Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 28 novembre 2013, n. 26638
Svolgimento del processo
Con sentenza 27.12.2002 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, dichiarava l’inadempimento della convenuta s.a.s. Edilminetti per la difettosa esecuzione dei lavori di pitturazione della facciata dell’edificio condominiale, commissionati, con contratto d’appalto del 15.10.1982, dal Condominio in (omissis) ; condannava la società Edilminetti all’esecuzione, in favore del Condominio attore, delle opere indicate dal C.T.U. per l’eliminazione dei vizi; dichiarava la società stessa decaduta dal diritto di regresso ex art. 1670 c.c. nei confronti della terza chiamata, società Bottino; condannava la Edilminetti al rimborso delle spese processuali in favore del Condominio e compensava interamente le spese medesime tra la Edilminetti e la società Bottino.
Avverso tale decisione proponeva appello la società Edilminetti. Resistevano il Condominio e la società Bottino che, con appello incidentale, chiedeva la condanna della Edilminetti al rimborso delle spese di primo grado. Con sentenza depositata il 14.11.2006 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello della società Edilminetti, rigettava le domande originariamente proposte dal Condominio e lo condannava al pagamento, in favore della società appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio; rigettava l’appello incidentale della società Bottino, confermando la statuizione di primo grado sulla compensazione delle spese processuali tra la società stessa e la Edilminetti; compensava interamente le spese del grado relativamente al rapporto processuale tra le società Edilminetti e la società Bottino e poneva le spese di C.T.U. a carico esclusivo del Condominio.
Osservava la Corte territoriale:
la decisione del Tribunale era avulsa dalle emergenze della prova orale, documentale e logica, denotanti l’esistenza di un diretto rapporto contrattuale tra il Condominio e la s.a.s. Bottino per le opere di tinteggiatura e l’assenza di intromissione della Edilminetti nella scelta dei materiali, delle modalità applicative e della concreta esecuzione delle opere stesse; rilevava che il Condominio, non aveva mai “esteso” le proprie domande nei confronti della terza chiamata s.a.s. Bottino e che il difetto di responsabilità della Edilminetti per i vizi delle opere oggetto di causa, esonerava dall’esame della pretesa di “manleva”,avanzata da quest’ultima società nei confronti della terza chiamata.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Condominio Piazza (OMISSIS) , formulando due motivi.
Resiste con controricorso la Edilminetti s.a.s., la società Bottino Comm. Giuseppe di Prini Franco & C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il Condominio ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio; la sentenza impugnata prospettava “ragionamenti induttivi in ordine alle prove assunte nel corso del giudizio di primo grado” e si fondava su elementi in parte inconsistenti ed in parte inveritieri; in particolare, difettava la prova sul presupposto fondante la sentenza gravata, ossia sul recesso del Condominio dal contratto di appalto con la Edilminetti s.a.s. e sulla successiva stipula di altro contratto tra il condominio e la Bottino s.a.s. per le sole opere di tinteggiatura; erroneamente la Corte di merito aveva dedotto la prova su tali circostanze dalla contabilità finale delle opere appaltate alla Edilminetti s.a.s. e dalla fattura emessa direttamente dalla s.a.s. Bottino nei confronti del Condominio, non considerando che tale fattura non specificava i lavori cui si riferiva e che detta contabilità finale dei lavori, elaborata dalla società Edilminetti si riferiva agli importi per le opere di tinteggiatura; peraltro, il teste Prini aveva riferito che era stata quest’ultima società, al fine di aggirare il divieto di subappalto, a chiedere alla Bottino s.a.s. di emettere direttamente la fattura a carico del Condominio; la ricostruzione della vicenda contrattuale operata dalla Corte di appello era errata oltreché in fatto anche in diritto, laddove aveva ritenuto che il recesso (parziale) del condominio dall’originario contratto di appalto fosse ascrivibile alla direzione dei lavori, priva di potere al riguardo;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 346 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, non avendo il giudice di appello applicato il principio della estensione automatica della domanda dell’attore al terzo e cioè alla s.a.s. Bottino, indicata quale unica responsabile dalla Edilminetti e dalla stessa chiamata in causa; le domande del condominio dovevano ritenersi implicitamente riferite anche al terzo chiamato in quanto la chiamata del terzo ad opera del convenuto, al fine di ottenere declaratoria della esclusiva responsabilità del terzo e la propria liberazione dalla pretesa dell’attrice, integrava un’ipotesi di causa unica ed inscindibile, nell’ambito della quale il convenuto ed il terzo venivano a trovarsi in una situazione di litisconsorzio alternativo, con la conseguenza che la domanda dell’attore doveva intendersi riferita anche al terzo chiamato, pur in difetto di apposita istanza in tal senso, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario” (V. quesito). Con la seconda parte del quesito si assumeva che “la parte totalmente vittoriosa in primo grado, la cui posizione processuale abbia avuto integrale accoglimento per alcune soltanto delle ragioni prospettate, non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni, in caso di appello della controparte, le ragioni pretermesse in sentenza, purché ad esse non rinunci espressamente o implicitamente”.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una diversa valutazione delle risultanze probatorie senza una specifica contestazione delle specifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; anche il quesito di diritto, peraltro, é formulato in maniera astratta in quanto avulso dalle argomentazioni nella parte di sentenza investita dalla censura.
È, invece, fondato il secondo motivo.
La Corte di appello, con riferimento alla chiamata in causa della società Bottino, da parte della convenuta Edilminetti s.a.s., si è limitata ad affermare che mai nel corso del giudizio il Condominio attore aveva “esteso” le proprie domande nei confronti della terza chiamata sicché difettava il presupposto per il loro eventuale accoglimento nei confronti della chiamata in causa.
Tale statuizione è errata, laddove non ha tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui la domanda dell’attore si estende automaticamente al terzo chiamato ove questo sia indicato come il vero legittimato ed unico responsabile del fatto dannoso dedotto in citazione. Nella specie la Edilminetti, in comparsa di costituzione, chiedeva di essere assolta da ogni domanda contro di lei proposta perché non passivamente legittimata e chiedeva, di conseguenza, che la soc. Bottino fosse condannata a manlevarla e tenerla indenne dalle domande di controparte. È evidente che l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, era diretto ad attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguenti sicché, in virtù di detto principio sulla estensione automatica della domanda al terzo chiamato, ove indicato dal convenuto come l’effettivo ed unico legittimato, il giudice di appello avrebbe potuto emettere direttamente, nei confronti del terzo chiamato, la pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne aveva fatto specifica richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. n. 20610/2011; n. 27525/2009; n. 25559/2008).
Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi l’inammissibilità del primo motivo ed accogliersi il secondo con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo;
accoglie il secondo; cassa sul punto la sentenza impugnata e rimette la causa innanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per le spese del giudizio di legittimità.
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