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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 7 luglio 2014, n. 29605


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. OLDI Paolo – Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa il 25/03/2013 dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 02/05/2012, il Gip del Tribunale di Nola disponeva il sequestro preventivo di alcuni beni riferibili per la gran parte a (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 2641 c.c., nel contempo rigettando la richiesta del P.M. per l’applicazione di misure cautelari personali a carico del suddetto (e di altri) nonche’ una piu’ ampia istanza per l’adozione di misure cautelari reali.Il successivo appello presentato dal Procuratore della Repubblica ex articolo 322 bis – per quanto oggi di interesse – trovava accoglimento da parte del Tribunale di Napoli con ordinanza depositata il 25/03/2013, in forza della quale veniva disposto il sequestro preventivo dei beni immobili intestati a numerosi altri soggetti – tra cui (OMISSIS) – fino alla concorrenza della somma di euro 1.376.937,08 con riferimento alla contestazione suo C), e di euro 41.908,69 quanto all’addebito sub I).
La vicenda si riferiva a delibere adottate dal consiglio di amministrazione della (OMISSIS), operante in (OMISSIS), attraverso le quali – secondo l’ipotesi accusatoria – erano stati concessi ad alcune societa’ mutui ipotecari o chirografari, fidi, anticipi su fatture ed altre agevolazioni senza che ricorressero i presupposti di solvibilita’ delle societa’ stesse, ne’ di corretto andamento dei rapporti bancari a queste intestati: cio’ in quanto i soggetti favoriti, con conseguenti danni per la banca in ragione del mancato rientro di quelle esposizioni, risultavano clienti della (OMISSIS) s.a.s., societa’ di servizi per la prestazione di consulenze e per la tenuta degli adempimenti tributari, di cui il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (entrambi, membri del consiglio di amministrazione della suddetta banca) erano rispettivamente socio accomandatario e collaboratore di fatto (oltre che, il (OMISSIS), coniuge della socia accomandante (OMISSIS), e socio egli stesso fino al 28/12/2005). Ne erano derivati addebiti ex articolo 646 c.p., articolo 61 c.p., nn. 7 e 11, nonche’ ai sensi dell’articolo 2629 bis c.c., per avere lo stesso (OMISSIS), in particolare, omesso di dare formale notizia agli altri amministratori della banca ed ai componenti del collegio sindacale del conflitto di interessi correlato alla sua attivita’ di consulente, prestata attraverso la (OMISSIS) s.a.s., dei beneficiari delle erogazioni: il Tribunale riteneva peraltro che vi fosse gravita’ indiziaria con riguardo alle sole delibere che tra il 2006 e il 2008 avevano interessato, fra quelle indicate in rubrica, le societa’ (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) s.r.l. (vicende rispettivamente contestate, come detto, ai capi C) ed I).
Sulla posizione del (OMISSIS), il collegio evidenziava che doveva intendersi pacificamente accertato il rapporto fra l’indagato e la (OMISSIS), atteso che:
– l’utenza telefonica da lui indicata quale commercialista per l’iscrizione al relativo albo era intestata alla predetta societa’;
– l’indirizzo di posta elettronica che egli normalmente utilizzava, anche per ricevere le comunicazioni dalla stessa (OMISSIS), risultava parimenti quello della (OMISSIS);
un personal computer in uso allo stesso (OMISSIS) era stato rinvenuto presso la sede di quella societa’.
