Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO in data 19/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Romano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) proponeva ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO, emessa in data 19/09/2013, depositata in data 1/10/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale di MILANO emessa il 12/02/2013, applicava all’imputato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pp.uu. per anni 5 in sostituzione dell’irrogata interdizione perpetua, revocando la pena accessoria dell’interdizione legale e confermando nel resto l’impugnata sentenza; giova in questa sede precisare che il (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di associazione per delinquere aggravata e finalizzata alla commissione di piu’ reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente, intestazione fittizia di capitali e beni immobili (fatti contestati come commessi dal 2004 ad oggi).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con un primo motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., lettera b)), in relazione all’articolo 416 c.p., comma 1, quanto al ritenuto ruolo del ricorrente di promotore od organizzatore dell’associazione e correlati vizi motivazionali di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione intrinseca ed estrinseca (articolo 606 c.p.p., lettera e)).
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver qualificato il ricorrente come promotore dell’associazione, definendo tale come colui che assume anche compiti direttivi ed organizzativi di un’azione coinvolgente una pluralita’ di persone; tale affermazione sarebbe illogica e contraddittoria, oltre che giuridicamente errata ex articolo 416 c.p., comma 1, in quanto, tenuto conto del significato giuridico del termine “promotore”, non potrebbe essere attribuito detto ruolo al ricorrente per il sol fatto di aver reclutato una testa di legno nella persona di tale (OMISSIS); la debolezza argomentativa sarebbe, peraltro, confermata dalla stessa motivazione dell’impugnata sentenza, in cui si evidenzia come sarebbe innegabile che il (OMISSIS) sia stato uno degli “organizzatori” dell’attivita’ del sodalizio, affermazione giuridicamente non corretta non essendo chiaro come l’attivita’ di reclutamento suddetta sia idonea ad integrare il comportamento dell’organizzatore dell’associazione, soprattutto laddove si consideri che questi agiva su disposizioni specifiche impartitegli dal (OMISSIS), capo della consorteria, senza alcuna autonomia decisionale, come dimostrata anche dalla conversazione intercettata su cui si fonda la condanna del (OMISSIS) (egli, cioe’, non avrebbe rassicurato il suo interlocutore che avrebbe dato il denaro per ricoprire il ruolo di prestanome, ma che si sarebbe interposto per fargli dare il denaro; ancora, nel corso del colloquio, di fronte alla resistenza del suo interlocutore, avrebbe esclamato “che brutta figura mi stai facendo fare”, cosi’ manifestando la preoccupazione che il diniego del (OMISSIS) lo avrebbe posto in cattiva luca con il suo “capo” (OMISSIS) che gli aveva affidato l’incarico di reclutare una testa di legno); non rileverebbe, peraltro, per spiegare detto ruolo, il richiamo alla circostanza che il ricorrente partecipasse insieme ai fratelli (OMISSIS) alle operazioni di prelevamento in contanti, comportamento definito dal ricorrente come sintomatico dei “guardiaspalle”, come descritto dalla Corte per l’ (OMISSIS) (altro sodale), qualifica non ricomprendibile in quella dell’organizzatore; infine, l’illogicita’ e contraddittorieta’ motivazionale emergerebbe laddove la sentenza qualifica il ricorrente come organizzatore, a fronte invece di dati processuali che lo descrivevano come figura di secondo piano nell’ambito dell’organizzazione delinquenziale ed assolutamente inconsistente nelle trattative che il (OMISSIS) conduceva nei suoi affari.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., lettera b)), in relazione all’articolo 512 c.p.p., articolo 111 Cost., e articolo 6, comma 3, Convenzione e.d.u., sub specie di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e correlati vizi motivazionali di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione intrinseca (articolo 606 c.p.p., lettera e)).
