Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 novembre 2014, n. 24847

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Nicosia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da P.A. nei confronti di P.M., R.M. e Milano Assicurazioni, rispettivamente proprietario, conducente e assicuratore dell’autovettura che asseritamente gli aveva procurato danni.
A sostegno della domanda il P. ha prodotto in giudizio il modello CID sottoscritto dalla sola conducente R.M.
Propone ricorso P.A. con due motivi.
Non presentano difese gli intimati.
La Milano Assicurazioni ha partecipato alla discussione orale.

Motivi della decisione

1. Con ili primo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli articoli 116 e 132 c.p.c. e degli articoli 2697, 2733, e 2735 cc e art. 143 c.2° D.L.vo 209/2005 in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c
Il ricorrente censura la valutazione che il giudice di merito ha dato alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte della conducente R. M. ed alla valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalla conducente.
2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art 360 numero 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il giudice di merito non ha esposto specificatamente ed analiticamente le ragioni del suo convincimento attraverso la spiegazione puntuale dell’iter logico giuridico seguito per addivenire alla propria decisione.
In particolare il giudice avrebbe dovuto spiegare in applicazione di quale principio aveva ritenuto irrilevante la dichiarazione resa dalla convenuta R. con la redazione del CAI ed il mancato interrogatorio formale della stessa oltre che motivare la valutazione delle risultanze della c.t.u.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati.
Il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda sul rilievo dei difetto assoluto di prova sulle circostanze dell’accadimento e dei nesso eziologico sullo stesso.
Il giudice di merito ha affermato che il modulo di constatazione amichevole del sinistro e le dichiarazioni confessorie in esso contenute possono essere liberamente apprezzate dal giudice. Inoltre la mancata risposta all’interrogatorio formale deve essere valutata” considerato ogni altro elemento” secondo il contenuto dell’articolo 232 c.p.c. che rende evidente che tale comportamento omissivo della parte costituisce una circostanza da valutare nel più ampio quadro degli elementi probatori acquisiti.
4. Il Tribunale si è riportato alle conclusioni dei c.t.u. che ha affermato di non avere alcuna documentazione a supporto e verifica di quanto riferito dalle parti e di conseguenza di non avere elementi tecnici per poter stabilire con certezza la dinamica del sinistro.
In particolare il c.t.u. ha evidenziato che mancavano rilievi e fotografie del danno su uno dei due veicoli rilievi e fotografie della posizione post­urto dei veicoli , rilevazioni di spazi di frenata, non sono essendo intervenute le forze dell’ordine nell’immediatezza dei fatto.
5. Il giudice di merito ha concluso che all’esito delle risultanze peritali, in mancanza di ulteriori riscontri, la sottoscrizione dei modulo di constatazione amichevole da parte della conducente e la mancata risposta all’interrogatorio formale,non potevano ritenersi piena prova di responsabilità del danno.
6. Questa Corte osserva che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID), le affermazioni confessoríe sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario dei veicolo
Cass. Sentenza n. 10304 del 07/05/2007 (Rv. 596443)
La mancata risposta all’interrogatorio formale deve essere valutata dal giudice considerato ogni altro elemento di prova.
7. Il tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, effettuando una valutazione logica e non contraddittoria dei materiale probatorio in suo possesso ed in particolare delle risultanze della c.t.u..
È giunto alla conclusione che non vi era alcuna prova che l’incidente si era verificato e con quali modalità.
La censura dei ricorrente che non evidenzia punti di illogicità e contraddittorietà effettivi della motivazione , si risolve in una richiesta di rivalutazione dei merito che è inammissibile in questo giudizio di legittimità.
Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice dei merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti dei proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Le spese dei giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali come legge.

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