Patti di co-vendita le clausole Tag-Along e Drag-Along

L’Ordinanza del 20 maggio 2026, n. 15178, emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, offre una lucida disamina in materia di diritto societario, concentrandosi sui cosiddetti “patti di co-vendita” (o patti parasociali) che regolano il trasferimento delle partecipazioni azionarie.

Nella sua massima, la Suprema Corte chiarisce la differenza tra due strumenti fondamentali:

  1. Clausola “Tag-along” (diritto di seguito): È posta a tutela del socio di minoranza. Se il socio di maggioranza decide di vendere le proprie quote a un terzo, il socio di minoranza ha il diritto di accodarsi e vendere anch’egli le proprie partecipazioni alle medesime condizioni contrattuali spuntate dal socio di maggioranza.

  2. Clausola “Drag-along” (diritto di trascinamento): È posta a tutela del socio di maggioranza. Qualora quest’ultimo trovi un acquirente, ha il diritto di obbligare (trascinare) il socio di minoranza a vendere le proprie quote al medesimo terzo, alle stesse condizioni contrattuali.

Il principio fondamentale che accomuna entrambe le pattuizioni è il diritto all’equa valorizzazione della partecipazione. Il socio (sia esso trascinato o accodato) ha il diritto di verificare la congruità del prezzo per evitare accordi fraudolenti tra il socio venditore e il terzo acquirente volti a eludere il patto e svalutare le quote altrui.

Il caso di specie: Una società per azioni (socio di minoranza) aveva citato in giudizio una Fondazione (socio di maggioranza) per un presunto inadempimento di un patto tag-along. Il patto prevedeva il diritto di accodamento se la Fondazione avesse venduto oltre il 5% delle proprie azioni. La società accusava la Fondazione di aver aggirato l’ostacolo effettuando quattro cessioni distinte, ognuna sotto la soglia del 5%, ma che sommate la superavano.

La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Ancona, ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l’interpretazione del contratto non si deve fermare al solo dato letterale (l’uso della parola “cessione” al singolare), ma deve guardare al contesto. Nel caso specifico, le cessioni erano avvenute a notevole distanza di tempo l’una dall’altra e, nel mezzo, vi era stato un aumento di capitale che aveva mutato il numero delle azioni e diluito il valore nominale. Mancando inoltre qualsiasi prova di un intento fraudolento o di mala fede per eludere il patto, le singole vendite dovevano essere considerate operazioni autonome. Di conseguenza, la soglia del 5% per singola cessione non è mai stata raggiunta e non vi è stato alcun inadempimento.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2026| n. 15178.

Patti di co-vendita le clausole Tag-Along e Drag-Along

 

Massima: Il patto di co-vendita, quale pattuizione incidente in via diretta sul trasferimento delle partecipazioni dei soci aderenti, può assumere varie forme. In particolare, si distinguono: (i) la clausola “tag–along” (c.d. clausola di seguito), accordo finalizzato soprattutto alla tutela del socio di minoranza, al quale viene attribuito il diritto di vendere le azioni insieme al socio di maggioranza, qualora quest’ultimo decida di cedere le proprie, profittando delle medesime condizioni contrattuali concordate con il terzo acquirente spesso indicante un valore minimo di trasferimento; (ii) clausola “drag–along” (c.d. clausola di trascinamento) accordo, per alcuni aspetti speculare rispetto al precedente, nel quale il soggetto tutelato è soprattutto il socio di maggioranza che, qualora decida di cedere le proprie azioni, avrà il diritto di vendere (trascinare con sé, appunto) anche la partecipazione posseduta dal socio di minoranza alle medesime condizioni contrattuali a lui riservate e, comunque, ad un prezzo non inferiore ad un determinato valore; (iii) altre clausole: si tratta di patti relativi al finanziamento della società, ovvero ancora modificativi del criterio proporzionale di imputazione della responsabilità dei soci o di partecipazione agli utili, con il limite, peraltro, del divieto di patto leonino, ossia di quel patto inteso ad escludere totalmente il socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite, ex art. 2265 cod. civ.; comune comunque ad entrambe le clausole sopraindicate è l’applicazione del principio di equa valorizzazione della partecipazione, in forza del quale il socio di minoranza (accodato o trascinato nella co-vendita) ha, in ogni caso, diritto a rivendicare il controllo della congruità del prezzo determinato per la cessione della propria partecipazione, in relazione ad eventuali e non consentite operazioni di scostamento rispetto al prezzo di vendita spuntato dal socio primo venditore stipulante il relativo patto, specie per effetto di possibili accordi fraudolenti, nel senso dell’elusione del rispetto del patto di co-vendita con il terzo acquirente.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Società di capitali – Partecipazioni sociali – Trasferimento – Patto di co-vendita – Forme – Clausola “tag–along” – Clausola “drag–along” – Distinzione – Tutela del socio di minoranza – Principio di equa valorizzazione della partecipazione – Applicabilità – Conseguenze – Patti di co-vendita le clausole Tag-Along e Drag-Along

