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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 7 agosto 2014, n. 35075

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. MICHELI P. – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriel – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 04/04/2012 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante – per quanto oggi di interesse – la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 31/03/2005 nei confronti del predetto imputato (la decisione di primo grado era invece riformata con riguardo alla posizione di (OMISSIS), deceduto medio tempore). Il prevenuto risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dichiarato nel 1998: l’addebito riguarda la presunta distrazione o dissipazione del patrimonio sociale, realizzata attraverso la cessione alla (OMISSIS) s.r.l., senza che ve ne fossero ragioni giustificative, di un credito per lire milioni che la fallita vantava nei confronti di altra societa’ ( (OMISSIS) s.p.a.). Secondo la rubrica, la predetta operazione si assumeva posta in essere dal (OMISSIS) – in concorso con altri – nella veste di amministratore di fatto della (OMISSIS): nella sentenza di primo grado, peraltro, il ruolo dell’imputato veniva piu’ propriamente ritenuto quello di un concorrente nella condotta distrattiva materialmente realizzata dal legale rappresentante dell’epoca ( (OMISSIS), liquidatore della societa’, il quale doveva ritenersi avesse agito dietro istigazione dello stesso (OMISSIS)).
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione della L.F., articolo 216, e articolo 2914 cod. civ., n. 2, nonche’ mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata.
Nell’interesse del (OMISSIS) si fa rilevare che il citato articolo 2914, prevede che la cessione di un credito sia opponibile ai creditori del soggetto cedente soltanto se notificata al debitore con atto avente data certa ed a mezzo di ufficiale giudiziario: cio’ non si era verificato nel caso di specie, con la conseguenza che la cessione de qua non avrebbe potuto intendersi opponibile ai creditori della (OMISSIS) s.r.l., e che il curatore fallimentare avrebbe dovuto insinuarsi al passivo della (OMISSIS), anch’essa fallita. In ogni caso, essendo emerso che la (OMISSIS) svolgeva funzioni di “ufficio tecnico” della suddetta (OMISSIS), un reale credito della prima verso la seconda non vi era mai stato, derivando soltanto dai pagamenti che erano dovuti ai dipendenti della (OMISSIS) a causa di attivita’ svolte in favore dell’altra.
Il difensore dell’imputato segnala quindi che l’operazione:
– era comunque intervenuta fra altri soggetti, tutti animati dall’interesse di liberare la (OMISSIS) (cui il (OMISSIS) era estraneo) da precedenti esposizioni;
– era stata antecedente all’assunzione della carica di liquidatore da parte del (OMISSIS), come ritenuto nella sentenza che aveva assolto quest’ultimo in sede di rito abbreviato, con la conseguenza di minare in radice l’assunto accusatorio a carico del (OMISSIS) (che si ipotizzava avesse indotto il (OMISSIS), suo dipendente, a figurare quale amministratore della (OMISSIS)).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
In ordine alla materialita’ dell’addebito, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il 23/03/1998 la (OMISSIS) s.r.l. offriva alla (OMISSIS) (gia’ in liquidazione) la somma di 50.000,00 euro per l’acquisto del 100% del credito vantato dalla stessa (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a.: cio’ accadeva con formale missiva, nella quale si segnalava che il credito riguardava un ammontare complessivo di lire 360.507.171, e che l’assai inferiore corrispettivo di 50.000,00 euro sarebbe stato versato all’accettazione dell’offerta. Il giorno successivo, la (OMISSIS) s.r.l. inviava alla (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) una lettera del seguente contenuto: “a seguito della transazione del 23/03/1998 siamo con la presente a comunicarvi che non abbiamo piu’ nulla a pretendere dalla (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione” (senza peraltro che risultasse ivi attestata la ricezione del pur esiguo corrispettivo paventato). Questa seconda missiva, redatta su carta intestata della societa’ fallita, porta la firma del ricordato (OMISSIS), il quale avrebbe poi dichiarato che era stato proprio (OMISSIS) a sottoporgliela per la sottoscrizione, nel medesimo contesto in cui gli era stato prospettato – dal (OMISSIS) e dallo stesso imputato, suo datore di lavoro presso una impresa edile – di assumere la carica di amministratore della (OMISSIS) s.r.l..
