La vertenza è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza del 18 maggio 2026, n. 14898, e interviene per fare chiarezza sull’esercizio dell’attività di parcheggiatore (o guardiamacchine) all’interno di aree formalmente private.
Il caso nasce dal ricorso di un cittadino contro un’ordinanza della Prefettura di Lecce, che gli aveva inflitto una sanzione amministrativa di 772 euro ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada (c.d.s.). L’uomo era stato sanzionato per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo in un terreno di proprietà privata situato nei pressi di un lido balneare. La sua difesa si basava sul fatto che, essendo lui un comodatario del terreno e trattandosi di un’area privata, non potesse trovare applicazione la normativa del Codice della Strada, che punisce chi esercita tale attività senza autorizzazione.
Mentre in primo grado il Giudice di Pace aveva annullato la multa, il Tribunale in sede di appello l’aveva ripristinata. La Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso del cittadino, confermando la sanzione.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: le norme del Codice della Strada non si applicano esclusivamente alle strade e alle piazze pubbliche, ma si estendono a tutte le aree private destinate all’uso pubblico. Questo significa che se un terreno privato è aperto all’utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di persone (nel caso specifico, chiunque poteva entrarvi liberamente allo scopo di parcheggiare il proprio veicolo), quell’area è equiparata allo spazio pubblico ai fini della circolazione. Di conseguenza, per esercitare lecitamente l’attività di parcheggiatore in quell’area, l’interessato deve obbligatoriamente munirsi dell’autorizzazione amministrativa prevista dalla legge. In assenza di tale permesso, la condotta configura l’illecito di “parcheggiatore abusivo” ed è pienamente sanzionabile.
Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 maggio 2026| n. 14898.
Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
Massima: All’area privata destinata a parcheggio, con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile l’art. 7, comma 15 bis, del c.d.s., in quanto tale codice inerisce non solo alle aree pubbliche ma anche alle aree private ove si svolge la circolazione purché destinate all’uso pubblico, ossia all’utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di utenti, sicché per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore all’interno delle predette aree è richiesta l’autorizzazione previsa da tale disposizione.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – In genere area privata destinata a parcheggio – Con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare – Art. 7, comma 15 bis, c.d.s. – Applicabilità – Esercizio dell’attività di parcheggiatore – Soggezione ad autorizzazione – Necessità – Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta da:
Dott. FALASCHI Milena – Presidente
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere Rel.
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20354/2021 R.G. proposto da:
To.To., rappresentato e difeso dall’avvocato LU.DO.,
elettivamente domiciliato in Le.Vi..
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LECCE, in persona del Prefetto P.t. O DI LECCE.
– intimato –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 731/2021, depositata il 12/03/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
FATTI DI CAUSA
1. To.To. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del 18.12.2017, con cui gli è stata applicata la sanzione di Euro 772,00 ai sensi dell’art. 7, comma quindicesimo bis, del D.Lgs. 285/1992 (CDS) per aver esercitato l’attività di parcheggiatore in data 20.08.2017, presso un terreno sito in S, nei pressi del lido (Omissis), senza essere autorizzato.
L’opponente aveva sostenuto di essere semplice comodatario dell’area e che la condotta era stata posta in essere da soggetti non imputabili, lamentando l’eccessivo importo della sanzione.
Il giudice di pace ha annullato la sanzione per vizio di motivazione.
Su appello della Prefettura di Lecce il Tribunale, in totale riforma della decisione, ha ritenuto legittimo il provvedimento opposto. Con riferimento alle questioni rimaste controverse, il giudice di appello ha affermato che l’attività di parcheggiatore è sanzionabile, in difetto di autorizzazione, anche se esercitata su area privata soggetta a vincoli, evidenziando che in loco erano state rinvenute numerosissime auto e che l’accesso era consentito in modo indifferenziato e senza alcuna limitazione.
Per la cassazione della sentenza To.To. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
La Prefettura di Lecce non si è costituita nel giudizio di legittimità.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 24018/2022.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 7, comma quindicesimo bis, del D.Lgs. 285/1992 (CDS), sostenendo che, per la configurabilità dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, è necessario che essa sia svolto su area pubblica o su area privata soggetta all’uso pubblico, tale non essendo quella cui non possa accedere indiscriminatamente chiunque in funzione dell’esercizio dell’attività o dei servizi che in essa vengono svolti, evidenziando che nel caso in esame l’uso era consentito solo ai soggetti che avessero chiesto di parcheggiare.
Il motivo è infondato.
1.1. L’art. 7, comma 15 bis, del codice della strada prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 769 ad Euro 3.095. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione I.
L’esercizio dell’attività di parcheggio è soggetta ad autorizzazione. La nozione di parcheggio non è circoscritta alle sole aree pubbliche: l’art. 3, comma primo, n. 34 definisce genericamente come parcheggio l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta, regolamentata o non, dei veicoli.
Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
L’art. 7, comma sesto del CDS, come modificato dall’art. 23, comma primo, lettera a) n. 3 del D.Lgs. 177/2024 che ha introdotto modifiche al codice, attualmente dispone, con previsione sopravvenuta al fatto contestato ma non innovativa della disciplina previgente, che le aree di parcheggio sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.
Deve poi considerarsi che il codice della strada trova applicazione sia alle aree pubbliche che alle aree private ove si svolge la circolazione purché destinate all’uso pubblico, ossia all’utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di utenti e difatti l’art. 38, comma decimo, del codice prescrive che la segnaletica stradale deve essere apposta obbligatoriamente sulle strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento. Se l’area privata è destinata al parcheggio con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile l’art. 7, comma 15 bis, del CDS e per l’esercizio dell’attività è richiesta l’autorizzazione.
2. Anche nel caso in esame l’attività di parcheggio era stata svolta senza autorizzazione su un suolo cui era possibile accedere da parte di qualunque interessato, senza limitazioni soggettive e senza alcun tesserino che attestasse il possesso della qualità di associato ad una presunta Associazione, proprietaria dell’area, che svolgesse attività a favore di soggetti disabili, come inizialmente dedotto dall’opponente.
Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
Il Tribunale ha, difatti, stabilito che l’area era aperta all’accesso indiscriminato di coloro che intendessero parcheggiare, ai quali era chiesto il pagamento di una somma.
Il ricorso è, quindi, respinto.
Non luogo a provvedere sulle spese poiché la Prefettura di Lecce non ha svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Parcheggiatore abusivo su area privata e multa legittima
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026.
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