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. VITRÒ Silvia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere/Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15299/2022 R.G. proposto da:

Fr. Spa, in persona del L.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fa.Ci. e Gi.Po., giusta procura in atti;

– ricorrente –

Contro

Fo.Ca., in persona del L.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. St.Fr., giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 499/2022, del 14 aprile 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Patti di co-vendita le clausole Tag-Along e Drag-Along

RILEVATO CHE

1. Fr. Spa (in prosieguo, breviter: “la società”) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto la domanda da essa proposta nei confronti della Fo.Ca., (in prosieguo, breviter: “la fondazione”) avente a oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultima, insieme a Ve.Ba. S.c.p.a., per grave inadempimento contrattuale degli obblighi derivanti da un patto di vendita di azioni sottoscritto tra le parti in data 27 gennaio 2006, con conseguente risarcimento del danno.

2. Il ricorso per cassazione è stato notificato solo alla fondazione, che ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto:

3.1 che la società, con il citato patto di co-vendita del 27 gennaio 2006, si era vista riconoscere dalla fondazione il diritto di vendere le 350.000 azioni da essa detenute nel capitale della banca regionale Ca.Di. alle identiche condizioni ottenute dalla fondazione stessa in caso di cessione delle proprie azioni per un quantitativo superiore al 5% del capitale sociale della medesima banca;

3.2 che la tesi accolta dal primo giudice, secondo cui le quattro successive cessioni azionarie avvenute tra il 2009 e il 2010 dovevano sostanzialmente considerarsi come facenti parte di un’operazione unitaria, non era fondata, atteso che fra le cessioni del 2009 e del 2010 la banca aveva posto in essere un’operazione di aumento di capitale, cui era conseguita una diluzione del valore delle azioni, accompagnata da una non trascurabile riduzione del valore nominale delle azioni e da un considerevole lasso di tempo intercorso tra le operazioni di vendita delle azioni, di talché errata era l’operazione di sommare le due cessioni al fine di determinare la quota del 5% del capitale sociale posta come condizione per l’insorgenza del diritto di vendita, sia di determinare il prezzo finale dell’azione mediante la semplice media algebrica delle predette quattro operazioni susseguitesi nel tempo;

 

Patti di co-vendita le clausole Tag-Along e Drag-Along

3.3 che tale interpretazione era avallata anche dal tenore letterale del patto di co-vendita, ove le parti avevano utilizzato la declinazione singolare “cessione”, sicché ciascuna operazione di cessione andava considerata a sé stante, in assenza, peraltro, di qualsiasi dimostrazione di un intento fraudolento da parte della fondazione nei riguardi della società azionista;

3.4 che, anche a volere considerare unitariamente le operazioni di cessione azionaria, il criterio della media algebrica dei prezzi di vendita, al fine di determinare il risarcimento del danno, sarebbe stato comunque errato, dovendo considerarsi rilevante al fine dell’esecuzione del patto solo la seconda cessione, che aveva visto la società spuntare in fase di recesso (anch’esso, peraltro, non utilizzabile come corretto parametro) un prezzo più alto di quello di vendita della fondazione, con la conseguente insussistenza di alcun danno risarcibile.

4. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “erronea applicazione dei canoni legali di interpretazione con riferimento al Patto di Covendita (violazione artt. 1362 ss., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c.)”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che il solo fatto che nel patto di co-vendita si è usato il termine “cessione” al singolare sarebbe sufficiente a giustificare l’accoglimento dell’opzione ermeneutica per cui le distinte operazioni di vendita azionaria andrebbero autonomamente considerate; tale interpretazione, che accoglie il solo criterio letterale, sarebbe, infatti, in contrasto con la giurisprudenza, anche di legittimità, che impone al giudice, nell’intrepretare il contratto, di accompagnare il dato letterale delle espressioni utilizzate dalla parti anche con un’analisi del loro comportamento precedente e successivo alla stipula e della conseguente coerenza dell’approdo ermeneutico complessivo; un’operazione che, se correttamente effettuata, avrebbe indotto a considerare, anche tenuto conto della causa del patto di co-vendita (riassumibile nel riconoscimento di un diritto di accodamento del beneficiario alle stesse condizioni spuntate dal primo venditore), in senso unitario le successive operazioni di vendita, con il conseguente verificarsi della condizione di avveramento del patto e la successiva valutazione di grave inadempimento della fondazione rispetto agli obblighi parasociali assunti con la società, rispetto ai quali alcuna rilevanza poteva avere la sussistenza di un intento fraudolento che, semmai, era riferibile alla corresponsabilità della società bancaria le cui azioni sono oggetto di lite.

 

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Il motivo è infondato.

Il patto di co-vendita per cui è causa è qualificabile come avente a oggetto una pattuizione che incide in via diretta sul trasferimento delle partecipazioni dei soci aderenti al patto.

Tra le varie forme che tale pattuizione può assumere, si distinguono:

– clausole tag-along (c.d. clausola di seguito): si tratta di un accordo finalizzato soprattutto alla tutela del socio di minoranza, al quale viene attribuito il diritto di vendere le azioni insieme al socio di maggioranza, qualora quest’ultimo decida di cedere le proprie, profittando delle medesime condizioni contrattuali concordate con il terzo acquirente spesso indicante un valore minimo di trasferimento; la clausola, quindi, prevede operativamente che al verificarsi di una vendita, a determinate condizioni, delle quote sociali da parte del socio di maggioranza a favore di un terzo, spetti al socio di minoranza il diritto di vendere la propria quota al medesimo terzo e alle stesse condizioni; in altre parole, il socio di minoranza ha in questo caso il diritto di “accodarsi” alla cessione di quota fatta dal socio di maggioranza, mentre quest’ultimo, se intende vendere, deve procurare al socio di minoranza un’offerta d’acquisto a suo favore alle stesse condizioni da lui concordate con il terzo acquirente.

– clausola drag-along (c.d. clausola di trascinamento); si tratta di un accordo, per certi versi speculare rispetto al precedente, nel quale il soggetto tutelato è soprattutto il socio di maggioranza che, qualora decida di cedere le proprie azioni, avrà il diritto di vendere (trascinare con sé, appunto) anche la partecipazione posseduta dal socio di minoranza alle medesime condizioni contrattuali a lui riservate e, comunque, a un prezzo non inferiore ad un determinato valore;

– altre clausole: vi possono poi essere patti relativi al finanziamento della società, ovvero ancora modificativi del criterio proporzionale di imputazione della responsabilità dei soci o di partecipazione agli utili, con il limite, peraltro, del divieto di patto leonino (ossia di quel patto inteso ad escludere totalmente il socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite, ex art. 2265 cod. civ.).

– La differenza fondamentale fra le due clausole sopra richiamate (tag along e drag along) è data dalla posizione di obbligo del socio di minoranza nel caso di drag along (si parla infatti di socio “trascinato”) rispetto alla posizione di favore dello stesso socio nell’ipotesi di tag along, nella quale, a fronte dell’obbligo del socio di maggioranza di ottenere dal terzo la disponibilità all’acquisto anche della quota di minoranza, sta il diritto del socio di minoranza di poter rifiutare l’offerta.

 

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b. Secondo motivo: “illegittimità della Sentenza laddove è stata posto a fondamento della decisione una nozione di fatto (nella specie, che alle operazioni di aumento del capitale sociale consegue inevitabilmente una diluzione del valore delle azioni) non rispondente alla comune esperienza (violazione art. 115, 2 co., c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c.) e comunque contraria ai fatti così come allegati e non contestati violazione art. 115, 1 co., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c.)”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha posto a fondamento della propria decisione l’affermazione secondo cui a un aumento del capitale sociale consegue inevitabilmente una diluizione del valore delle azioni, che non è una massima di comune esperienza e, comunque, è nella specie errata, sia perché nella nozione di “comune esperienza” non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e gli elementi valutativi che richiedono, come nel caso di specie, il preventivo accertamento di particolari dati estimativi, sia perché, in ogni caso, non è affatto vero che a un’operazione di aumento di capitale sociale consegua sempre e comunque una diminuzione del valore nominale delle azioni, ben potendo lo stesso rimanere immutato, come altrettanto accaduto nel caso di specie.