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente come “organizzatore” laddove nei giudizi di merito alcuna difesa era stata espletata per confutare l’accusa di aver rivestito detto ruolo, mai contestato; la giustificazione addotta dalla Corte d’appello nel rigettare l’eccezione (ossia che l’alternativita’ delle condotte di cui all’articolo 416 c.p., comma 1, escluderebbe qualsiasi mutamento del fatto, atteso che nel caso in esame la condotta sarebbe rimasta immutata) non sarebbe convincente, secondo il ricorrente, in quanto la condotta del costituire l’associazione o quella di chi promuove il sodalizio, differisce da quella dell’organizzatore del sodalizio medesimo, sia da un punto di vista concettuale che fenomenologico; si tratterebbe, quindi, di una vera e propria immutazione del fatto, che sarebbe oltremodo affetta da contraddittorieta’, laddove la Corte d’appello, nel tentativo di giustificare l’attribuzione del ruolo di organizzatore al ricorrente, da un lato afferma che coloro che costituiscono od organizzano pongono in essere condotte alterative di identica gravita’, mentre nel caso in esame la condotta contestata rimarrebbe immutata; richiamandosi alla nota sentenza Drassich della Corte e.d.u. dell’11 dicembre 2007, infine, il ricorrente censura l’impugnata sentenza per non aver dato allo stesso la possibilita’ di difendersi interloquendo sulla diversa qualificazione del fatto, laddove ha riqualificato il ruolo del ricorrente come “organizzatore”, in assenza di contestazione in tal senso.
2.3. Deduce, con un terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., lettera b)), in relazione all’articolo 416 c.p., comma 5, quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della partecipazione ad associazione per delinquere in numero maggiore di 10 persone e correlati vizi motivazionali di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione intrinseca (articolo 606 c.p.p., lettera e)).
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante del numero delle persone, pur essendo stato celebrato il giudizio nei confronti di sette persone soltanto; la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica, avendo ritenuto la Corte irrilevante ai fini della decisione il fatto che la posizione di altri soggetti non fosse stata definita, in quanto dagli atti non sarebbero emersi, quanto ai soggetti diversi dagli appellanti, elementi che inducessero ad escludere che costoro abbiano partecipato al sodalizio; non sarebbero stati individuati gli elementi sintomatici positivi della partecipazione all’associazione di altri soggetti diversi dagli appellanti, rifugiandosi in una discutibile argomentazione che ravvisa la prova della partecipazione nell’assenza di elementi di segno contrario.
2.4. Deduce, con un quarto ed ultimo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., lettera b)), in relazione all’articolo 62 bis c.p., quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e correlato vizio motivazionale di manifesta illogicita’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera e)).
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello negato le attenuanti generiche, non ritenendo sussistere per il ricorrente esigenze di adeguamento della pena al fatto concreto, come invece ritenuto per altro sodale ( (OMISSIS)).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Seguendo la struttura logico – sistematica dell’impugnazione di legittimita’, devono essere esaminati i primi due motivi di ricorso, che, stante l’affinita’ dei profili di doglianza proposti, possono essere congiuntamente esaminati.
In relazione alle censure proposte, si rileva come il ricorrente e’ stato ritenuto dalla Corte territoriale promotore dell’associazione e, senza contestazione originaria, qualificato come “organizzatore”; emerge dalla lettura dell’impugnata ordinanza che egli agi’ su disposizione del (OMISSIS), ma – secondo la critica difensiva – non sarebbe sufficiente per ascrivergli tale titolo di responsabilita’ il fatto che partecipasse alle operazioni di prelevamento contanti (come, del resto, non sarebbe sufficiente per ascrivergli la responsabilita’ quale “promotore”, il fatto di essersi limitato a reclutare delle “teste di legno” da impiegare nel sodalizio per la consumazione dei reati fine). Correlata a tale critica “motivazionale” v’e’, peraltro, la censura difensiva di violazione delle disposizioni dell’articolo 111 Cost., e articolo 6 Convenzione e.d.u., in quanto il ricorrente si duole per essere stato condannato quale “organizzatore”, laddove tale ruolo non era stato oggetto dell’originaria contestazione ne’, tantomeno, egli si sarebbe difeso sul punto; l’organizzatore, come sostenuto in ricorso, e’ infatti figura diversa dal promotore, sia concettualmente che giuridicamente, donde cio’ avrebbe determinato uno stravolgimento dell’originaria imputazione essendo stato condannato per un fatto diverso, in violazione dei principi affermati dalla nota sentenza Drassich (Corte e.d.u. caso Drassich c. Italia, sentenza 11 dicembre 2007, n. 25575/04), essendo diritto dell’imputato essere informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche – e in modo dettagliato – della qualificazione giuridica data a questi fatti. Nel caso di specie, applicando i principi della “Drassich” il ricorrente sarebbe condannato per un fatto diverso (essere organizzatore) rispetto a quello contestato (essere il promotore dell’associazione) che non era indicato nel rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in alcuna fase della procedura, con conseguente violazione del paragrafo 3 lettera a) e b) dell’articolo 6 della Convenzione, combinato con il paragrafo 1 dello stesso articolo, che prescrive un equo processo.
