Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 28 gennaio 2015, n. 4163
Fatto e diritto
Con sentenza in data 7/5/13 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Forlì,in data 23.11.09,nei confronti di G.I.,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.61 n.5-624 bis CP.per essersi impossessato della somma di euro 720,00,ai danni di Cangini Emanuela,che la deteneva all’interno di una borsa,sottratta dall’imputato dopo essersi abusivamente introdotto nei locali della sacrestia della chiesa di Pieve di San Martino.fatto acc.in data 25.4.2009
Per tale reato era stata lnflitta,aIl’esito del giudizio abbreviato, la pena di mesi otto di reclusione,previa esclusione dell’aggravante ex art.61 n.5 CP,e con la concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo: 1-violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della esimente dello stato di necessità.
A riguardo il ricorrente evidenziava che l’imputato è persona tossicodipendente,che dispone di una pensione di invalidità di euro 230,00 mensili,e che vive degli aiuti ricevuti dalla “Caritas”.Da tali elementi il ricorrente desumeva che l’azione si era verificata -come sostenuto dall’imputato in sede di interrogatorio-per le condizioni del predetto spinto dalla necessità di alimentarsi
Rilevava altresì che l’imputato aveva cercato, inutilmente,di ricevere alimenti nei tre giorni antecedenti al fatto contestato.
2-inosservanza della legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero è da premettere che come è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,il giudice di appello ha reso congrua motivazione in merito alle richieste avanzate dalla difesa appellante,che si limitavano a sostenere la configurabilità della esimente prevista dall’art.54 CP.
Sull’argomento risulta valutata, infatti, l’insussistenza dei presupposti di applicazione della esimente,avuto riguardo alla possibilità che l’autore della condotta illecita aveva di procurarsi aliunde sostanze alimentari.
In tal senso risulta dunque verificata,in concreto l’assenza di uno stato di assoluta necessità quale previsto dall’art.54 CP.,e la motivazione risulta rispondente all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui “l’esimente dello stato di necessità richiede la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata dalla indilazionabilità e dalla cogenza tali da non lasciare all’agente altra alternativa che quella di violare la legge. Nella specie,il ricorso si rivela meramente ripetitivo delle deduzioni articolate in grado di appello,limitandosi alla generica descrizione delle difficili condizioni di vita dell’imputato senza individuare alcun elemento essenziale ai fini del riconoscimento della richiesta esimente,che risulti erroneamente escluso dalla verifica della Corte territoriale,la cui motivazione risulta pertanto esaustiva e rispondente ai menzionati parametri giurisprudenziali,nonché esente dai richiamati vizi di manifesta illogicità e intrinseca contraddittorietà. Va dunque dichiarata l’inammissibilità dei gravame,a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende,che si reputa equo determinare in euro 1.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende
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