Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 13 ottobre 2014, n. 42550
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6067/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, eccependo violazione di legge, in quanto il decidente ha errato nel considerare che la sanatoria ottenuta dai prevenuti potesse avere incidenza anche sui reati ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 95, 94 e 95.
Deve, infatti, osservarsi che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 95, sanziona la violazione delle norme tutte dettate per le costruzioni in zone sismiche, previste nel medesimo testo unico ovvero nei decreti interministeriali cui rinviano gli articoli 52 e 83, citato decreto.
Le contravvenzioni de quibus possono concorrere con le fattispecie di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 44, tuttavia ad esse non e’ applicabile la disciplina relativa alla richiesta di sanatoria ex articolo 45, essendo questa riferita alle sole norme che regolano l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio.
Conseguentemente, il rilascio della concessione in sanatoria determina la estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non riguarda gli altri reati concernenti aspetti delle costruzioni aventi una oggettivita’ giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio (ex multis Cass. 12/5/2005, n. 21978).
La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, affinche’ il giudice ad quem proceda in ordine ai reati di cui ai 2) e 3) della imputazione.
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