5. Tanto premesso, al fine di rilevare la fondatezza delle argomentazioni sostenute dal ricorrente, e’ necessario richiamare quanto affermato dalla Corte territoriale a sostegno dell’opposta tesi (v. pagg. 8 e 39 dell’impugnata sentenza). Orbene, quanto alla prima delle questioni, ossia quella dell’essere stato il ricorrente condannato per il diverso ruolo di “organizzatore”, deve ritenersi che il ruolo di “organizzatore” non implica il necessario svolgimento di funzioni di coordinamento e direzione dell’attivita’ altrui, che sono anzi tipiche delle figure di “promotore” o “costitutore”, essendo sufficiente che l’attivita’ dell’interessato – avviata contestualmente o dopo la formazione del sodalizio, ed eventualmente priva del carattere di continuita’ – risulti essenziale per l’azione degli associati ed infungibile, nel senso della non facile sostituibilita’ del sodale nel ruolo assicurato. I giudici territoriali, nello sviluppare il percorso argomentativo sul punto, tuttavia, non si soffermano adeguatamente sulla questione, ne’ ritengono sufficiente per ascrivere la responsabilita’ al ricorrente, in detto ruolo, l’essenzialita’ per l’azione del gruppo e l’infungibilita’.
La questione e’ incentrata sulla violazione dell’articolo 521 c.p.p., in quanto e’ indubbio che il reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) prevede una pluralita’ di figure criminose di carattere alternativo, ma autonome tra loro, che hanno in comune il solo riferimento ad un sodalizio criminoso, per cui la condotta del “promotore” (come, del resto, quella dell’organizzatore) e’ attributiva di un ruolo autonomo nella consumazione del reato associativo. Del resto, si noti, sebbene con riferimento all’affine figura delittuosa dell’articolo 416 bis c.p., la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’associazione per delinquere ex articolo 416 bis c.p., prevede una pluralita’ di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all’associazione medesima (Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014 – dep. 21/02/2014, Castaldo e altri, Rv. 258304).
Tuttavia, la contestazione originaria mossa al ricorrente, ossia quella di aver svolto un ruolo di “promotore”, nel discorso logico – argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale tradisce in realta’ un errore di qualificazione, affermando infatti i giudici della Corte d’appello che e’ tale colui che assume compiti direttivi ed organizzativi di un’azione coinvolgente una pluralita’ di persone (pag. 39 dell’impugnata sentenza), aggiungendo poi che, quand’anche non si ritenesse di dover qualificare il ricorrente come tale, comunque egli sarebbe un “organizzatore” del sodalizio criminoso, cio’ che non comporterebbe alcuna violazione dell’articolo 521 c.p.p., in quanto l’articolo 416 c.p., comma 1, porrebbe sullo stesso piano promotori, costitutori ed organizzatori dell’associazione, trattandosi di condotte alternative di identica gravita’, cio’ che non determinerebbe alcun “mutamento del fatto” secondo l’esegesi giurisprudenziale di legittimita’ ormai consolidata, atteso che nel caso in esame la condotta contestata rimarrebbe immutata.
5.1. Tali affermazioni si prestano, a giudizio del Collegio, alle censure in diritto e motivazionali esposte dal ricorrente, posto che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la figura del “promotore” e’ quella del soggetto che assume l’iniziativa della costituzione del sodalizio criminoso, ed e’ innegabile che il tipo di condotta posta in essere dal ricorrente (ed al medesimo, infatti, ascritta) e’ piu’ vicina a quella dell’organizzatore, ma in relazione a quest’ultima non v’e’ stata alcuna contestazione ne’ modifica dell’imputazione originaria.
Affermare, infatti, come fa la Corte d’appello, che e’ “promotore” colui che assume compiti direttivi ed organizzativi di un’azione coinvolgente una pluralita’ di persone (pag. 39 dell’impugnata sentenza), altro non significa che attribuire al medesimo in ruolo di organizzatore; ed e’ proprio tale ruolo che non e’ stato contestato al ricorrente, con conseguente fondatezza del motivo di ricorso.