Vero e’ che il (OMISSIS) rilevo’ le quote della societa’ fallita e vi assunse veste formale solo il 26/03/1998, ma – come detto – gia’ il 24 era stata accettata l’offerta della (OMISSIS) volta a perfezionare la cessione del credito, e sempre con atto a firma del (OMISSIS), giammai sconfessato da quest’ultimo una volta divenuto legale rappresentante. Ergo, non e’ corretto affermare che il (OMISSIS) sia stato assolto sulla base della mera presa d’atto della consecutio temporum sopra riportata, e che ne dovrebbe derivare una conclusione di estraneita’ ai fatti anche nei confronti del (OMISSIS) (presunto gestore occulto, con il (OMISSIS) a fungere da testa di legno): l’operazione riportata in rubrica fu comunque perfezionata da quegli stessi soggetti, con il (OMISSIS) ad andare esente da addebiti di responsabilita’ solo perche’ ritenuto credibile nella sua ricostruzione dei fatti, secondo cui – v. pag. 9 della pronuncia oggetto di ricorso – egli aveva accettato di diventare amministratore della (OMISSIS) s.r.l. “senza sapere che cosa comportasse tale nomina, essendo stato a cio’ convinto da (OMISSIS) il quale l’aveva informato che c’era una societa’ da rilevare perche’ c’erano dei lavori edili da finire e quindi, approfittando della fiducia che godeva presso il suo dipendente, l’aveva persuaso ad entrare nell’affare”.
Versione lineare ed assolutamente attendibile, perche’ coerente con le risultanze istruttorie circa il ruolo poi concretamente svolto dal (OMISSIS) all’interno della societa’, essendo al contempo emerso che egli era un semplice carpentiere da sempre alle dipendenze dell’odierno ricorrente.
Altrettanto pacifica deve ritenersi l’effettivita’ del credito oggetto della cessione, che risultava financo dal bilancio al 31/12/1997 e dalle scritture contabili successivamente aggiornate, tanto piu’ che il curatore del fallimento della (OMISSIS) provo’ effettivamente ad insinuarsi al passivo della omologa procedura avviata nei confronti della (OMISSIS), ma con esito negativo (proprio in virtu’ della cessione piu’ volte ricordata).
A questo punto, premessa la incontestabile configurabilita’ di una condotta distrattiva rilevante L.F., ex articolo 216, attraverso la cessione di un credito senza un corrispettivo commisurato al valore dello stesso (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani), non sembra possa assumere rilievo la previsione, invocata dal ricorrente, di cui all’articolo 2914 cod. civ., che al n. 2 esclude abbiano effetto, in pregiudizio del creditore pignorante o dei creditori che intervengano nella procedura esecutiva, “le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento”: pur dovendosi ricordare, come piu’ correttamente rilevato dalla Corte di appello, le disposizioni di cui agli articoli 1264 e 1265 cod. civ., in tema di efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore o di terzi, ai fini della sussistenza del delitto in rubrica e’ sufficiente verificare la deminutio patrimonii che ne sia conseguita. E la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ chiarito, sia pure in tema di bancarotta preferenziale ma con argomentazioni certamente ed a fortiori valide per eventuali ipotesi criminose L.F., ex articolo 216, comma 1, che il reato ben puo’ sussistere “anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l’incontro delle volonta’ fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell’impresa fallita, nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, pro’ solvendo e che, ai sensi dell’articolo 1198 cod. civ., quando in luogo di adempimento e’ ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta’ delle parti” (Cass., Sez. 5, n. 24105 del 21/04/2004, Rondelli, Rv 228103).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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