col quale si contesta il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di primo grado per quanto non espressamente trattato.
3.1. Giova rammentare, per un verso, come nel nostro sistema processuale sia senza dubbio ammissibile la c.d. motivazione per relationem, seppure in presenza delle condizioni ben delineate da questo giudice nella sentenza a Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000 (rie. Primavera, Rv. 216664); per altro verso, come, ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorche’ i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
La tecnica di redazione della motivazione della sentenza d’appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado non e’ pertanto illegittima, a condizione che il decidente dell’impugnazione non si sottragga, e dunque offra congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso.
3.2. Ad ogni buon conto, nel caso in oggetto non si puo’ omettere di porre in rilievo come il richiamo alla sentenza di primo grado non costituisca niente piu’ che un artificio retorico, laddove il decidente di secondo grado, lungi dal limitarsi ad un mero rimando alle argomentazioni del primo giudice, ha risposto in modo puntuale ad ogni doglianza mossa nell’atto d’appello.
4. Sono infondati anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con i quali il ricorrente contesta le valutazioni espresse dai giudici di merito in punto di prova e dunque la ritenuta integrazione, sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo, del reato in incolpazione.
La sentenza in epigrafe si appalesa esaustivamente e congruamente motivata, laddove affronta in modo analitico tutte le censure sottoposte al vaglio del Collegio d’appello, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall’istruttoria dibattimentale, non consentita nella sede di legittimita’. Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non e’ ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimita’ limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Palesemente destituito di fondamento e’ il sesto motivo, col quale il ricorrente ha eccepito la violazione dell’articolo 49 c.p., evidenziando che nella specie sussisterebbero i presupposti del reato impossibile stante l’irrilevanza del giuramento decisorio prestato dall’assistito ai fini della decisione della causa di lavoro.
L’assunto e’ privo di base fattuale laddove, avendo riguardo alla motivazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Trieste, collegio del lavoro, il giuramento decisorio oggetto della contestazione e’ stato espressamente richiamato a pagina 25 a fondamento della decisione della causa.
Per altro verso, analogamente a quanto si afferma in materia di falsa testimonianza, il giuramento decisorio puo’ ritenersi irrilevante solo in quanto verta su fatti e circostanze del tutto estranei all’oggetto dell’accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo all’accertamento dei fatti (Cass. Sez. 6, n. 34467 del 17/04/2007 Ceravolo Rv. 237840; Sez. 6 n. 29258 del 06/07/2010, Major Rv. 248610). Il delitto de quo e’, del resto, un reato di pericolo presunto (Cass. Sez. 3, n. 445 del 26/10/1979, Bianconi Rv. 143894), ai fini dell’integrazione del quale e’ dunque irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorieta’, nell’ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui e’ stata dedotta la formula deferita alla parte (Cass. Sez. 6, n. 314 del 12/12/2007, Sorce e altro, Rv. 238400).
L’idoneita’ a condizionare il giudizio nel quale sia reso il giuramento decisorio deve, pertanto, essere apprezzata secondo un giudizio ex ante – e non ex post -, verificando se l’atto abbia o meno ad oggetto circostanze inerenti il thema probandum e se sia suscettibile o meno, secondo una valutazione prognostica, di condizionare l’esito finale del giudizio, dunque, a prescindere dal fatto che il giudicante di merito ne abbia poi tenuto conto nel decidere.
6. Risulta all’evidenza infondato anche il settimo motivo: il ricorrente confonde l’interesse giuridico sotteso al delitto previsto dall’articolo 371 cod. pen., costituito dal corretto funzionamento della giustizia civile, con la possibilita’ riconosciuta al soggetto danneggiato da un qualunque delitto, dunque anche dal reato in oggetto, di costituirsi parte civile per ottenere la riparazione del danno patrimoniale e morale da esso cagionato.
D’altra parte, come si e’ gia’ sopra notato – e come congruamente dato atto anche dalla Corte d’appello nelle pagine 6 e 7 -, la condanna della (OMISSIS) S.a.s. al pagamento nei confronti di (OMISSIS) delle somme concernenti le provvigioni e’ fondata proprio sulla valenza probatoria del falso giuramento prestato dall’imputato, sicche’ il danno in relazione al quale si e’ pronunciata la condanna costituisce diretta conseguenza dell’agire illecito de quo.
7. Inammissibile e’ l’ultimo motivo concernente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, in quanto tale deduzione e’ assente nell’atto d’appello, di tal che si versa nell’ipotesi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 3.
8. Resta solo da affrontare la richiesta avanzata dal difensore nel corso dell’odierna udienza, ai fini del rinvio della trattazione del ricorso in attesa dell’entrata in vigore della legge sulla particolare tenuita’ del fatto.
8.1. Al riguardo, giova notare, da un lato, come la necessita’ di attendere l’entrata in vigore di una legge che, in via meramente ipotetica, possa risolversi in un vantaggio per l’imputato, non e’ contemplata fra le cause di rinvio della trattazione del procedimento e come, pertanto, non siano ammissibili alterazioni del calendario d’udienza in forza di situazioni non tipizzate dal nostro codice di rito; dall’altro lato, come la materia processuale sia regolata dal principio del tempus regit actum, di tal che un procedimento puo’ essere ritualmente celebrato e deciso senza tenere conto di una legge ancora non vigente.
8.2. In ogni caso, non si puo’ omettere di rilevare come l’istanza di rinvio avanzata dal difensore di (OMISSIS) si appalesi del tutto generica, ed in quanto tale inammissibile, laddove il patrocinante non ha circostanziato le ragioni per le quali il fatto commesso dall’imputato dovrebbe ritenersi di particolare tenuita’ e tale da consentire l’applicazione della nuova legge. Esplicitazione che, nella specie, risultava tanto piu’ necessaria alla luce della particolare pregnanza del bene giuridico tutelato dall’incriminazione ex articolo 371 c.p., diretto alla salvaguardia della corretta amministrazione della giustizia in relazione ad un atto cui il codice di rito civile assegna valore di prova legale e da cui puo’ dunque dipendere – ed, in concreto, nella specie e’ dipesa – la sorte della causa.
9. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente.
Dal rigetto consegue altresi’ la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) s.a.s., che ritiene congruo liquidare in euro 3.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) s.r.l., liquidate in euro 3.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
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