Percio’, essendo altrettanto innegabilmente accertato che il (OMISSIS) era consulente della (OMISSIS) in ragione della attivita’ professionale prestata presso la (OMISSIS), e che la pratica relativa alla immobiliare in questione era stata approvata malgrado l’evidente assenza di merito creditizio della richiedente (fra l’altro, nella stessa delibera del consiglio di amministrazione veniva da un lato erogato il mutuo alla (OMISSIS) e dall’altro disposta la riduzione dei fidi della (OMISSIS) s.r.l., vale a dire la societa’ da cui la mutuataria avrebbe dovuto ricavare la disponibilita’ dei liquidi per onorare il pagamento dei ratei), sul (OMISSIS) doveva intendersi gravare un “autonomo dovere di dichiarazione del proprio diretto interesse all’operazione”: cio’ in quanto egli aveva continuato ad operare di fatto per la (OMISSIS) malgrado non ne fosse piu’ socio, e certamente – oltre alla circostanza che la di lui moglie percepiva utili dalla stessa (OMISSIS) quale socio accomandante – gli era noto il rapporto di consulenza fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Analogamente era a dirsi quanto alla (OMISSIS) s.r.l., addirittura espressamente domiciliata (negli atti di cui alla pratica bancaria) presso la (OMISSIS): le ripetute delibere di aumento dei fidi concessi si ponevano poi in contrasto con le evidenti difficolta’ finanziarie del gruppo di cui la (OMISSIS) era espressione, comprovate dalla pregressa classificazione ad incaglio di rapporti intercorsi fra la (OMISSIS) ed alcuni garanti della medesima (OMISSIS). In seguito, a dispetto della anomala gestione del conto intestato a quella societa’, il credito dell’istituto era stato posto in “osservazione” da parte del consiglio di amministrazione soltanto a partire dal febbraio 2009.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria.
La difesa rappresenta innanzi tutto che in prima battuta il Gip del Tribunale di Nola aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni beni dell’indagato, peraltro esclusivamente con riferimento alla contestazione di cui ad altro capo, sub G); tuttavia, il Tribunale del riesame, adito dallo stesso (OMISSIS) ed in composizione diversa dal collegio che poi risulta avere emesso l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, aveva financo annullato quella originaria misura cautelare reale.
Quanto al contenuto della decisione, nell’interesse del (OMISSIS) si fa notare che i giudici napoletani non avrebbero svolto alcuna disamina circa la reale fondatezza degli addebiti, limitandosi ad enunciare quali episodi gia’ dimostrati i fatti storici cosi’ come ricostruiti nelle contestazioni formulate dal Pubblico Ministero: in tal modo, non sarebbe ricavabile, dalle argomentazioni adottate dal Tribunale del riesame, alcun elemento concreto a sostegno della ravvisabilita’ del fumus dei reati ipotizzati.
Inoltre, ad avviso della difesa l’ordinanza impugnata offrirebbe una “indebita interpretazione estensiva della norma penale di cui all’articolo 2629 bis c.c.”, avendo sostanzialmente rinunciato ad affrontare il problema – per quanto enunciato, salvo superarlo per passare immediatamente a trattare della possibilita’ del concorso di un extraneus nel reato proprio ivi previsto – dell’inquadramento del danno contemplato dalla norma come elemento costitutivo del reato o mera condizione obiettiva di punibilita’: la tesi del ricorrente e’ che si tratti di elemento costitutivo, il che avrebbe imposto in capo ai giudici di merito la verifica della sussistenza di un pregiudizio effettivo in capo alla banca (pregiudizio che non vi fu, essendo i crediti dell’istituto abbondantemente garantiti e dovendo intendersi comunque concreta la possibilita’ di un rientro di quelle posizioni debitorie).
In ordine alla configurabilita’ del delitto sanzionato dal citato articolo 2629 bis, la difesa sostiene che la condotta tipica non puo’ esaurirsi nella semplice violazione del dovere di informazione da parte del soggetto attivo circa l’esistenza di un conflitto di interessi, visto anche l’aggravamento delle pene conseguente alla riforma del quadro normativo, richiedendosi invece la partecipazione dell’amministratore all’operazione che, per effetto del suddetto conflitto, risulti potenzialmente dannosa, nonche’ la coscienza e la volonta’ in capo all’agente di poter provocare un pregiudizio ai soci od ai terzi. Tali elementi non potrebbero desumersi, secondo la ricostruzione difensiva, nella mera circostanza che il (OMISSIS) era stato socio della (OMISSIS), o che la di lui moglie lo fosse ancora (elementi che gia’ il Gip aveva considerato sprovvisti di un sufficiente grado di specificita’); sarebbe poi da escludere la ragionevole certezza che l’indagato fosse consapevole della situazione di conflitto di interessi riguardante il (OMISSIS) e del possibile verificarsi di un danno dall’approvazione di quelle delibere, atteso che gli stessi componenti del consiglio di amministrazione risultavano a loro volta soci della banca, dove avevano concentrato i propri risparmi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
1.1 Deve innanzi tutto essere precisato che le determinazioni assunte dai giudici di merito nei confronti del (OMISSIS) quanto ad altra contestazione non possono assumere alcun rilievo ai fini della disamina degli addebiti sub C) ed I): al capo G), infatti, si riferiscono le pur analoghe condotte ascritte ai membri del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) nella gestione delle posizioni di altri soggetti (la ” (OMISSIS)” s.a.s. e la ” (OMISSIS)”), titolari di conti correnti o di diversi rapporti. In quel caso, l’estraneita’ del ricorrente risulta affermata non gia’ in base a valutazioni di carattere generale, bensi’ sul preliminare ed empirico rilievo della sua mancata partecipazione alle delibere che avevano interessato le predette societa’.