Ne’, osserva il Collegio, puo’ condividersi il ragionamento logico – argomentativo della Corte territoriale secondo cui non vi sarebbe stato mutamento del fatto in quanto l’articolo 416 c.p., comma 1, porrebbe sullo stesso piano promotori, costitutori ed organizzatori dell’associazione, atteso che, nel caso in esame, il fatto criminoso e’ indubbiamente lo stesso (associazione per delinquere) ma cio’ che muta e’ il ruolo del ricorrente, quello di “organizzatore”, ruolo mai contestato. Proprio l’autonomia del ruolo “alternativo” di organizzatore, infatti, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimita’ a proposito dell’omologo ruolo nel delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., avrebbe invero imposto la modifica dell’imputazione, cio’ che non si e’ verificato nel caso di specie, con conseguente violazione dell’articolo 521 c.p.p..
5.2. Nessuna violazione, diversamente, osserva il Collegio vi e’ invece stata con riferimento al principio del contraddittorio ex articolo 111 Cost., e articolo 6, articolo 3, Convenzione e.d.u., atteso che – come piu’ volte affermato da questa Corte – qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilita’ di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013 – dep. 12/09/2013, Drassich, Rv. 256652), come in effetti avvenuto nel caso di specie.
6. Solo per completezza, infine, ritiene il Collegio di dover affrontare i residui motivi di ricorso che si appalesano, tuttavia, infondati.
6.1. Quanto alla censura relativa al numero degli associati, la stessa e’ infondata in quanto per pacifica giurisprudenza di legittimita’, in tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilita’ del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente effettiva ed esistente del sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo. Ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti o giudicati a parte o deceduti, e che e’ possibile dedurre l’esistenza della realta’ associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attivita’ svolte, dalle quali puo’ risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a piu’ di due persone (Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010 – dep. 05/11/2010, Mastrangeli, Rv. 248882). E non v’e’ dubbio, nel caso in esame, che il numero degli associati – a prescindere da coloro nei cui confronti si e’ proceduto nel processo cumulativo – superava il numero di dieci (oltre al (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al (OMISSIS) ed all’ (OMISSIS), nei cui confronti la Corte d’appello ebbe a pronunciare sentenza in data 19 settembre 2013, risulta che si e’ separatamente proceduto, sebbene con diversi ruoli, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).
6.2. Quanto, infine, alle censura che investe l’impugnata sentenza con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche, la stessa e’ infondata atteso che la Corte d’appello, sul punto, motiva adeguatamente, rilevando che in assenza di elementi positivi la sola incensuratezza era da considerarsi insufficiente, atteso che l’ammissione degli addebiti peraltro limitata ai soli reati fiscali risultava caratterizzata da un’ottica “banalizzante”, mentre l’offerta dei beni e’ stata ritenuta del tutto irrilevante.
Orbene, osserva il Collegio che la predetta motivazione si sottrae ai dedotti vizi, atteso che, come piu’ volte affermato da questa Corte, con l’articolo 62 bis c.p., che prevede le attenuanti generiche, il legislatore ha inteso introdurre nel sistema penale un istituto atto a mitigare l’asprezza della pena in base ad elementi desumibili da quei dati che caratterizzano la capacita a delinquere a norma dell’articolo 133 c.p., e che, ragionevolmente valutati, siano ritenuti dal giudice come meritevoli di particolare considerazione ai fini di un piu’ congruo adeguamento della pena in concreto. A tal uopo, basta che la sentenza dia conto dell’uso del relativo potere discrezionale, sicche’ essa e’ adeguatamente motivata se, nel negare l’applicazione delle attenuanti generiche all’imputato, si richiami alla sua veste di “organizzatore” di un’associazione criminosa, perche’ tale qualifica e’ indice di una personalita’ avente una marcata attitudine criminale, tale da non far sorgere quelle indeterminate ragioni che possono giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche. Questo apprezzamento cosi’ espresso e’ elemento idoneo a sorreggere il diniego e costituisce esauriente ed adeguata motivazione della sentenza. Esso, per il suo carattere prevalente, implica ripudio di ogni altra ragione addotta a sostegno della richiesta di tali attenuanti (v., in termini: Sez. 1, n. 637 del 07/10/1971 – dep. 15/11/1971, Rizzo, Rv. 119318).
7. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto in relazione ai primi due motivi di impugnazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, perche’ proceda a rivalutare la questione relativa al ruolo del ricorrente alla luce della contestazione originaria mossa (“promotore”), questione che, richiedendo inevitabili apprezzamenti fattuali in ordine alle condotte svolte ed emergenti dagli atti, sfugge ai poteri valutativi di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano

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