Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 novembre 2014, n. 24990

 

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l’8 gennaio 2011 la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano- ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da A.A. nei confronti della Winterthur Assicurazioni S. p. A., dell’Associazione Provinciale Croce Bianca di Bolzano e di M.K.. La richiesta di risarcimento è stata formulata dall’A. per le lesioni personali e per i danni al motorino di sua proprietà in seguito allo scontro con un’autoambulanza che stava effettuando una intervento di soccorso. Avverso detta decisione A.A. propone ricorso con quattro articolati motivi.
Resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni S.p.A. già UGF assicurazioni, già Winterthur Assicurazioni s.p.a. Gli altri intimati non hanno presentato difese.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1.Col primo motivo di ricorso l’A. denunzia vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 143, 145 e 177 Codice della Strada ex art. 360 n.3 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente valutato le deposizioni testimoniali, il cui contenuto è stato riportato in sentenza solo per riassunto e non per esteso; ha erroneamente ritenuto che i dispositivi segnalatori acustici dell’autoambulanza fossero accesi addirittura al momento della partenza dalla sede della Croce Bianca, immotivatamente privilegiando sul punto la deposizione del teste G.A.; non ha tenuto conto nella valutazione della responsabilità che l’A. aveva un angolo visuale diverso rispetto a quello dell’autoambulanza. 2. In ordine alla dinamica dell’incidente, secondo il ricorrente la Corte ha privilegiato le conclusioni della c.t.u. senza tener conto le incongruenze in essa contenute e del fatto che questa si basava sulle il sole dichiarazione del teste Franchini e del teste M. abbondantemente superate dalle altre deposizioni testimoniali; che l’incidente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, era avvenuto quando l’A. si trovava vicino al margine destro della carreggiata e non in posizione obliqua al centro della stessa; che il guidatore dell’autoambulanza aveva violato l’obbligo di prudenza disposto dall’articolo 177 del Codice della Strada e aveva acceso i dispositivi di segnalazione acustica solo pochi secondi prima che l’auto lettiga raggiungesse l’intersezione stradale.
3.Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 2054 c.c. e 2967 c.c. e vizio di motivazione sul punto, sul rilievo che la corte di merito, nell’affermare l’esclusiva responsabilità dell’ A. nella cassazione del sinistro, aveva omesso di valutare l’efficacia causale della condotta del conducente dell’auto lettiga.
4..Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 590 c.p. e dell’art. 444 e 445 c.p.c e vizio di motivazione sul punto. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto che il conducente dell’auto lettiga in sede penale aveva patteggiato la pena con sentenza ex.art. 444 c.p.c.
5.I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati
Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di omessa motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia , con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.
6.Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento dei giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice dei merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
7. Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie -deposizioni testimoniali ,c.t.u dinamica sull’incidente – rapporto dei vigili urbani – ritenendo che la responsabilità esclusiva dell’incidente fosse da attribuirsi all’A. che alla guida del ciclomotore nonostante la segnalazione acustica dell’autoambulanza rimaneva in mezzo alla strada in posizione obliqua sulla carreggiata, senza dare la dovuta precedenza all’mezzo di soccorso che sopraggiungeva
8. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità logica mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. 9. Inoltre in tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico). Cass., Sentenza n. 21907 del 15/10/2009
10. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto superata la presunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dei veicolo ambulanza ( km. 70/75) non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento dell’attore che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada.
Trattasi,come si è detto, di valutazioni di merito di esclusiva competenza del giudice di merito.
11.Quanto alla sentenza di patteggiamento, la stessa non fa stato nel giudizio civile.
Il primo comma, ultima parte, dell’art. 445 c.p.p. testualmente dispone: “la sentenza prevista dall’art. 444 comma 2 c.p.p anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.
La norma quindi esclude che il c.d. patteggiamento abbia, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna, e pertanto il giudice deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente dal giudice civile (Cass. 8.10.1998 n. 9976 e Cass.15.5.2000 n. 6218), pur non essendogli certamente precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I giudici di appello si sono attenuti a tali principi.
12.Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione dell’ar. 345 c.p.c. per la mancata ammissione della consulenza tecnica di parte.
Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non indica quale pregiudizio abbia avuto nella mancata presentazione della CTP, specificando quali elementi di difesa non riportati negli scritti difensivi predisposti.
Non è sufficiente la mera violazione della norma processuale, ma occorre indicare il pregiudizio subito.
Deve però essere corretta la motivazione in quanto è errato il richiamo della Corte di appello ali’ art. 345 c.p.c..
Infatti secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. Cass. n. 259 del 08/01/2013 ; Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.700,00,di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

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