1.2 Quanto alla interpretazione del dato normativo, ed in particolare all’analisi della struttura del reato ex articolo 2629 bis c.c., va ricordato che la condotta penalmente sanzionata consiste nella violazione – da parte dell’amministratore o del componente del consiglio di gestione di enti peculiari, fra cui le societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea – degli obblighi previsti dall’articolo 2391 c.c., comma 1: l’illecito sussiste, secondo la lettera della legge, “se dalla violazione siano derivati danni alla societa’ o a terzi”.
La norma come sopra richiamata, di cui all’articolo 2391 c.c., comma 1, prevede che “l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societa’, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresi’ astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”.
La fattispecie oggi disegnata dall’articolo 2629 bis c.c. riproduce, con alcune modifiche, il testo dell’originario articolo 2631 c.c., espunto dalla riforma del 2002 senza che venisse riproposta la criminalizzazione di comportamenti assunti in stato di conflitto di interessi – ovvero, ancor prima, di semplici omesse comunicazioni di situazioni siffatte – fuori dalle ipotesi qualificabili in termini di infedelta’ patrimoniale ai sensi del nuovo articolo 2634 c.c.; nella vigenza del precedente articolo 2631 c.c., appena ricordato, la giurisprudenza di legittimita’ aveva affermato che la norma de qua prevedeva una ipotesi di “reato di pericolo, la cui previsione e’ finalizzata a tutelare – mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori – la societa’ dalle possibili commistioni dei suoi interessi con interessi ad essa estranei; per la sussistenza del reato, pertanto, non e’ necessario il verificarsi del danno (che tuttavia si configura, ai sensi dell’articolo 2631 c.c., comma 2, come circostanza aggravante), dovendo il comportamento dell’agente essere sanzionato anche nel caso in cui dalla delibera la societa’ tragga vantaggio” (Cass., Sez. 5, n. 6899 dell’11/12/2000, Nardo, Rv 218272).
E’ invece innegabile che, con l’attuale formulazione, il danno rientri fra gli elementi costitutivi della fattispecie astratta, da intendersi non piu’ reato di pericolo.
1.3 A tale riguardo, osserva la difesa che nel caso oggi in esame non vi sarebbe stata da parte del Tribunale alcuna analisi circa la ravvisabilita’ in concreto del delitto ipotizzato: il rilievo, in sede di giudizio di legittimita’, non puo’ estendersi fino ad una rivalutazione del merito della vicenda, anche perche’ sul piano della materialita’ dei fatti in rubrica la motivazione adottata dal Tribunale di Napoli appare logica e conseguente, nel dare contezza degli elementi attestanti il rapporto diretto fra il (OMISSIS) – ed il (OMISSIS) – e la (OMISSIS), nonche’ circa le cointeressenze fra quest’ultima e le societa’ che si assume vennero favorite dalle delibere adottate dall’istituto di credito. Quanto all’elemento psicologico, deve ricordarsi che il reato in esame richiede sul versante soggettivo un semplice dolo generico, a differenza di altre fattispecie poste piu’ specificamente a protezione del patrimonio sociale, in particolare – come si vedra’ tra breve – l’infedelta’ patrimoniale di cui all’articolo 2634 c.c.: e, a proposito del (OMISSIS), la sua perdurante intraneita’ alla (OMISSIS), sottolineata nel corpo del provvedimento impugnato alle pagg. 13-16, fa ritenere pacifico, almeno ai limitati fini del fumus richiesto per l’adozione di una misura cautelare reale, che egli fosse rimasto pienamente consapevole delle attivita’ che la stessa (OMISSIS) (od il (OMISSIS) all’interno di questa) svolgeva in favore della (OMISSIS) o della (OMISSIS).