c. Terzo motivo: “nullità della Sentenza laddove ha omesso di motivare ovvero ha reso una motivazione apparente e incomprensibile relativamente alla conclusione per cui a Fr. non potrebbe comunque riconoscersi, in concreto, alcun danno patrimoniale (violazione art. 132, 4 co., c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 4 c.p.c.)”, deducendo l’incomprensibilità della motivazione resa, avendo il giudice di appello omesso ogni motivazione sul punto, limitandosi a riferire il proprio convincimento senza procedere a una qualsivoglia disamina logica e giuridica degli elementi su cui lo stesso si fonda, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

d. Quarto motivo (indicato in ricorso come quinto motivo): “illegittimità della Sentenza laddove ha omesso di esaminare e considerare un fatto decisivo ai fini della controversia che pur è stato oggetto di discussione tra le parti (ossia che a Fr. è stato impedito di esercitare il Patto di Covendita al prezzo di Euro 1,00 ad azione in occasione della Quarta Cessione) (violazione art. 360, 1 co., n. 5 c.p.c.)”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’erroneità del calcolo del danno effettuato dal giudice di primo grado, omettendo di considerare il fatto decisivo che a Fr. è stato impedito di esercitare il Patto di Covendita al prezzo di Euro 1,00 ad azione in occasione della Quarta Cessione.

 

Patti di co-vendita le clausole Tag-Along e Drag-Along

e. Quinto motivo (indicato in ricorso come sesto motivo): “nullità della Sentenza laddove ha omesso di motivare il rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto da Fr. ovvero ha reso, sul punto, una motivazione apparente e incomprensibile (violazione art. 132, 4 co., c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 4 c.p.c.)”, deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe deciso l’appello incidentale condizionato da essa proposta e avente a oggetto l’intento fraudolento della fondazione di sottrarsi all’adempimento del patto di co-vendita in occasione della quarta cessione, limitandosi a escludere l’intento frodatorio con un generico richiamo all’aumento di capitale effettuato tra la prima e la seconda cessione, senza motivare tale affermazione, se non in modo del tutto apodittico.

Comune a entrambe le clausole è l’applicazione del principio di equa valorizzazione della partecipazione, in forza del quale il socio di minoranza (accodato o trascinato nella co-vendita) ha, in ogni caso, diritto a rivendicare il controllo della congruità del prezzo determinato per la cessione della propria partecipazione, in relazione a eventuali e non consentite operazioni di scostamento rispetto al prezzo di vendita spuntato dal socio primo venditore stipulante il relativo patto, specie per effetto di possibili accordi fraudolenti (nel senso dell’elusione del rispetto del patto di co-vendita) con il terzo acquirente.

Con tali premesse teoriche, può certamente convenirsi con la società ricorrente che, nel caso di specie, si sia in presenza di un patto parasociale contenente una clausola di tag-along: in caso di cessione da parte della fondazione delle proprie azioni (originariamente emesse da Ca. Spa) per un quantitativo superiore al 5% del capitale sociale essa si assumeva l’obbligo di far acquistare dal compratore, alle medesime condizioni, le azioni possedute dall’odierna ricorrente.

Sennonché la sentenza impugnata, pur non avendo in alcun modo effettuato uno specifico inquadramento della fattispecie in una delle sopra citate categorie di patti parasociali di co-vendita, si sottrae alla censura formulata con il motivo in esame, giacché essa perviene a escludere, in fatto, che nel caso di specie si sia verificato il presupposto espressamente previsto per l’operatività del patto: ovvero che si sia verificata una singola vendita pari a superiore al 5% previsto nel patto.

Nell’effettuare tale valutazione, la Corte territoriale non ha affatto applicato il solo criterio letterale di interpretazione della relativa clausola (“cessione” al singolare), come lamenta nella sua buona sostanza il motivo in esame; giacché – se così effettivamente fosse – il risultato ermeneutico sarebbe stato effettivamente del tutto insufficiente e non in linea con l’insegnamento di questa Corte inerente ai criteri dell’ermeneutica contrattuale, ove si afferma che, accanto al dato letterale, a meno che esso elimini ogni incertezza al risultato raggiunto (Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025), è necessario l’affiancamento anche degli altri criteri previsti dagli artt. 1363 e ss. cod. civ. onde inverare la correttezza della conclusione raggiunta dall’interprete (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024).

