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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

sentenza 22 maggio 2014, n. 11395

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 50, presso lo studio dell’Avv. COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. CARTA ATTILIO del foro di Trento per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BASELGA DI PINE’, in persona del Sindaco pro tempore A. S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro 19, presso lo studio dell’avv.to Calò Maurizio che lo rappresenta e difende all’avv. Totino Carlo, unitamente e disgiuntamente, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 29/08 della Corte di Appello di Trento del 21.08.2008/18.09.2008 (R.G. n. 16 anno 2008);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.04.2014 dal Cons. Dott. DE RENZIS ALESSANDRO;

udito l’Avv. COSSU BRUNO per il ricorrente;

udito l’Avv. MAURIZIO CALO’ per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Celeste Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 29 del 21.01.2008, decidendo sul ricorso proposto da B.S. nei confronti del COMUNE di BASELGA DI PINE’, così provvedeva:

– rigettava le domande del ricorrente con riferimento al periodo gennaio-febbraio 2004, non essendo stato provato il demansionamento;

– accertava che per effetto della riorganizzazione degli uffici comunali, disposta con Delib. n. 11 del 2004, il ricorrente si era visto assegnare, in violazione della tutela prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, mansioni (come responsabile dell’Ufficio speciale gestione strutture) non equivalenti a quelle di assunzione (capo ufficio tecnico-urbanistico);

– condannava il Comune convenuto a reintegrare il ricorrente nelle mansioni equivalenti, secondo la classificazione professionale vigente, a quelle di assunzione e a risarcirgli danni subiti per il demansionamento nella misura di Euro 23.500,00, oltre accessori, con esclusione del danno biolo-gico e morale.

2. La Corte di Appello di Trento, investita con gravame del Comune anzidetto, con sentenza n. 29 del 2008 ha riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso originario del B.

La Corte ha escluso nel caso di specie l’esistenza di un demansionamento del B., in quanto, a fronte della comprovata inefficienza degli uffici comunali, era stato compiuto lo sforzo di affidare ad un esperto uno studio approfondito della situazione e, all’esito di tale indagine, erano stati adottati dall’ente locale i rimedi apparsi opportuni, con la conseguente creazione di una Area Tecnica e di un Ufficio specializzato in materia di gestione dei beni comunali.

Era avvenuta, dunque, una nuova ripartizione di materie e di compiti e si era giudicato opportuno affidare alcune materie specifiche alla competenza esclusiva del B., materie che, seppure non coprivano tutto il raggio del preesistente Ufficio Tecnico, erano tuttavia di grande rilevanza (come la realizzazione dello Stadio del ghiaccio e la prospettiva di nuovi lavori relativi alla copertura) e, in ogni caso, rientranti nelle originarie mansioni attribuite in origine allo stesso B.

Per contro, ha aggiunto la Corte territoriale, le ulteriori competenze del preesistente Ufficio Tecnico erano state fatte rientrare nell’ambito dell’Area Tecnica, cui era stato preposto un soggetto particolarmente qualificato.

3. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il B. affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste il Comune di Baselga di Pinè.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con riferimento all’art. 41 Cost.

Al riguardo viene contestato al giudice di appello di avere posto in modo non corretto a fondamento della propria decisione la richiamata norma costituzionale, facendo rientrare nel suo ambito il potere discrezionale del datore di lavoro di modificare anche in peius l’inquadramento delle mansioni di un lavoratore e non considerando che la dequalificazione incontra un limite nell’art. 2013 c.c., che tutela i diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale (si fa riferimento a Cass. n. 4370 del 2005).

Il motivo è infondato.

L’impostazione della Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass, n. 8596 del 5 aprile 2007; Cass. n. 5285 del 2007), secondo la quale la disposizione dell’art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello di lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra le altre, ristrutturazioni aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retribuivo, non si pone in contrasto con il dettato del Codice Civile.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato conto, in modo adeguato e coerente, dell’indeffettibilità ed improcrastinabilità della riorganizzazione degli uffici del Comune di Baselga di Pinè, evidenziando, come già detto, che all’esito di indagine affidata ad esperto, erano stati adottati dall’ente locale i rimedi apparsi opportuni per fronteggiare le manchevolezze riscontrate nell’Ufficio Tecnico, di cui era responsabile il B., con la conseguente creazione di una Area Tecnica e di un Ufficio specializzato in materia di gestione dei beni comunali. In tal modo si erano concretizzate le comprovate esigenze tecnico-produttive che legittimavano lo ius variandi (cfr Cass. SU. n. 8740 del 4 aprile 2008 in fattispecie analoga di modifica di organico comunale con privazione del dipendente del posto di capo del settore tecnico in conseguenza della creazione ex novo di un posto di tecnico laureato).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo, riguardante il giudizio di equivalenza espresso dalla Corte di Appello tra le mansioni di assunzione e quelle rimaste al ricorrente a seguito della ristrutturazione dell’attività dell’ufficio tecnico (Delib. Giunta n. 11 dell’11 febbraio 2004 e decreto sindacale n. 1 del 7 luglio 2004).

In particolare il B. lamenta la mancata effettuazione di raffronto – sotto il profilo qualitativo e quantitativo – tra le mansioni, originariamente attribuitegli all’atto dell’assunzione, e quelle risultanti dalla riorganizzazione degli uffici comunali.

Sul punto la Corte territoriale, con motivazione immune da vizio logico/formali e corretta sotto il profilo giuridico, ha in modo sufficiente spiegato, come già detto, le ragioni, che, nel caso concreto, portavano ad escludere l’esistenza da un demansionamento.

La Corte in particolare ha osservato che la diversa ripartizione delle materie e dei compiti correlata alla nascita di una Area Tecnica aveva comportato l’affidamento al B. della responsabilità di un nuovo comparto (Progetto speciale gestione strutture), che, seppure non copriva tutto il raggio di azione delle competenze dell’originario Ufficio Tecnico, risultava di grande rilevanza, come ad esempio la gestione dello stadio del ghiaccio, rientrante, comunque, nelle mansioni in relazione alle quali il ricorrente era stato inizialmente assunto.

3. Con il terzo motivo del ricorso viene denunciato vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla collocazione gerarchica del lavoratore prima e dopo la riorganizzazione dell’ufficio tecnico. Il B. rivolge in particolare la propria contestazione contro la sentenza impugnata, laddove afferma che egli avrebbe addirittura perso la subordinazione rispetto al segretario comunale, come ammesso nello stesso ricorso introduttivo, e dopo la riorganizzazione degli uffici comunali avrebbe conservato parte delle mansioni per cui era stato assunto, svolgendole in maniera autonoma e indipendente. Al contrario, rileva il B., egli si è trovato collocato (privato del proprio ufficio e dei collaboratori) alle dipendenze del nuovo responsabile dell’Area Tecnica (dott.ssa L.T.).

Il motivo, che può essere letto anche in relazione alle precedenti censure, è anche esso infondato, avendo la Corte territoriale spiegato come, a seguito della riorganizzazione degli uffici comunali, il B. si trovò a svolgere parte delle mansioni in posizione di autonomia ed indipendenza, riferendo direttamente al Sindaco e quindi, diversamente dal passato, sottraendosi al controllo gerarchico del Segretario comunale.

Così ricostruita la nuova posizione del B., non trova spazio la doglianza circa l’affidamento del ruolo apicale dell’Area Tecnica ad altra dipendente (la L.), in quanto costei godeva di referenze maggiori o, comunque, era stata ritenuta più adatta al nuovo ruolo.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni, attesa la natura e la particolarità della controversia, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014.

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