Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6665/2012 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 682/2011 del TRIBUNALE di L’AQUILA del 4.10.2011, depositata il 14/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti.
“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) S.a.s., nei confronti della curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza del Giudice di Pace di L’Aquila n. 93/2006. Con questa sentenza il G.d.P. aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa societa’ poi appellante, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore del fallimento per la somma di euro 1.998,01, quale corrispettivo di forniture indicate in fatture e bolle di accompagnamento.
1.1.- Il ricorso e’ affidato a tre motivi. L’intimato non si difende.
2.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2943 c.c., comma 4 e articolo 2946 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata per avere ritenuta interrotta la prescrizione, eccepita con l’opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di raccomandata inviata dal curatore e ricevuta dalla (OMISSIS) il 4 febbraio 2000. Secondo la ricorrente, questo atto, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, non potrebbe ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione, perche’ generico.
Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, atteso che esso e’ fondato su un atto – appunto la lettera di messa in mora sopra indicata – del quale il ricorso non riporta il contenuto, o quanto meno la parte della missiva utile a valutare la fondatezza della censura.
3.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2708 c.c., comma 2 e articolo 2722 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo si articola sostanzialmente in due censure.
La prima censura, effettivamente riconducibile al vizio di violazione di legge, concerne la pretesa violazione dell’articolo 2722 c.c., perche’, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile la prova testimoniale in violazione dell’articolo 2722 c.c..
Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’articolo 2735 c.c. e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verita’ del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, e’ una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l’indicata quietanza e’ priva d’effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. n. 4288/05, n. 23318/12).
4.- L’altra, e principale censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, concerne il fatto che il giudice di merito, a detta della ricorrente, “non ha valutato correttamente le prove fornite dall’odierna ricorrente, attribuendo scarsa rilevanza ai documenti prodotti a riprova dell’avvenuto pagamento”. Essa e’ inammissibile.
Il primo profilo di inammissibilita’ di tale seconda censura si rinviene nell’avere denunciato come vizio di violazione di legge, quello che, tutt’al piu’, potrebbe essere astrattamente ricondotto alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Peraltro, l’inammissibilita’ consegue anche al contenuto delle censure svolte nell’illustrare il motivo. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le fatture contenenti le quietanze, nonche’ le altre fatture prodotte onde dimostrare le modalita’ di pagamento normalmente seguite nei rapporti tra la societa’ odierna ricorrente e la societa’ poi fallita. Ancora, secondo la ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente valutata la deposizione resa dal testimone Brandi sulla provenienza di una dichiarazione liberatoria prodotta in giudizio.
Con tali censure si sollecita questa Corte ad una rilettura e ad una nuova valutazione delle risultanze della prova documentale e testimoniale, in senso contrario a quanto reputato dai due giudici di merito, e favorevole invece alla ricorrente. Da qui, appunto, l’inammissibilita’.
5.- Quest’ultimo rilievo va esteso al terzo motivo di ricorso con cui e’ denunciato il vizio di motivazione sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, nonche’ sulla mancata ammissione della prova testimoniale che avrebbe dovuto rendere tale (OMISSIS).
Peraltro, riguardo a quest’ultima, non risulta nemmeno validamente censurata l’affermazione di inammissibilita’ per intervenuta decadenza dalla prova testimoniale, contenuta nella sentenza d’appello: non si tratta certo di vizio di motivazione; infatti, se si trattasse – come sembra presupporre la ricorrente – di inammissibilita’ erroneamente dichiarata, l’errore avrebbe dovuto essere denunciato come error in procedendo.
Parimenti inammissibili, perche’ non riconducibili al denunciato vizio di motivazione, sono le censure della ricorrente relative alla mancata ammissione della prova documentale in appello.
In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con la memoria depositata prima dell’adunanza parte ricorrente, quanto al primo motivo, sostiene che il contenuto dell’atto interruttivo sarebbe stato riprodotto alla pagina 4 del ricorso, laddove e’ detto che nella raccomandata inviata dal curatore “veniva richiesto genericamente il pagamento di lire 4.608.390, importo diverso da quello ingiunto …”. Il Collegio ritiene che questa indicazione non sia sufficiente al rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, richiamato nella relazione. Per di piu’, nel ricorso non risulta indicato il luogo in cui reperire il documento, ne’ questo risulta depositato ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., poiche’ e’ detto soltanto che sarebbe reperibile “in atti”. Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’ (Cass. S.U. n. 28547/08 e n. 7161/10, nonche’ Cass. ord. n. 7455/13 ed altre).
Quanto al secondo ed al terzo motivo, la memoria ripropone gran parte degli argomenti spesi in ricorso, che il Collegio ritiene gia’ validamente confutati con la relazione, che integralmente richiama.
Il ricorso va percio’ rigettato. Poiche’ l’intimato non si e’ difeso, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.
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