cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 gennaio 2015, n. 60

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone in data 18/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MENGONI Enrico;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con sentenza del 18/11/2013, il Tribunale di Pordenone assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’imputazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera a), perche’ il fatto non sussiste; la vicenda concerneva la realizzazione di una recinzione in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, perche’ posta a distanza inferiore a 5 m. dall’asse della strada, ed in difformita’ dalla d.i.a..

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, denunciando l’erronea applicazione di legge penale, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ manifesta della motivazione. Il Tribunale avrebbe errato nel giudicare non operativa la norma tecnica di attuazione (che prevede il limite dei 5 metri) sulla base della ritenuta individuazione certa del confine privato.

Inoltre, il Giudice di prime cure non avrebbe indicato le ragioni per le quali dall’individuazione del medesimo confine privato deriverebbe la “collocazione” di quello pubblico, peraltro accertato con modalita’ diverse da quelle previste nelle citate norme tecniche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

Occorre premettere che, per pacifico indirizzo di questa Corte, integra il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera a), la violazione delle distanze minime previste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale (Sez. 3 , n. 42466 del 24/9/2013, Tacchini, Rv. 257376); quale quella del Comune di Azzano Decimo (Pn), che impone che qualunque intervento sia realizzato a distanza di almeno 5 metri dall’asse della strada.

Cio’ premesso, l’impugnata sentenza, dopo aver dato atto che la recinzione de qua era stata eretta in violazione di questo limite, conclude pero’ per l’inoperativita’ della norma tecnica in oggetto, atteso che l’opera, comunque, era stata realizzata dai ricorrenti all’interno della loro proprieta’, il cui confine rispetto alla strada comunale e’ certo.

Orbene, ritiene la Corte che tale motivazione sia incongrua ed insufficiente, nella misura in cui non evidenzia il percorso logico all’esito del quale il Giudice e’ giunto ad assolvere gli imputati; in particolare, la sentenza non precisa per quali motivi l’aver eseguito l’intervento all’interno della proprieta’ – il cui confine rispetto alla strada e’ sicuro – legittimerebbe il mancato rispetto dei termini di cui alla norma tecnica in esame, la cui portata sarebbe diversamente cogente.

Trattasi, infatti, di una considerazione meramente assertiva, priva di ogni richiamo normativo o motivazionale, che impone l’annullamento della pronuncia con rinvio al Tribunale di Pordenone.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

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