Le doglianze difensive pongono tuttavia la necessita’ di un approfondimento, sul piano giuridico, circa la ricorrenza di un danno rilevante ai sensi del citato articolo 2629 bis c.c., nonche’ a proposito della possibile natura del danno medesimo. La tesi del ricorrente e’ che per le contestazioni di reato mosse al (OMISSIS) dovrebbe escludersi l’ipotesi di un pregiudizio per la (OMISSIS), atteso che i crediti della stessa (per quanto in presenza di aperture ed affidamenti concessi fuori dai limiti praticati alla ordinaria clientela) rimasero comunque garantiti: si tratta pero’ di un assunto da un lato sfornito di obiettiva rispondenza alle risultanze processuali, e dall’altro non condivisibile in linea di principio.
In vero, sostiene il ricorrente che dovrebbe intendersi comunque concreta la possibilita’ di un rientro delle posizioni debitorie afferenti la (OMISSIS) o la (OMISSIS): ma, cosi’ argomentando, si ammette apertis verbis che una diminuzione patrimoniale vi sia stata (come del resto appare chiaro dai riferimenti operati nell’ordinanza impugnata ai conteggi operati dalla Guardia di Finanza, con specifico riguardo alle esposizioni delle societa’ anzidette). Inoltre, la difesa non pone in alcun modo in risalto la possibilita’ che il danno si produca, per espressa previsione normativa, anche nei confronti di terzi, piuttosto che della societa’ amministrata da chi si sia trovata in posizione di conflitto di interessi: situazione, questa, che deve anzi intendersi quella statisticamente di maggiore significativita’, laddove non risultino gli estremi della diversa ipotesi di infedelta’ patrimoniale ex articolo 2634 c.c..
Quanto agli aspetti piu’ generali della corretta applicazione della legge penale, e’ evidente che la difesa paventa una interpretazione della nozione di danno – come contemplata dall’articolo 2629 bis c.c. – in termini esclusivamente patrimoniali: il che non sembra potersi condividere, con riferimento alla figura criminosa in esame.
Come appena ricordato, la scelta terminologica adottata dal legislatore e’ stata quella di richiamare la necessita’ di un danno, senza aggettivazioni di sorta come invece si rileva nella correlata fattispecie disegnata dall’articolo 2634 c.c.; si tratta di una opzione peculiare, che si registra anche in altre norme novellate tra il 2002 e il 2005, dove peraltro si rinviene come terza ipotesi anche quella in cui per il perfezionamento della condotta di rilievo penale viene considerato sufficiente un “nocumento” (v. l’articolo 2635 c.c.).
Analizzando piu’ diffusamente le due figure di reato contemplate dagli anzidetti articoli 2634 e 2635, peraltro, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che “la criminalizzazione delle condotte di infedelta’ puo’ essere intesa da un lato come manifestazione della tutela del patrimonio dell’ente nel cui ambito si colloca l’intraneus, in una chiave eminentemente privatistica, ovvero – dall’altro – ispirarsi ad un modello lealistico (come risulta con maggiore chiarezza nella legislazione di altri paesi, ad esempio nell’articolo Legge 152-6 del Code du travail francese), laddove si intenda soprattutto sanzionare la violazione del rapporto di fiducia che lega il “corrotto” all’ente: in questa seconda prospettiva, puo’ assumere dunque rilievo l’abuso di un potere che l’intraneus sia chiamato ad esercitare in funzione di interessi altrui, non solo di natura strettamente patrimoniale, e che svolga invece alterando i processi decisionali che lo vedono coinvolto (…). Nella relazione al Decreto Legislativo n. 61 del 2002 si legge che venne tenuta presente l’esigenza di repressione dei fatti di infedelta’ commessi dai soggetti qualificati a seguito della dazione o promessa di utilita’, nella quale tuttavia, conformemente alla legge delega, si orienta la tutela in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di salvaguardia del solo dovere di fedelta’ degli amministratori, trasformando la fattispecie da reato di pericolo a reato di danno e subordinando la procedibilita’ alla presentazione della querela. Ad una prima e sommaria analisi, limitata alla presa d’atto del contenuto della relazione appena virgolettata, l’opzione sembra dunque essere stata rivolta verso la gia’ descritta chiave privatistica, piuttosto che a fornire una dimensione lealistica