Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 25 settembre 2014, n. 20190
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4071/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1627/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2010 R.G.N. 2490/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.
A seguito di chiamata in causa da parte dei (OMISSIS), si costituiva in giudizio il (OMISSIS), che contestava qualsiasi responsabilita’ e chiamava in giudizio la propria assicuratrice – (OMISSIS) s.p.a. – per l’eventuale manleva.
La (OMISSIS) si costituiva eccependo, fra l’altro, l’inoperativita’ della polizza (in quanto il conducente – sedicenne – non era abilitato a trasportare passeggeri sul sellino posteriore), e – comunque – la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti.
Il Tribunale accertava la responsabilita’ paritaria dei due conducenti e li condannava al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta dal (OMISSIS).
La Corte di Appello confermava la decisione, con sentenza n. 1627/2010, avverso la quale ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; resiste la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)) a mezzo di controricorso.
2. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che “e’ pacifico … che (OMISSIS) non era abilitato a trasportare un passeggero sul sellino posteriore del suo motoveicolo, sicche’ nessuna azione di manleva potra’ il predetto svolgere nei confronti della sua assicurazione”.
3. Il ricorso e’ fondato.
E’ noto, infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e’ idonea ad escludere l’operativita’ della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita’ e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita’ od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita’ della guida” (Cass. n. 12728/2010, conforme a Cass. n. 19657/2005).
4. Atteso che, nel caso di specie, non risulta contestato che il (OMISSIS) fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero – in violazione dell’articolo 79 C.d.S. – non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza (cfr. Cass. n. 12270/2009, relativa proprio ad un’ipotesi di inosservanza del divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore).
5. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovra’ attenersi ai principi sopra richiamati e provvedera’ anche in ordine alle spese di lite.
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