 

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Nella specie, la Corte di appello (cfr. pag. 6 della sentenza), pur avendo indicato il dato letterale dell’espressione al singolare della “cessione”, citata nel patto, ha corroborato la conclusione inerente all’autonomia delle singole vendite con considerazioni relative al lasso temporale tra di esse intercorso (ivi definito “considerevole”) e a eventi che hanno interessato la società emittente le azioni oggetto del patto (aumento di capitale), dalle quali ha tratto il convincimento della mancata sussistenza dei presupposti per l’attivazione delle condizioni previste dal patto di co-vendita stipulato tra le parti dell’odierno giudizio.

Escluso, quindi, che nella specie si sia in presenza di una falsa applicazione dei criteri ermeneutici, ciò che la censura in esame, per altro verso, tenta di ottenere è una rivalutazione della conclusione raggiunta dalla Corte di appello che, tuttavia, presuppone una non consentita rivalutazione in questa sede di sola legittimità degli elementi probatori indicati per effettuare la valutazione giuridica rilevante ai fini del decidere, ciò che non è ammissibile, quante volte la motivazione impugnata abbia superato, come nella specie sicuramente si è verificato, il c.d. “minimo costituzionale”.

Di più, la Corte territoriale affronta in sentenza anche la questione dell’assenza di prova di un intento fraudolento tra fondazione e terzo acquirente, e tanto consente, alla luce della considerazioni teoriche sopra riassunte, di escludere che le singole vendite possano essere considerate unitariamente non già al fine del superamento della percentuale di attivazione della clausola di accodamento, bensì alla luce dell’eventuale mala fede oggettiva tesa a ledere il diritto del socio di minoranza all’equa valorizzazione della propria partecipazione sociale.

Il motivo è infondato atteso che, come indicato a commento del primo motivo di ricorso, il riferimento all’aumento del capitale effettuato nella sentenza impugnata rileva non già in senso astratto, al fine di vagliare la correttezza della conclusione secondo cui a esso conseguirebbe sempre una svalutazione del valore nominale delle azioni, ma al ben diverso fine di indicare come, nel caso concreto, tra la prima e la seconda cessione l’aumento di capitale abbia mutato il numero delle azioni circolanti e la relativa titolarità percentuale del flottante: una circostanza che rileva, come detto, al fine di corroborare la correttezza della conclusione circa la ritenuta autonomia delle singole cessioni, indipendentemente dall’atteggiarsi nel caso concreto della diminuzione del valore nominale della partecipazione (che la ricorrente recisamente nega, ma che, per quanto detto, non rileva ai fini della complessiva correttezza dell’operazione ermeneutica).

 

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Il terzo e il quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati, giacché inammissibili per la medesima ragione.

Occorre, infatti, rilevare che la sentenza impugnata, una volta esclusa l’operatività della clausola per cui è causa, avrebbe dovuto limitarsi a respingere in toto la domanda, essendo fuor di dubbio che la fonte del richiesto risarcimento del danno era per la società ricorrente individuata nell’accertamento del previo inadempimento della fondazione alle previsioni del patto di co-vendita azionato.

Di talché, una volta esclusa l’operatività del predetto patto e, quindi, il conseguente inadempimento, alcuno spazio di autonomia alla domanda risarcitoria avrebbe potuto rinvenirsi nella specie.

Tanto determina che le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata (negli ultimi due paragrafi di pag. 6) sul tema delle conseguenze dell’ipoteticamente teorizzata (ma, poco prima, recisamente esclusa) unitarietà delle operazioni di vendita e sul giusto criterio di calcolo dell’ipotetico (ma logicamente escluso) risarcimento del danno, non sono qualificabili come rationes decidendi, bensì come degli obiter dicta, come tali estranei al percorso motivazionale che sostiene le conclusioni della sentenza medesima.

Ciò che rende la censura, che attacca i predetti obiter, inammissibile.

Il motivo è infondato, atteso che la questione dedotta in lite (frode tra fondazione e terzo acquirente per pregiudicare le ragioni della società, fondata sull’adempimento del patto di co-vendita) non è stata affatto omessa dalla sentenza impugnata ma, come detto sopra a commento degli altri motivi di ricorso, è stata affrontata ed esclusa (peraltro da entrambi i giudici di merito) per assenza di prova (cfr. il chiaro tenore di pag. 7, primo paragrafo, della sentenza di appello).

2. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.

3. La soccombenza regola le spese.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

 

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Fr. Spa a rifondere alla Fo.Ca. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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