del rapporto fiduciario tra l’amministratore e la societa’: la necessita’ di una sanzione penale della condotta di infedelta’ per gli amministratori che abbiano ricevuto promesse o dazioni di utilita’ risponderebbe, in definitiva, alle stesse ragioni sottese alla tutela dell’ente da condotte di infedelta’ patrimoniale. Ci si deve pero’ chiedere, a questo punto, quale senso ragionevole abbia la previsione, nell’articolo 2635 c.c., di un evento qualificato come “nocumento”, concetto evidentemente di genere, piuttosto che come “danno patrimoniale”, concetto di specie gia’ immediatamente prima sussunto nella fattispecie prevista dall’articolo 2634 c.c.: se la tutela viene apprestata al patrimonio della societa’, nell’una e nell’altra ipotesi, non si vede perche’ l’evento conseguente ad un atto dispositivo di beni sociali in costanza di conflitto di interessi (in un caso) e quello derivato dal compimento o dall’omissione di un atto da parte di chi abbia ricevuto la dazione o la promessa di un’utilita’ (nell’altro caso) debba assumere connotazioni differenti (…). Anche l’argomento (…) secondo cui l’introduzione della circostanza aggravante del “grave nocumento ai risparmiatori” nelle ipotesi di false comunicazioni sociali, ai sensi della Legge n. 262 del 2005, confermerebbe il carattere patrimoniale della lesione che, ove realizzatasi in concreto, determina l’intervento sanzionatorio penale, non puo’ intendersi decisivo. Che il danno (o il nocumento, nel senso di effetto concretamente conseguente al danno) preso in esame da quella norma sia soltanto quello patrimoniale, infatti, non deriva dalla presa d’atto che l’intero diritto penale societario sia posto a tutela di interessi di quella natura, come il riferimento ai risparmiatori sembrerebbe imporre: e’ l’articolo 2622 c.c., al pari dell’articolo 2634 c.c. ma non invece dell’articolo 2635 c.c., a richiedere gia’ per la fattispecie non aggravata un evento che consista nel “danno patrimoniale alla societa’, ai soci o ai creditori”; ed e’ altrettanto evidente che, ai fini indicati da quella norma e senza alcuna implicazione di carattere generale, sempre patrimoniale sara’ il pregiudizio potenzialmente verificatosi per un risparmiatore, soggetto da intendersi portatore di interessi ben piu’ limitati rispetto a quelli della societa’ per cui abbia operato l’autore delle false comunicazioni. Proseguendo sulla medesima falsa riga, sara’ allora inevitabile la doverosa natura patrimoniale del “danno ai creditori” rilevante ai fini della realizzazione dei reati previsti dagli articoli 2629 e 2633 c.c., vista la peculiarita’ dei soggetti (titolari di situazioni giuridiche di esclusiva natura economico-patrimoniale, relative alle ragioni di credito vantate) su cui parametrare la lesione; mentre ben potranno avere altra natura il “danno ai soci” conseguente a condotte di impedito controllo ex articolo 2625 c.c., come pure i “danni alla societa’ o a terzi” che derivino dalla violazione del dovere di comunicare situazioni di conflitto d’interessi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2629 bis c.c. e dell’articolo 2391 c.c., comma 1″ (Cass., Sez. 5, n. 5848 del 13/11/2012, Corallo).
Si e’ dunque gia’ chiarito che per alcune delle ipotesi criminose recentemente novellate il richiamo alla nozione di danno o di nocumento deve intendersi dimostrativo di una dimensione non strettamente patrimoniale del pregiudizio rilevante ai fini della configurabilita’ del reato (fra questi, anche un eventuale danno di immagine, senz’altro configurabile con riguardo ad istituti di credito che si assumano avere operato disparita’ di trattamento nei rapporti con la clientela); cio’ anche in ragione della previsione normativa di cui all’articolo 2640 c.c., atteso che, qualora il diritto penale societario dovesse realmente intendersi orientato alla tutela di esclusivi o comunque imprescindibili interessi di natura patrimoniale, il legislatore non avrebbe avuto ragione di prevedere un’attenuante ed hoc (peraltro richiamando in termini assai generali le ipotesi in cui venga cagionata una “offesa di particolare tenuita’”), essendo a quel punto gia’ applicabile la circostanza comune ex articolo 62 c.c., n. 4″.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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